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Non abbiamo diffamato Ronaldo Fontan

Una giusta sentenza: QT non ha diffamato l'on. Fontan (Lega) scrivendo che "non è un razzista, è peggio".

Con sentenza del 20 maggio scorso la giudice monocratica del Tribunale d Trento dottoressa Claudia Mori assolveva il direttore di Questotrentino, Ettore Paris, dall’accusa di diffamazione a mezzo stampa in danno dell’ex deputato della Lega Nord Rolando Fontan.

L'on. Rolando Fontan.

Il parlamentare con sua querela si era lamentato che in un articolo pubblicato sul numero del 24 febbraio 2001 di QT, intitolato "Le pagelle ai parlamentari", fosse scritto, fra l’altro, che egli "come da stile della casa madre, usa sempre una estrema violenza verbale" e che "di suo non è né un razzista né un naziskin: è peggio, per il posto al sole assicurato dalla carriera politica, di professione attizza l’odio nella popolazione".

Al dibattimento l’on. Fontan si è costituito parte civile con il patrocinio dell’avv. Maurizio Tosadori, adducendo, fra l’altro, che quel giudizio aveva contribuito alla sua trombatura alle elezioni del 13 maggio, visto che aveva mancato il quorum per una manciata di voti. Chiedeva un risarcimento dei danni subiti esposti in 50.000 euro (100 milioni di vecchie lire). Paris era difeso da chi scrive. La giudice ha assolto l’imputato "perché il fatto non sussiste".

La motivazione della sentenza è lucida e di grande valore. Vi si legge fra l’altro che "deve ritenersi che le frasi oggetto di censura siano solo apparentemente lesive dell’onorabilità del parlamentare cui è rivolto il giudizio critico, mirando in realtà le stesse - seppure con tono tutt’altro che conciliante - più che a colpire la persona, a criticare l’impostazione politica del personaggio e del partito di appartenenza. Esse costituiscono critica generica - se anche opinabile e non condivisibile - di scelte politiche del soggetto, e sono pertanto da ricondursi al generale diritto di manifestare il proprio pensiero. E’, dunque, l’esimente di cui l’art. 51 cp, dell’esercizio del diritto di critica, intesa come una delle possibili manifestazioni del pensiero, riconosciuto ed affermato dall’art.21 Costituzione, a venire in considerazione".

Una sentenza giusta e confortevole.

Il P.M. dott. Profiti aveva chiesto la condanna. L’on. Fontan darebbe prova di saggezza e di spirito democratico se ne prendesse atto senza proporre appello.