“Mostro del Cernidor”: ingiuste le accuse al TAR
Egregio Direttore, ho letto attentamente la lunga nota del dott. Pagano (Scempio in collina: i furbi premiati, QT n. 2) in merito alle assunte "grossolane irregolarità" edilizie perpetrate in località Cernidor e non posso nasconderle il mio rincrescimento nel dover constatare che la sua introduzione al suddetto intervento ricalca supinamente, rincarandole peraltro con acerbi accenti, le osservazioni fatte dal dott. Pagano, e cioè da uno dei quattro ricorrenti nella causa promossa davanti al Tribunale amministrativo in merito alla concessione edilizia per la realizzazione di un punte sul rio Valnigra.
La ragione per la quale le scrivo, non potendo ovviamente avviare un dialogo con uno dei ricorrenti, che è stato in quel giudizio rappresentato da due legali, è soltanto per rappresentarle alcuni fatti, oltre a qualche considerazione, che avrebbero ben potuto evitarle, solo che avesse fatto precedere al suo scritto la lettura della relativa sentenza, aggettivazioni inappropriate e anche la bruciante e perentoria conclusione pertinente una gestione del Tribunale assai preoccupante.
La prima questione attiene alla natura privata o pubblica di via Falzolgher, che è stata rivendicata da parte dei ricorrenti, ma che è rimasta del tutto sfornita di prova in giudizio.
Tralasciando, in proposito, la pacifica insussistenza del dovere del Comune di ricercare la prova della proprietà della strada, fatto quest’ultimo che lo stesso dott. Pagano riconosce serenamente e che rappresenta un indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, occorre ricordare come la criticata sentenza non manca di precisare, che i richiedenti la concessione edilizia, seguita da autorizzazione idraulica, avevano documentato il loro titolo di proprietà sul mappale 340 non soltanto sulla scorta del progetto presentato, ma anche della concorrente documentazione catastale, cui l’art. 950 del codice civile riconosce dignità di prova, in difetto di ogni diverso elemento probatorio; il che significa prendere dunque atto che la consistenza del visto mappale comprende nella rappresentazione catastale entrambe le sponde del suddetto rio.
Inoltre dall’attestazione rilasciata dall’Ufficio Edilizia privata del Comune di Trento emerge che la via Falzolgher è stata assoggettata sin dall’epoca della sua realizzazione a pubblico transito, il che, anche ove i proprietari frontisti riuscissero a dimostrare davanti al Giudice ordinario l’esistenza della loro proprietà su di essa, pare minare in radice la pretesa di questi d’impedire il transito a terzi, visto che ogni cittadino ha sulla stessa diritto di passo al pari dei primi.
Il rilievo che essi fossero comunque proprietari della strada avrebbe dovuto, peraltro, desumersi, si afferma, dall’esito di un giudizio possessorio, conclusosi con il divieto emesso nei confronti dei costruttori del ponte di convogliare il traffico dell’adiacente residenza, il cosiddetto "mostro in località Cernidor".
Ma, come è noto ad ogni apprendista giurista, la tutela del possesso non coincide con l’accertamento della proprietà per il quale occorre far seguire un giudizio ad hoc, al temine del quale il Giudice ordinario pronuncia sulla titolarità o meno in capo agli attori del rivendicato diritto.
Da quanto precede si deduce dunque che i ricorrenti non hanno offerto alcuna prova di tale proprietà nel processo e che contro di loro, in difetto di diversi argomenti, non poteva che essere l’applicato l’art. 950 del cod. civ.
L’affermazione che la documentazione depositata nel processo davanti al Tribunale amministrativo non fosse veritiera e che la proprietà della strada fosse all’opposto provata è pertanto semplicemente l’espressione del convincimento del dott. Pagano, che si può umanamente comprendere, soprattutto dopo la soccombenza in giudizio, ma che non può essere elevato alla soglia di una prova di cui il Giudice, qualunque Giudice, debba obbligatoriamente tener conto.
Quanto al rilievo inerente al preteso dovere del Comune di comprendere la banale verità che il rio Valnigra, in quanto acqua pubblica, non avrebbe potuto essere in proprietà di terzi e dunque di coloro che vi hanno costruito al di sopra un ponte, è sufficiente replicare che l’alveo di questo è ovviamente di proprietà provinciale, come è dimostrato dal fatto che per il suo attraversamento è stata richiesta e conseguita un’autorizzazione a fini idraulici.
Di fronte a questa motivazione appare quindi palesemente infondata l’ulteriore argomentazione volta a valorizzare il principio di partecipazione procedimentale, che sarebbe stato violato da parte del Comune, che non ha posto in condizione i ricorrenti d’interloquire prima del rilascio della concessione: il diritto di passo pubblico sulla strada e l’assenza di ogni conclamato diritto ad opporsi al transito di terzi, fondato non sul possesso, ma su quello di proprietà avevano, infatti, legittimamente esonerato il Comune dal dare avviso dell’apertura del relativo procedimento amministrativo ai proprietari frontisti.
Egregio Direttore, mi ero ripromesso di svolgere soltanto alcuni cenni sulla questione, sulla quale Lei ha espresso il suo costernato giudizio, additando alla pubblica disistima questo Tribunale amministrativo e la mia persona, ma lo smarrimento che m’induce la diffusione da parte sua di perentori giudizi sulla scorta di notizie non previamente verificate, prima ancora che valutabile sotto altri profili, che qui non interessano, mi costringe a ricordarle che tutto ciò si traduce in una grave deviazione dal dovere di dar conto con equilibrio e serietà professionale dei fatti di cui il giornalista venga a conoscenza: la comunità trentina non merita, a mio parere, che le sia rappresentato come ragione di insopportabile scandalo la faticosa ricerca da parte del Giudice della retta soluzione, nel rispetto della legge, di una lite che gli sia stata sottoposta.
Mi consenta, infine, di dirle con franchezza che, libera restando ogni critica per l’operato del Tribunale e per il suo libero convincimento, che resta pienamente opinabile, la ricerca della persona cui imputare l’allegata negligenza nella vicenda sulla quale si è così gratuitamente intrattenuto fa torto alla sua intelligenza per l’elementare rilievo, che non le dovrebbe essere ignoto, che il Tribunale regionale decide costantemente in sede collegiale.
Forse sarebbe il caso di auspicare, come con tanta fatica si cerca di fare in sede nazionale, un rasserenamento generale e il ricorso, occorrendo, ad un’opportuna mordacchia in ogni ipotesi in cui possa malauguratamente registrarsi nel bel mezzo di tanto strepito il plateale ed inaccettabile sonno della ragione.
risposta
Dott. Mariuzzo, apprezziamo. Però...
Ringraziamo il dott. Mariuzzo per il suo intervento: è positivo che un’alta carica istituzionale non si chiuda nella sua torre e si confronti invece con la pubblica opinione, anche con quella parte che propone rilievi critici.
Non è nostro compito entrare nel merito della sentenza TAR sul ponte al Cernidor, dal dott. Pagano tanto appassionatamente contestata e dal dott. Mariuzzo meticolosamente illustrata. I giuristi cui abbiamo sottoposto il caso l’hanno definita un dibattito in una materia (possesso e proprietà) in cui la variabilità delle interpretazioni giurisprudenziali è molto ampia.
A noi invece sta a cuore il giudizio complessivo (e di questo portiamo responsabilità) sulle implicazioni sociali dell’orientamento giuridico del Tribunale Amministrativo. In particolare se stia o no prevalendo l’orientamento (denunciato dal giudice Ancona al nostro recente convegno sulla giustizia amministrativa, in un intervento poi appassionatamente contrastato proprio dal dott. Mariuzzo vedi L’Autonomia che fa male) di tutelare aprioristicamente più gli amministratori che i cittadini. Ricordiamo come proprio nel Tar del Trentino la presidenza sia particolarmente importante (a prescindere dalla collegialità delle decisioni ricordata da Mariuzzo), in quanto qui uno dei componenti del collegio è comunque di nomina politica (e quindi strutturalmente incline ad assumere un orientamento tendenzialmente pro-Amministrazione, come autorevolmente da più parti denunciato nel nostro convegno di cui sopra).
Intendiamoci: se e quando l’Amministrazione pubblica fosse impegnata a tutelare con gli strumenti giuridico-amministrativi a sua disposizione il pubblico interesse, noi saremmo i primi a schierarci a difesa dell’Amministrazione. Purtroppo tuttavia, in una realtà abbastanza piccola come la nostra e dati i notevoli mezzi anche finanziari di cui l’ente pubblico locale dispone, la contiguità fra i forti interessi di gruppi privati ad accedere direttamente o indirettamente a tali risorse e i vari livelli degli uffici amministrativi può dare origine a provvedimenti che corrispondono più all’interesse privato che al bene pubblico. Il settore dell’edilizia è un settore emblematico a tale riguardo.
Il caso del "Cernidor" è esemplare, poiché si tratta di un mostro edilizio realizzato a dispetto e calpestando tante norme urbanistiche non dovutamente considerate, Ci riferiamo qui in particolare alle norme in tema di "criteri paesaggistico ambientali" racchiusi nell’allegato 5 del PRG del comune di Trento, criteri sistematicamente messi a tacere, fino a qualche tempo fa, dall’Amministrazione comunale. Probabilmente gli strumenti giuridici mobilitati dai cittadini per opporsi ad un tale scempio non erano adeguati o si sono rivelati fuori tempo; tuttavia il nostro giornale non poteva che seguire con simpatia tali tentativi.
Solo la determinazione di alcuni cittadini e le attente valutazioni del TAR hanno messo in evidenza a suo tempo la macroscopica violazione di tali norme.
E’ questo uno di quei casi in cui una aprioristica difesa dell’operato dell’Amministrazione avrebbe perpetrato un ulteriore assalto speculativo del territorio. L’equilibrato atteggiamento del TAR di Trento ha invece permesso all’Amministrazione di correggersi ed oggi assistiamo ad un comportamento, sul tema, molto più virtuoso; a tal punto, che si sono per così dire invertite le parti: è la speculazione edilizia oggi a ricorrere, almeno su alcuni punti, contro l’Amministrazione, che da qualche tempo ha assunto un atteggiamento più vigile e restrittivo in tema di concessioni edilizie. E noi in questo caso non possiamo che schierarci dalla parte dell’Amministrazione.
E' appunto in tale contesto che abbiamo presentato l'intervento del dott. Pagano sul Cernidor, che contesta il via libera a un progetto basato su documentazione per lo meno discutibile; e su un punto almeno, dott. Mariuzzo, ci sentiamo di insistere: quando tra la documentazione viene inserita come proprietà di un privato l'alveo e le sponde di un corso d'acqua, e per gli uffici pubblici va tutto bene, dovrebbe scattare almeno un campanello di allarme. Non vorremmo, lo diciamo sommessamente ma doverosamente, che questo caso fosse il sintomo di un nuovo orientamento del Tar, che ci preoccuperebbe.
Qui si inserisce l’intervento del dott. Mariuzzo; che noi, lo ripetiamo, leggiamo con favore. Auspicando di vedere tradotta nella pratica, nelle sentenze questa sua orgogliosa rivendicazione di autonomia e terzietà dei giudizi del Tar (a iniziare dalle prossime sull’allegato 5, che vede, a parti invertite, non più i residenti contro il Comune pasticcione, ma immobiliaristi contro il Comune giocoforza ravvedutosi, rimettono in discussione l’applicazione dei limiti all’urbanizzazione selvaggia).
Ettore Paris