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Condono, una cantonata della Corte Costituzionale

La Consulta ha preso per buono un condono edilizio fuori dalla grazia di dio.

Con il decreto legge 30 settembre 2003 n° 269, convertito con la legge 24 novembre 2003 n° 326 , intitolato "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici", il Parlamento ha approvato un nuovo condono edilizio esteso all’intero territorio nazionale, di carattere temporaneo ed eccezionale rispetto all’ istituto generale e permanente del permesso di costruire in sanatoria regolato dal Testo unico in materia edilizia (d. P. R. 6 giugno 2001 n° 380).

L’articolo 32 del nuovo condono si applica alle opere abusive anche se costruite in contrasto con gli strumenti urbanistici, e prevede, tra l’altro, che l’integrale pagamento dell’oblazione estingue i reati edilizi e i relativi procedimenti, anche se le opere abusive sono state edificate su aree del demanio statale.

Alcune Regioni hanno impugnato il predetto articolo 32 per violazione degli articoli 3, 9, 25, 32, 41, 42, 77, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. Ma con sentenza 28 giugno 2004 n° 196 la Corte ha respinto il ricorso, con un’ampia motivazione che solo ora conosciamo (vedi "Diritto penale e processo" n°9 del 2004, pag. 1095 e seg.). La decisione non convince perché, in sintesi, nega al condono la qualifica di amnistia mascherata che è invece evidente. E’ noto che l’amnistia è regolata dall’articolo 79 della Costituzione, secondo cui essa deve essere deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. Con la disinvoltura che contraddistingue l’attuale maggioranza di governo, il condono straordinario, equivalente ad un’amnistia che estingue le pene e i reati edilizi, è stato deciso con un semplice decreto legge!

La caratteristica principale del condono di cui si discute consiste nel consentire la sanatoria amministrativa e penale di opere difformi dagli strumenti urbanistici, non sanabili in via ordinaria. Il legislatore ha creato una "sanatoria in difformità" contrapposta alla normale "sanatoria in conformità" prevista dal Testo unico per l’edilizia. In parole più semplici, con gli altri numerosi condoni si poteva ottenere la sanatoria delle opere abusive (senza concessione) solo se erano state costruite in conformità alle norme urbanistiche. Con il condono in questione, invece, si può ottenere, a determinate condizioni, la sanatoria anche se le opere abusive sono state costruite in difformità (cioè violando) le norme urbanistiche. Così operando il legislatore ha violato macroscopicamente il principio di eguaglianza (art. 3): infatti il condono straordinario consente l’estinzione dei reati edilizi soltanto per alcuni soggetti, cioè per coloro che hanno ultimato le opere entro un determinato periodo di tempo e che abbiano adempiuto agli oneri entro un ulteriore termine.

Il principio di uguaglianza è violato anzitutto nei confronti dei cittadini onesti che avevano rinunciato a costruire in assenza dei requisiti, ma anche nei confronti dei cittadini disonesti che non erano riusciti a terminare le opere abusive, o avevano costruito abusivamente prima o dopo i tempi fissati dal condono.

L’aspetto più pericoloso del condono è che apre alle Regioni in materia penale. Ora non avremo più soltanto sanità, scuola e polizia diversificate da regione a regione, ma anche una diversa punibilità penale. A parità di tipologia e volumetria di abuso edilizio, alcuni reati urbanistici saranno sanabili o no, a seconda che siano stati commessi in questa o in quella Regione.

Stiamo freschi! Il condono in esame viola due volte l’articolo 79 della Costituzione: nella parte in cui è il Parlamento ad averlo emanato nelle forme ordinarie, e nella parte in cui sono le varie Regioni a specificarne i requisiti con le forme ordinarie.

Addio dunque articoli 3 e 79 della Costituzione! E addio anche alla giustizia penale riservata soltanto allo Stato: ora avremo, attraverso la forma surrettizia e mascherata del condono, tante giustizie penali regionali.

Ecco i frutti velenosi della devolution. E’ mia convinzione che questa volta la Corte Costituzionale abbia preso una cantonata.

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