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QT n. 4, aprile 2017 Servizi

Porfido: cambiare tutto perché non cambi nulla

Perché la proposta di legge Olivi-Viola non fermerà la deriva del settore

Aldo Sevegnani, Walter Ferrari, Massimo Sighel

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Pur essendo forse troppo presto per fare affermazioni perentorie, a giudicare dalla riacquistata spavalderia da parte di alcuni personaggi protagonisti delle vicende narrate nel numero scorso, abbiamo fondati motivi per dubitare seriamente che la nuova legge (di cui mentre scriviamo non abbiamo ancora a disposizione il testo definitivo) possa costituire un valido argine alla deriva del settore del porfido. Le vicende che ne hanno accompagnato l’approvazione in Consiglio provinciale tra il 31 gennaio e il 2 febbraio sono assai indicative. I sindacati, fin dal primo momento sostenitori a spada tratta della proposta dell’assessore Olivi, hanno mobilitato una cinquantina di lavoratori solo il primo e il secondo giorno, mentre nella giornata conclusiva che ha visto la bocciatura di quasi tutti gli emendamenti presentati dal consigliere Degasperi (M5S) a tutela dei lavoratori e del bene comune e l’approvazione pressoché totale di quelli presentati da Fugatti (Lega Nord) a vantaggio delle imprese concessionarie, gli operai presenti erano ben pochi.

Soprattutto Fillea-CGIL e Filca-CISL hanno cercato di evitare la contrapposizione con la Lega, che nel pomeriggio del primo giorno ha portato in Consiglio imprenditori, artigiani e anche qualche operaio a sostegno dell’azione di Fugatti. Quanto ai sindaci, dopo aver apprezzato la proposta Olivi all’interno del Consiglio delle autonomie per bocca del sindaco di Baselga di Pinè Ugo Grisenti, hanno lamentato compatti di non essere stati ascoltati e anche loro sono scesi in Consiglio provinciale, così come gli imprenditori, al fine di ammorbidire ulteriormente la legge.

Cerchiamo ora di esaminare la nuova legge per capire se con le nuove regole potrà cambiare qualcosa e in che modo. Partiamo dalla questione relativa alle ASUC, alle quali la nuova legge, modificando l’art. 13 (comma 2 bis), riconosce pari dignità formale col Comune qualora esse siano costituite e titolari della proprietà dei suoli. Nello stesso articolo, però, si rimanda l’applicazione di questo comma alla data che verrà individuata dal regolamento di attuazione della legge, nel quale la Giunta provinciale specificherà le funzioni svolte dalle ASUC, che così vengono poste sotto tutela. D’altra parte tale intento si può cogliere anche nelle modifiche all’art. 4 della L.P. 7/2006, laddove al comma 4 vengono inserite le parole: “Non si applica l’articolo 18, commi 2 e 3 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6”. Si tratta della legge provinciale sugli usi civici che ai commi menzionati parla di “parere obbligatorio dell’amministrazione competente” (comma 2) e di “soddisfacimento delle esigenze della collettività beneficiaria del diritto di uso civico” (comma 3).

A legare le mani alle ASUC però ci ha pensato a suo tempo Tiziano Odorizzi (esponente di spicco della lobby del porfido) che, quando era consigliere provinciale, fece inserire all’art. 15 della già citata legge sugli usi civici il comma 4, dove si dice che “il corrispettivo riferito a concessioni minerarie deve uniformarsi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, al fine di uniformare il contributo di concessione a livello provinciale”. Con l’evidente intenzione di impedire che alle ASUC salti in mente, sull’esempio di San Mauro, di stabilire canoni di concessioni in maniera più rispondente ai reali prezzi di mercato del porfido. Tra l’altro contraddicendo quanto stabilito nell’art. 13 della stessa legge sulla gestione dei beni di uso civico, che dovrebbe essere “volta a conseguire la migliore valorizzazione economica dei beni” (comma 1), “a condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti della frazione o del comune” (comma 2).

Olivi

Uno degli elementi della proposta di legge Olivi più sbandierati dal sindacato come rivoluzionari è quello relativo all’obbligo, nel caso di lavorazione del grezzo affidata a terzi, di “contratti che prevedano la solidarietà retributiva e contributiva del concessionario”; nel caso dell’operaio cinese che abbiamo raccontato nel numero scorso, ciò gli avrebbe consentito di tirare in causa il concessionario per avere i suoi soldi. Peccato che tale norma sia inserita solo al comma 2 dell’art. 34 bis relativo alle “disposizioni transitorie relative alle concessioni già rilasciate”, rendendola di fatto facilmente impugnabile e ancora una volta lasciando che sia la Giunta provinciale, con propria deliberazione, a stabilire la data a decorrere dalla quale si applicherà “il divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale grezzo”, che sta alla base della possibilità di esternalizzare le lavorazioni, oltre a specificare le modalità di adempimento dell’obbligo relativo alla solidarietà retributiva e contributiva del concessionario.

Di fatto all’art. 11 bis relativo all’oggetto della concessione e ai contenuti del disciplinare, si prevede “la possibilità di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, o di lavorare senza ricorso ai propri dipendenti, di una percentuale di materiale grezzo complessivamente non superiore al 20% del totale, calcolato su base annua”.

Al concessionario vengono imposti soltanto obblighi di comunicazione al Comune, ma non c’è nessun obbligo di contratti che prevedano la solidarietà retributiva e contributiva che, per essere reale, andava estesa a tutti i casi di lavorazione presso terzi. Così, tenuto conto che quel 20% rappresenta all’incirca la produzione di grezzo per cubetti, la “filiera dell’esternalizzazione” (come l’ha definita Domenico Sartori sull’Adige) è salva e le ditte che ne approfitteranno pure!

In caso di violazioni...

Prendiamo in esame infine le violazioni compiute dalla Anesi srl, la cui fattispecie rientra in quelle elencate nell’art. 28 della L.P. 7/2006, tranne il mancato versamento dei contributi, il cui inserimento era contenuto nella proposta di legge presentata dal consigliere Degasperi che, inoltre, prevedeva di togliere la discrezionalità lasciata ai sindaci attraverso la dizione “può dichiarare” o “possono essere” contenuta in vari commi dell’articolo, rendendo così la norma realmente cogente.

Tale articolo prevedeva chiari e distinti passaggi, dalla diffida alla sospensione, fino alla decadenza e revoca della concessione, in caso di violazione delle “norme relative ai contratti di lavoro nazionali e provinciali”, come appunto la mancata corresponsione dei salari. Il procedimento poteva essere avviato anche nel caso non venissero “ottemperati gli obblighi previsti dal disciplinare”, per arrivare alla decadenza dell’autorizzazione o della concessione nel caso in cui la ditta, “dopo un provvedimento di sospensione”, incorra “nuovamente nella medesima tipologia d’inadempimento”, ovviamente “tenuto conto della gravità del comportamento antigiuridico”.

Come si vede, è su queste basi che, nonostante qualche riluttanza legittimata dalla discrezionalità lasciata ai sindaci dalla legge, si è mossa l’amministrazione comunale di Lona-Lases nel revocare, lo scorso mese di gennaio, la concessione alla Anesi srl.

Col disegno di legge Olivi-Viola, recentemente approvato dal Consiglio provinciale, l’art. 28 è stato completamente riscritto scardinando, tra l’altro, quella procedura che prevedeva in sequenza: diffida, sospensione e revoca. Il nuovo art. 28 parla infatti solo di “decadenza e revoca”, lasciando tra l’altro al comma 1 la discrezionalità al Comune, che “può dichiarare la decadenza” con una formula certo meno stringente, vale a dire “quando è venuto meno il rapporto di fiducia tra il Comune e il concessionario” a causa della condotta di quest’ultimo, “del numero di sanzioni applicate o di violazioni accertate o della gravità delle stesse”. Dove sta la tanto sbandierata cogenza della norma?

Di seguito il nuovo art. 28, al comma 2, fa un lungo elenco di ipotesi che darebbero luogo alla decadenza. L’ipotesi alla lettera e) riguarda la violazione del progetto di coltivazione per “la terza volta nell’arco di sei anni”, solo però “se la violazione comporta grave pregiudizio per la razionale coltivazione dei giacimenti o comporta l’escavazione fuori progetto per un volume superiore a 8.000 metri cubi”.

Si ricorda che la Anesi srl ha subito un provvedimento di sospensione in seguito a un sopralluogo del Servizio Minerario avvenuto il 18 maggio 2016, nel quale veniva accertata l’asportazione di 2.500 mc. di roccia dal lotto confinante e il brillamento di tre volate di mine (500 kg di esplosivo) senza la dovuta comunicazione (L’Adige, 3 giugno 2016). Un provvedimento di sospensione che non pare trovi spazio nel nuovo art. 28, che inoltre fissa una volumetria irragionevole se si pensa che solo una ditta concessionaria nel comune di Lona-Lases ha superato di poco gli 8.000 mc. di materiale scavato nell’anno 2014; assumendo inoltre il dato di 1.300 mc. annui l’escavato necessario per un operaio cernitore, la volumetria stabilita dalla legge basterebbe a far lavorare per un anno ben 6 operai. Senza contare il fatto che per essere sanzionata con la revoca la violazione dovrebbe essere ripetuta tre volte in sei anni!

Occorre notare inoltre che al successivo art. 29 è prevista una sanzione da 2.000 a 12.000 euro per il “mancato rispetto del progetto di coltivazione” quando ciò comporta “l’escavazione fuori progetto per un volume superiore a 3.000 mc.”: una sanzione ridicola, come ha sottolineato nel dibattito in aula il consigliere Degasperi, dato che un tale quantitativo di materia prima può valere anche più di 100.000 euro.

Alla lettera g) troviamo un’altra fattispecie che ricorre nel caso concreto sopra esposto, cioè la “violazione delle norme di legge o dei contratti di lavoro collettivi nazionali o provinciali”, compresi gli obblighi retributivi e contributivi. La revoca scatterebbe a seguito di “gravi e reiterate violazioni” che, prese singolarmente, non darebbero più luogo quindi ad alcun provvedimento sanzionatorio e la cui gravità sarebbe giudicata a discrezione del sindaco, così come il “reiterate” consente di non specificare nulla in ordine al numero e al periodo di tempo nel quale le violazioni vengono compiute.

Alla faccia della chiarezza e cogenza della nuova legge! Con questa norma la diffida del 12 agosto 2014 da parte del Comune di Lona-Lases nei confronti della ditta Anesi non ci sarebbe stata e, senza questa, non sarebbero state avviate le indagini della Procura che hanno portato al rinvio a giudizio degli amministratori della ditta.

Ciò spiega perché avremmo preferito modifiche puntuali della legge, come previsto nella proposta presentata già a febbraio 2016 dal consigliere Degasperi e bocciata in commissione e in Consiglio, senza inutili stravolgimenti tesi unicamente a dare l’impressione di cambiare tutto perché non cambi nulla. (2/ fine)

Aldo Sevegnani e Walter Ferrari (CLP), Massimo Sighel (consigliere comunale di Baselga di Pinè)