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Procreazione assistita

Finalmente una legge sull’argomento; che però lascia perplessi, come ad esempio quando fa del “concepito” un soggetto giuridico.

Il testo di legge approvato dal Senato il 10 dicembre 2003 (ora dovrà passare all’esame della Camera), concernente la regolamentazione delle tecniche di fecondazione assistita, è il più restrittivo d’Europa (gli altri Paesi sono molto più avanti), e avrà come conseguenza di diminuire le percentuali di successo nelle coppie non fertili. Esso inoltre è confuso e contraddittorio. Esaminerò alcuni punti che più hanno fatto discutere.

1. Il progetto consente il ricorso alla procreazione assistita "solo quando non vi siano altri metodi..." (articoli 1 e 4). La statuizione appare ridondante e un po’ ridicola, perché è intuitivo che le coppie che vi ricorrono certamente prima ce l’hanno messa tutta!

2. Devono essere riconosciuti e garantiti i diritti di tutti i soggetti coinvolti, "compreso il concepito": quest’ultimo acquista dunque "soggettività giuridica". Le conseguenze potrebbero essere sconvolgenti: l’aborto anche legittimo secondo la legge del ‘78, ponendo termine a un soggetto capace, sarebbe omologabile a un omicidio.

Ma cosa deve intendersi per concepito? La legge non
lo dice. E’ noto che dopo la fecondazione vi è uno stadio pronucleare in cui i patrimoni genetici della coppia sono ancora separati e non hanno ancora formato una nuova entità, cioè il concepito o embrione. Ciò avviene in una fase successiva. Solo riconoscendo lo "stadio pronucleare" differente dall’embrione, come avviene in Germania, in Austria, in Svizzera e in altri Paesi in cui esiste una rigida tutela dell’embrione, si potranno congelare gli zigoti (=stadio pronucleare) che sono del tutto assimilabili allo spermatozoo e all’ovocita ancora separati. Se invece lo stadio pronucleare verrà assimilato a quello di embrione (o concepito) il processo di fecondazione in vitro dovrà essere limitato a tre soli ovociti, proprio come l’attuale progetto impone (articolo 14). La conseguenza sarà una drastica riduzione di embrioni vitali necessari per la riuscita della fecondazione. Secondo il prof. Ermanno Greco (direttore del centro di medicina e biologia della riproduzione della clinica European hospital di Roma) "le percentuali di successo delle tecniche di fecondazione assistita scenderanno dal 30% al 10% per tentativo".

3. La procreazione assistita è ammessa solo alle "coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi". La legge vieta quindi sia la fecondazione eterologa sia quella post mortem; e la vieta anche ai singoli, ai minori e alle persone anziane. Tuttavia non stabilisce i requisiti relativi alla convivenza (quanto deve durare?) e all’età potenzialmente fertile (qual è?). La legge, mentre vieta la fecondazione eterologa (perché?), dichiara inammissibile il disconoscimento di paternità e di maternità del figlio ottenuto con una fecondazione eterologa illecitamente compiuta. Non è ciò contraddittorio?

Tralascio altri rilievi che per la loro tecnicità potrebbero annoiare il lettore. Concludo con un commento dell’avvocato Gianfranco Dosi: "Una legge, quindi, finalmente. Ma con limitazioni discutibili per ciò che riguarda sopra tutto il divieto di fecondazione eterologa e il divieto alla sperimentazione e alla ricerca sugli embrioni" (vedi Diritto e giustizia, 27 dicembre 2003 n° 46, pag. 12 e seguenti).