Il diritto d’autore su Internet: mica facile...
Nel corso dei lavori del Convegno sulla "Tutela della persona di fronte alle reti telematiche" che si è tenuto nei giorni 19 e 20 maggio all’Università degli Studi di Trento presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, uno dei temi maggiormente trattati è stato quello del diritto d’autore e del copyright.
Lo sviluppo rapido e la diffusione di Internet hanno portato una serie di interrogativi per quanto riguarda i limiti di applicazione della normativa ai sistemi di trasmissione in forma telematica di opere letterarie, artistiche, musicali e in altri campi. E il carattere sovranazionale di questa moderna forma di comunicazione costringe a cercare di forgiare un sistema di norme di diritto internazionale privato in grado di assicurare una tutela effettiva del diritto d’autore che vada oltre le singole disposizioni nazionali.
Per la legge italiana si può parlare di utilizzazioni libere solo nei seguenti casi: pubblica informazione (artt. 65 e 66 l.a.); attività amministrativa e giudiziaria (art. 67 l.a.); uso personale delle opere intellettuali (art. 68 l.a.); promozione delle attività culturali e di ricerca (art. 69 l.a.); libertà di critica, insegnamento e diffusione della cultura (art. 70 l.a.).
Ciò significa che libere e lecite restano solo le utilizzazioni che recano in sé tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie liberalizzate; illecite e proibite tutte le altre.
Si cade così in quello che è stato descritto come il paradosso del diritto d’autore in Internet: sebbene la legislazione italiana riconosca all’autore i diritti necessari per controllare l’utilizzo delle opere su Internet (non solo a fini commerciali ma anche senza scopo di lucro), manca la tecnologia per far valere questi diritti.
Una prima risposta si trova nel Trattato OMPI del 1996 sul diritto d’autore, che agli Stati contraenti permette di introdurre un regime apposito per le libere utilizzazioni on-line (art. 10) e impone l’adozione di rimedi di natura tecnologica per impedire l’illecita copiatura delle opere (come il criptaggio).
Nonostante queste indicazioni del legislatore internazionale, non si è ancora pienamente raggiunto l’obiettivo di garantire il libero uso delle opere protette in ambiente digitale. Sarebbero necessarie due categorie di misure, a seconda che siano finalizzate o a prevenire l’accesso o la duplicazione non autorizzata dell’opera.
Anche il diritto, dunque, cerca di rimanere al passo pur con qualche difficoltà con gli sviluppi della tecnologia