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Giustizia americana

Gli eccessi nelle misure anti-terrorismo e le meraviglie del test del DNA.

L’articolo del magistrato Roberto Oliveri Del Castillo, intitolato "Diritti umani nell’America del XXI secolo" (apparso sulla rivista Diritto e giustizia del 10 gennaio 2004 n° 1, pag. 108) merita attenta considerazione. Egli scrive che dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre negli Stati Uniti sono svaniti i miti chi vedevano negli USA la terra della eguaglianza e della libertà. Gli USA non sono più "il paese del giusto processo, come recita il 5° emendamento della Costituzione, con l’imputato garantito nelle sue prerogative da un giudice terzo e una giuria indipendente".

La base americana di Guantanamo a Cuba.

Il 26 ottobre 2001 il Senato emanava il Patriot Act, che consente di prendere in custodia per 7 giorni lo straniero sospettato di attività pericolose per la sicurezza nazionale. Il 13 novembre 2001 il Presidente Bush eliminava il termine di 7 giorni e autorizzava la detenzione indefinita dei detenuti sospetti di attività terroristica e il processo da parte di commissioni militari. Ai 680 detenuti nella basi di Guantanamo, "quali combattenti nemici fuori legge", non solo è interdetto il fondamentale diritto alla assistenza di un legale, ma sono anche stati contestati reati creati dal ministro Rumsfed ex post, cioè con valore retroattivo. Così facendo, Rumsfeld "ha sottratto alla potestà del Congresso il potere di definire nuove figure di reato, violando il principio di retroattività della legge penale, e ampliando la competenza dei Tribunali militari.

L’istruttoria e il dibattimento saranno segreti e la sentenza di morte potrà essere emessa anche a maggioranza dei giurati, diversamente dal rito ordinario. In definitiva - scrive il magistrato Oliveri Del Castillo - il pericolo di una regressione totale dei diritti costituzionali per cittadini ed immigrati è più che concreto, è ormai in atto, così come il pericolo di una nuova ondata di maccartismo: sono state avanzate proposte per interrogatori di massa per persone giunte negli Stati Uniti con visti turistici per il solo fatto di essere di origine araba".

E ancora: "Non è tutto. Da più parti si avanza la proposta di ricorrere, durante gli interrogatori dei sospettati, a forme di tortura pur di ottenere informazioni utili alla sicurezza del paese. A tale scopo viene prospettata la possibilità di estradare i sospetti in Paesi amici dove siano consentiti metodi violenti, sbrigativi ed efficaci alla polizia locale".

Oliveri Del Castillo si domanda preoccupato se "una nuova inquisizione sia alle porte", osservando che la pena che rischiano i dannati di Guantanamo "è il rogo del XX secolo, la sedia elettrica"

L’autore così conclude il suo articolo: i detenuti a Guantanamo e a Bagram (ex base sovietica nel nord dell’Afghanistan) "non sono prigionieri di guerra, non sono accusati ma sospettati, non sono imputati. Essi sono reclusi in base a una mera signoria di fatto, sottratta a norme, a leggi, a controlli, così che gli unici connotati della decisione e della detenzione sono biopolitici ". Come quelli dei lager nazisti (vedi G. Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, 2003, pag.12) i detenuti di Guantanamo e di Bagram appaiono così come pure entità biologiche, ma si tratta di corpi senza diritti e senza qualifica giuridica, in attesa di un destino più che di un giudizio. Sono ancora uomini? "E noi - afferma Oliveri Del Castillo - possiamo ancora porci questa domanda senza passare per filo terroristi?".

Nelle settimane scorse televisioni e giornali hanno dato risalto alla notizia che in Pennsylvania Nicholas Yarris, dopo 22 anni nel braccio della morte, condannato per omicidio, è stato riconosciuto innocente e messo in libertà.

Chi ha fatto il miracolo? Il test del DNA, che invano per 22 anni Yarris aveva invocato in attesa dell’esecuzione. Ora a 42 anni di età è tornato uomo libero, grazie ad una prova scientifica.

L’attività investigativa e quella giudiziaria richiedono sempre, per trovare la verità, conoscenze extra giuridiche, di natura tecnica e scientifica. Fra queste nel 1987 ha fatto il suo ingresso il test del DNA, prima negli Stati Uniti e poi in tutto il mondo.

Nicholas Yarris, condannato a morte per omicidio e scagionato dopo 22 anni grazie al test del DNA.

Il DNA è un acido che codifica le informazioni genetiche di un essere vivente, compreso l’uomo, ed è formato da una doppia elica. Le basi dell’acido sono 4: adenina, timina, citosina e guanina, che si appaiano in modo costante: l’adenina con la timina, e la citosina con la guanina. Ciò che differenzia un individuo da un altro non è la sequenza con cui si appaiano le basi, ma la sequenza degli appaiamenti, che è diversa da individuo a individuo. E’ per tale ragione che il codice genetico di una persona è unico, differente da quello di ogni altra, tranne nel caso di fratelli gemelli. Il DNA è presente in ogni cellula e quindi anche nel sangue, nella saliva, nello sperma, nei capelli, nella pelle, elementi tutti che possono essere trovati sul luogo del delitto, sulla persona uccisa o ferita, nella donna violentata. Esso permette la individuazione dell’autore del reato. La sua utilizzazione ha fatto fare un grande passo in avanti nella ricerca della verità giudiziaria, e nella riparazione degli errori.

Il test del DNA non è però una bacchetta magica. Esso è una prova che va considerata insieme alle altre, e non deve considerarsi di per sé infallibile. Il principio è inconfutabile ed è accettato da tutta la comunità scientifica: ne consegue che sulla base di una traccia di sangue o di sperma è possibile tra miliardi di persone identificarne una e una sola. I guai cominciano con l’applicazione pratica del principio, cioè con le tecniche usate.

Negli Stati Uniti, dopo molti processi, ci si è accorti che i metodi usati dai periti spesso non davano affidamento, perché le prove non erano condotte rigorosamente e non consentivano (per esempio) di individuare l’esatta posizione degli alleli (singoli geni omologhi, ereditati dai genitori). A questi inconvenienti si può porre rimedio solo con il contraddittorio dei periti, o con il rifacimento della prova davanti al Giudice, sempre nel rispetto del contraddittorio. In ogni caso, nonostante la sua straordinaria efficacia, non si deve trasformare il test del DNA in un feticcio. Anche quando è corretto e verace, non potrà mai da solo condurre alla condanna o alla assoluzione dell’imputato, se è contraddetto da altre prove. In altre parole la sorte dell’imputato non deve dipendere dal consulente scientifico, ma solo dal Giudice, cui spetta, valutate tutte le prove singolarmente e complessivamente, il giudizio di assoluzione o di condanna.

Viva dunque il DNA, ma è intollerabile che si lasci languire in carcere un condannato a morte in attesa della esecuzione, di cui ignora il giorno, prima di ricorrere agli ultimi ritrovati della scienza che possono scagionarlo e restituirlo alla libertà.

Non vi è dubbio che, come quello italiano, anche il sistema giudiziario americano ha bisogno di riforme.