L’Europa del diritto
Si allargano gli spazi della giustizia comunitaria.
La costruzione di un diritto penale europeo procede abbastanza velocemente, nonostante le resistenze che gli Stati nazionali frappongono alla progressiva perdita di sovranità. L’approvazione dell’elenco dei reati connessi con il mandato di arresto europeo costituisce un vero e proprio salto in avanti, dovuto alla necessità di superare le barriere territoriali come la criminalità ha già fatto da tempo, e di contrastare l’emergenza terroristica. Ora è indispensabile dare immediata operatività alla Convenzione di assistenza giudiziaria del 29 maggio 2000, che non è ancora entrata in vigore per la mancata ratifica di molti Stati dell’Unione europea.
In secondo luogo bisognerà trasformare la procedura della estradizione tra gli Stati in procedura di "consegna" fra le Autorità giudiziarie dei Paesi membri.
La decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo definisce una lista di reati, puniti con una pena detentiva di almeno tre anni, che costringe ineluttabilmente a proseguire nella costruzione di un diritto penale comunitario. Essa consente l’eseguibilità del mandato d’arresto europeo in riferimento ai seguenti reati sulla base del loro nomen iuris: partecipazione a un’organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi ed esplosivi, corruzione, frode, riciclaggio, falsificazione di monete, criminalità informatica, criminalità ambientale, omicidio volontario, lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, razzismo e xenofobia, stupro e altri che rientrano anche nella competenza della Corte penale internazionale.
Viene così eliminato il principio della doppia incriminazione, ma resta quello delicatissimo della specificazione tassonomica (definizione del contenuto dei singoli reati) che per ora resta affidata alla flessibilità operativa delle giurisprudenze nazionali. Il che è certamente un rischio.
Comunque ai giudici nazionali restano altri compiti delicatissimi, fra cui quello di valutare il fatto reato al fine di rispettare il principio del nemo bis in idem (nessuno può essere processato due volte per lo stesso reato) e l’eventualità di una intervenuta amnistia. In entrambi i casi lo Stato è obbligato a non eseguire il mandato d’arresto.
I giudici nazionali saranno chiamati a compiere altri numerosi controlli, per esempio l’applicabilità delle norme costituzionali dello Stato richiesto in materia di giusto processo, di libertà di associazione, di stampa e di libertà di espressione.
E’ evidente che molto resta da fare per velocizzare la costruzione di un diritto penale europeo. Ma questa ormai è la sfida. Conterà molto il contributo della dottrina penalistica, "che dovrà elaborare una grammatica e una sintassi penale europea, al fine di costruire, tipizzandole, fattispecie comuni, anche attraverso l’opera interpretativa e applicativa dell’autorità giudiziaria" (Elisabetta Rosi, in Diritto Penale e Processo, 2004, n° 3, pag. 377 e sgg.).
La legge 24 marzo 2001 n°89, detta legge Pinto dal nome del proponente, stabilisce all’articolo 2 che chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955 n° 848, a causa del mancato rispetto del "termine ragionevole" del processo, di cui all’articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione. La legge Pinto stabilisce che il ricorso va presentato alla Corte d’Appello competente, e che il decreto che stabilisce il risarcimento è impugnabile per Cassazione.
Dal momento della sua entrata in vigore vi è stato contrasto giurisprudenziale fra i criteri adottati dalla Cassazione e quelli della Corte di Strasburgo circa i criteri e l’entità del risarcimento. Ora questo contrasto è finito, perché la Cassazione a Sezioni Unite con quattro sentenze (di cui due pubblicate su Diritto e Giustizia, 21 febbraio 2004, n° 7, a pag. 12 e a pag. 16) emesse il 26 gennaio 2004, ha stabilito la prevalenza e la diretta applicabilità all’ordinamento giuridico italiano della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Il conflitto viene così a cessare, diventando vincolanti per l’Italia le decisioni di Strasburgo.
Il 12 gennaio 2004 il Procuratore generale presso la Suprema Corte aveva preannunciato questo passo avanti nel suo discorso di inaugurazione dell’anno giudiziario: "Se siamo entrati in Europa non possiamo non tener conto della giurisprudenza comunitaria".
Il dott. Maurizio de Stefano, segretario emerito per la Giustizia europea, osserva che le quattro sentenze, oltre che produrre conseguenze giuridiche di grande portata, hanno anche una valenza politica, perché il principio stabilito non è circoscritto alla legge Pinto, "ma è valido per tutte le norme di diritto interno in contrasto con quelle della Convenzione europea dei diritti dell’uomo".
Dobbiamo compiacerci che con le sentenze citate la Cassazione anticipi la nuova Costituzione dell’Unione europea, che a sua volta dovrebbe recepire in blocco la Carta dei Diritti fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.
Possiamo quindi concludere che oltre all’economia l’Europa sta creando, tra incertezze, difficoltà e contraddizioni, una struttura giuridica comune che, superando "diffidenze ancestrali", arriverà a "europizzare" anche il diritto penale e di procedura penale.