Menù
Home
QT
Questotrentino
Mensile di informazione e approfondimento
Utente
Cerca

Farmaci “generici”: fidiamoci

E inoltre: disagi da aeroplano e controversie con la società Austostrade.

Un lettore di Cognola chiede delucidazioni circa i farmaci generici, dei quali si è lungamente discusso quest’estate sulla stampa locale.

I farmaci generici sono quelli che contengono principi attivi dei quali è scaduto il brevetto e per legge devono costare almeno il 20% in meno del farmaco "griffato". In base alla legge provinciale i farmacisti trentini dovrebbero proporre agli utenti prima i farmaci equivalenti e poi quelli di marca.

Occorre insistere sul fatto che il farmaco generico ha lo stesso principio attivo di quello di marca; esistono ancora pregiudizi nel nostro Paese nei confronti del farmaco generico, poiché da noi esso è ancora poco diffuso; ma studi approfonditi hanno dimostrato che il farmaco generico, contenendo lo stesso principio attivo di quello " griffato", ne ha la stessa efficacia, è controllato e garantito dal ministero della Sanità, ed è assolutamente sicuro, perché sperimentato da tempo.

Tutte le malattie possono essere curate dai farmaci generici e possono trovarsi sia nella fascia A (farmaci che vengono rimborsati dal servizio Sanitario), sia nella fascia C (farmaci a carico completo del cittadino).

I farmaci generici sono da inserirsi, a nostro parere, nel più ampio discorso della riduzione della spesa sanitaria. Per andare nella direzione del risparmio della spesa sanitaria è necessario che:

- i medici prescrivano solo il principio attivo, in modo da incrementare l’uso di farmaci generici a discapito di quelli di marca, più costosi;

- venga accelerato il processo di produzione e di distribuzione di farmaci monouso o di confezioni conformi al tempo previsto per la guarigione (si eviterebbero sprechi non indifferenti);

- sia razionalizzata la vendita dei farmaci attraverso l’utilizzo della struttura ospedaliera per quelli di fascia A e, in maniera professionalmente controllata, nella grande distribuzione commerciale per quanto riguarda i farmaci di fascia C.

Tali soluzioni eviterebbero inutili sprechi con risparmi, a regime, dell’ordine del 25-30% sull’intera spesa sanitaria per i farmici. Inoltre, l’uso di medicinali equivalenti su larga scala permetterebbe la diminuzione del costo dei farmaci di oltre il 20% rispetto a quelli di marca, con un complessivo risparmio di circa 250 milioni di euro all’anno da poter destinare alla ricerca.

I struzioni per i disagi subiti in vacanza. Molti utenti ci hanno scritto per chiederci cosa fare per i disagi subiti in vacanza; sono particolarmente furibondi coloro che hanno utilizzato l’aereo.

Ecco alcuni utili consigli:

Pacchetto tutto compreso. Per chi ha acquistato un "pacchetto tutto compreso" bisogna ricordare che il Tour Operator ha in prima persona un obbligo di fornire assistenza ai consumatori (vitto, alloggio, informazioni chiare e precise per quanto possibile) ed ha altresì l’obbligo di risarcire i danni subiti dal consumatore (spese impreviste non coperte immediatamente sul posto dal T.O., danni per il ritardo nel rientro come giorni di lavoro persi, maggiori spese di parcheggio all’aeroporto o necessità di acquistare altri biglietti per mezzi di trasporto, ecc..), compreso il danno da vacanza rovinata per lo stress subito nel bivaccare in aeroporto in una situazione di massima incertezza e per la riduzione del tempo di vacanza (ovviamente per coloro che hanno incontrato il disagio in partenza).

Overbooking o cancellazione del volo. Se si verifica l’overbooking o la cancellazione del volo il Regolamento UE n. 261 del 2004 prevede una compensazione pecuniaria (una somma il cui importo varia in funzione della lunghezza del volo) che la compagnia deve girare al consumatore tramite il Tour Operator; questo vale anche per i voli charter e non solo per i voli di linea. Eventuali clausole del tipo che gli orari sono solo indicativi devono ritenersi vessatorie.

Il consiglio pertanto è di rivolgersi all’assistente locale dell’organizzatore e pretendere l’assistenza cui si ha diritto (pur non ignorando le difficoltà concrete che in alta stagione anche i Tour Operator si trovano a dover fronteggiare). Qualora, come è probabile, la situazione non si risolva (anche se almeno l’assistenza deve comunque essere fornita) entro dieci giorni lavorativi dal rientro nel luogo di partenza, occorre fare una formale richiesta di risarcimento al Tour Operator ed alla compagnia aerea tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Solo volo. Per coloro che invece hanno acquistato il solo volo, il Regolamento n. 261/2004 prevede anzitutto il diritto all’assistenza in termini di vitto, alloggio, spese di trasferimento tra diversi aeroporti o dall’aeroporto all’albergo ed effettuazione di due comunicazioni a casa od al lavoro a spese della compagnia; questo vale sia per la cancellazione del volo, sia per l’overbooking, sia per il ritardo superiore alle due, tre o quattro ore, a seconda della lunghezza del volo. In ogni caso, oltre le cinque ore di ritardo, il consumatore può chiedere la risoluzione del contratto (cioè la restituzione di quanto pagato) per acquistarsi un biglietto con altra compagnia; la stessa cosa può fare chi ha subito cancellazioni od overbooking se non preferisce attendere di essere riportato dalla stessa compagnia aerea al più presto con altro volo. In ogni caso, a prescindere dalla scelta del consumatore, ad esso spetta in caso di cancellazione ed overbooking una compensazione per negato imbarco, che va pagata immediatamente per contanti o con altra forma di pagamento (ma il buono sconto può essere valido solo se espressamente accettato dal consumatore), il cui importo varia a seconda della lunghezza della tratta. Chi, poi, avesse subito danni patrimoniali (giorni di lavoro persi, spese impreviste, ecc.) può sempre chiedere il rimborso, cui ha pieno diritto. Nel caso in cui si sia ricevuta la compensazione di cui sopra, questo importo va scalato dal danno subito. Ricordiamo anche che il Regolamento UE 2027/97 limita il risarcimento del danno da ritardo del volo a circa 5.000 euro a passeggero (il "circa" dipende dal fatto che l’importo è espresso in una unità di conto, il DSP, il cui valore varia di giorno in giorno). Anche qui le contestazioni vanno fatte, oltre che al personale della compagnia in loco per cercare di avere assistenza immediata, al proprio rientro mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata in questo caso alla compagnia aerea.

Sportello nazionale di tutela del turista. Tale sportello, istituito da Federconsumatori, è a disposizione di coloro che hanno bisogno di informazioni o di assistenza. E’ disponibile il n. tel. 059.2032557 dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, oppure via mail all’indirizzo info@sosvacanze.it

La conciliazione con Autostrade. S. A. di Levico vuole sapere quali siano le modalità per accedere alla conciliazione con Autostrade, avendo l’utente presentato già una richiesta di risarcimento danni.

Nei mesi scorsi Autostrade per l’Italia e le Associazioni dei Consumatori Adoc, Codacons e Federconsumatori hanno concordato la realizzazione di una procedura di conciliazione avente l’obiettivo di risolvere in via stragiudiziale alcune tipologie di controversie tra gli utenti del servizio autostrade, rappresentanti dalle associazioni, e le Società Autostrade per l’Italia. Vediamola.

La richiesta di conciliazione è gratuita, l’utente può avere accesso alla procedura qualora abbia già presentato un reclamo o una richiesta di risarcimento danni ad Autostrade, il cui esito non è ritenuto soddisfacente. Il Regolamento, poi, disciplina la procedura di Conciliazione, che è ispirata ai principi sanciti dalle Raccomandazioni della Commissione Europea n. 257/98 CE e n. 310/01/CE.

La domanda di conciliazione può essere presentata limitatamente alla soluzione di alcune tipologie di controversie che riguardano unicamente servizi resi da Autostrade per l’Italia e relativi alla rete autostradale gestita direttamente da Autostrade per l’Italia.

La domanda di conciliazione può essere presentata unicamente compilando il modulo predisposto, indicando la causale oggetto della tipologia di controversia e allegando copia del reclamo inviato ad Autostrade per l’Italia e della relativa risposta ricevuta.

La domanda può essere effettuata senza allegare copia della risposta solo se non si è avuto riscontro da parte di Autostrade per l’Italia nei tempi indicati nella Carta dei Servizi (i tempi di risposta sono in media di 60 giorni).

E’ possibile presentare la domanda tramite le associazioni aderenti o direttamente attraverso:

- raccomandata a/r inviata ad Autostrade per l’Italia, Ufficio di Conciliazione, Via Bergamini 50, 00159 Roma;

- fax n. 0643632180;

- e-mail: conciliazione@ autostrade.it, mettendo in allegato tutta la documentazione.

L’utente potrà indicare una delle associazioni firmatarie del Protocollo d’Intesa cui conferire il mandato; in assenza di indicazioni la pratica sarà assegnata ad una delle associazioni secondo un criterio di rotazione.