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Giornalismo e giustizia

Quali sono i limiti del diritto di cronaca? Qual è il giudice competente per il reato di diffamazione a mezzo stampa?

E’ noto che la libertà di informazione (diritto di cronaca e diritto di critica) non è illimitata, dovendo quanto meno non ledere la dignità e l’onore altrui. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente affermato, sia pure con sentenze a volte lassiste e altre volte troppo rigide, che la notizia per non incappare nella diffamazione deve avere tre requisiti:

1) essere vera;

2) essere di interesse pubblico;

3) essere continente, cioè esposta civilmente senza inutili o superflue offese.

Con il Decreto legislativo n° 196 del 2003 è stato aggiunto un quarto limite: l’essenzialità dell’informazione, almeno per quanto riguarda la privacy. In altre parole, la sfera privata delle persone note e non note deve essere rispettata, se i particolari riferiti sono del tutto irrilevanti ai fini della notizia.

Scrive Franco Abruzzo, presidente dell’ordine dei giornalisti della Lombardia e docente all’università di Milano Bicocca, che "il diritto di cronaca nel caso di dati ‘sensibili’ (ai fini della privacy) cede sempre il passo e arretra... perché la legge professionale e il testo unico sulla privacy non ammettono alibi" (Diritto e Giustizia, n°42 del 19 novembre 2005, pag. 130).

A me pare che la maggioranza dei giornalisti della carta stampata e delle varie TV non abbia ancora preso piena coscienza di questo quarto limite. E’ di poche settimane fa la notizia del ritrovamento del corpo di un imprenditore a Torino. Sia la stampa che la televisione riportarono notizie non essenziali al fatto, come l’iscrizione del soggetto a un noto circolo sportivo ed anche la sua appartenenza ad un partito politico (dato sensibile). Informazione debordante secondo le norme che proteggono la privacy.

Un altro esempio: l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, detta anche Authority, con una recente decisione (28 ottobre 2005, n° 265) ha dichiarato "illecito pubblicare fotografie e notizie in grado di rendere identificabile un ragazzo adottato o la madre naturale". Un giornale delle Marche infatti, nel dare notizia di una adozione, aggiungeva particolari "sensibili" vietati dalla legge sulla privacy. Il cronista raccontava di un nonno che desiderava incontrare il nipote, ora maggiorenne, che aveva adottato nei primi anni di vita, aggiungendo il nome, il luogo di nascita del ragazzo, una fotografia che lo ritraeva da piccolo ed i nomi della madre e del nonno. Questi dati permettevano il riconoscimento dei protagonisti della vicenda, almeno nella cerchia degli amici e dei conoscenti, violando sia il Codice di protezione dei dati personali, sia il Codice deontologico dei giornalisti. Di qui la condanna dell’Authority.

Ritengo che la decisione sia giusta e la segnalo ai lettori e ai miei colleghi giornalisti perché il diritto alla riservatezza ("Right to be alone", come dicevano nel loro saggio Warren e Brendeis) è laicamente sacrosanto.

Non esiste una norma specifica che indichi qual è il giudice territorialmente competente per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Una consolidata giurisprudenza fa riferimento alla regola generale stabilita dall’art. 8 del codice di procedura penale, secondo cui "la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato". Si presume che la prima diffusione dell’articolo diffamatorio avvenga nel luogo dove il giornale viene stampato. L’art. 9 della procedura stabilisce che "se la competenza non può (per qualsiasi ragione) essere determinata a norma dell’art. 8, è competente il Giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione". Un orientamento giurisprudenziale ritiene che in tal caso il luogo del commesso reato deve ritenersi quello delle "copie d’obbligo".

La legge fascista 374/34, modificata nel 1945 ma tuttora in vigore, stabilisce l’obbligo di consegnare, prima della distribuzione, quattro copie dello stampato alla Prefettura della provincia dove ha sede la tipografia e una copia alla locale Procura della Repubblica. Tale regolamentazione ha dato luogo a numerose difficoltà. Quale deve considerarsi il giudice competente se la tipografia è situata in un Comune sede di Tribunale (e quindi di Procura), ma dipendente da una Prefettura che si trova in un’altra città?

Il problema si complica se si considera che una legge recentissima (la n° 106 del 2004) ha abrogato le "copie d’obbligo" e le ha sostituite con l’onere di consegnare il giornale o la rivista alle biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze, successivamente alla stampa ed entro 60 giorni dalla prima distribuzione.

In realtà la legge che ha abrogato le copie d’obbligo non è ancora entrata in vigore, perché non è stato ancora approvato il regolamento applicativo che doveva essere pronto entro il 12 novembre 2004.

Come regolarsi nel caso di giornali teletrasmessi? Ciò avviene quando un giornale viene composto da una sola redazione in una data città, ma poi viene inviato telematicamente a diverse redazioni o tipografie sparse per l’Italia.

Due recenti decisioni della Procura generale presso la Cassazione e della Procura della Corte di Appello di Milano (vedi "Diritto e Giustizia", 16 aprile 2005, n° 15, pag. 8 e seg.,con commento di Corso Bovio e Paolo Grasso) hanno stabilito che la competenza è quella del luogo dove vengono depositate "le copie d’obbligo". Ma come si è detto, la legge è di imminente inefficacia, non appena sarà approvato il Regolamento applicativo. Non sarebbe stato più ragionevole stabilire che in caso di giornali teletrasmessi per la stampa, competente è il giudice dove ha luogo la tipografia principale, e in subordine quello dove è apparso l’articolo diffamatorio stampato in una edizione regionale?

Mi pare che regni ancora molta confusione e che il Parlamento dovrebbe provvedere con una legge semplice e chiara.