Rete Natura 2000 - La conservazione della biodiversità in Europa
Una delle principali sfide che deve affrontare l’umanità in questo inizio secolo è la salvaguardia della biodiversità e, ancor più in generale, del patrimonio ambientale del pianeta. Il passato decennio, con la maturazione di nuove discipline come la biologia della conservazione e l’ecologia del paesaggio, ha visto il consolidamento di alcune visioni e strategie fondamentali per il superamento di questa sfida.
Fin dagli albori della conservazione della natura una delle strategie adottate è stata la tutela di siti di particolare interesse, tramite l’istituzione di parchi e riserve naturali.
Le conoscenze acquisite negli ultimi anni nel campo dell’ecologia e della biologia della conservazione hanno però messo in evidenza come per la tutela di habitat e specie sia necessario operare in un’ottica di rete di aree che consentano agli animali di muoversi agevolmente e di persistere a lungo termine, così come risulta decisivo il mantenimento di un’elevata qualità ambientale al di fuori dei siti tutelati (ad esempio, in ambito agricolo). Emerge dunque la visione di una rete in grado di preservare tutte le componenti della biodiversità del territorio su cui insiste.
Partendo da queste considerazioni, l’Unione Europea ha avviato la costituzione della Rete Natura 2000. E’ il riconoscimento del principio che non è possibile aspettarsi risultati positivi a lungo termine da strategie di conservazione della natura basate sulla salvaguardia di siti isolati e sulla gestione puramente urbanistica dell’intero territorio.
La direttiva "Uccelli" e la direttiva "Habitat" costituiscono i pilastri legislativi, alla base di questa nuova visione.
La direttiva "Habitat", completando la precedente direttiva "Uccelli", prevede la costituzione della Rete Natura 2000, una rete paneuropea di siti gestiti in funzione della conservazione della Biodiversità.
Adottata nel 1979 (e recepita in Italia dalla legge 157/92), la direttiva denominata "Uccelli" rappresenta uno dei due pilastri della conservazione della biodiversità europea. Il suo scopo è "la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli stati membri…".
La direttiva richiede che le popolazioni di tutte le specie vengano mantenute ad un livello sufficiente dal punto di vista ecologico, scientifico e culturale.
Un aspetto chiave per il raggiungimento di questo scopo è la conservazione degli habitat delle varie specie ornitologiche. In particolare, le specie contenute nell’allegato I della direttiva, considerate di importanza primaria, devono essere soggette ad un particolare regime di protezione ed i siti più importanti per queste specie vanno tutelati designandoli "Zone di Protezione Speciale" (ZPS). Lo stesso strumento va applicato alla protezione delle specie migratrici non elencate nell’allegato. La designazione dei siti deve essere effettuata dagli Stati membri e comunicata alla Commissione Europea. Questi siti fanno parte fin dalla loro designazione della Rete Natura 2000.
Adottata nel 1992 (e recepita in Italia dal DPR 357 del 1997), la direttiva 92/43/EEC (denominata "Habitat") sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, rappresenta il completamento del sistema di tutela legale della biodiversità dell’Unione Europea. Lo scopo della direttiva è "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri…".
La direttiva individua una serie di habitat e specie definiti di importanza comunitaria e tra questi individua quelli prioritari. Lo strumento fondamentale individuato dalla direttiva "Habitat" è quello della designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in siti individuati dagli stati membri come Siti di Importanza Comunitaria (SIC).
Questi siti, assieme alle ZPS istituite in ottemperanza alla Direttiva "Uccelli", concorrono a formare la Rete Natura 2000.
Il percorso delineato per la designazione delle ZSC è più complesso di quello previsto dalla direttiva "Uccelli" per la designazione delle ZPS. È previsto infatti uno stadio preliminare in cui ciascuno Stato membro individua i siti presenti sul proprio territorio fondamentali per la conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario elencati nella direttiva. La lista dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) viene sottoposta alla Commissione Europea. Nella seconda fase viene realizzata una valutazione complessiva dei pSIC a livello delle varie regioni biogeografiche europee nell’ottica di garantire un’adeguata rappresentatività di tutti gli habitat dell’Unione Europea. Tale valutazione viene condotta nell’ambito dei "Seminari biogeografici" da parte della Commissione Europea che, infine, approva le liste dei SIC. A questo punto gli Stati nembri hanno l’obbligo di designare i SIC come ZSC. Gli Stati membri sono tenuti a garantire la conservazione dei siti, impedendone il degrado. Ogni attività potenzialmente dannosa deve essere sottoposta ad apposita valutazione di incidenza.
In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e di assenza di alternative credibili, un’opera giudicata dannosa potrà essere realizzata garantendo delle misure compensative che garantiscano il mantenimento della coerenza globale della rete.
Contestualmente, BirdLife International, di cui la LIPU è partner e rappresentante per l’Italia, avvia il programma IBA per l’individuazione a livello mondiale delle aree prioritarie per la conservazione dell’avifauna. Si tratta di siti individuati in tutto il mondo, sulla base di criteri ornitologici applicabili su larga scala.
Grazie a questo programma, molti paesi sono ormai dotati di un inventario dei siti prioritari per gli uccelli ed il programma IBA è stato completato a livello europeo. In Italia l’inventario delle IBA è stato redatto dalla LIPU nel 1989, mentre un aggiornamento è stato effettuato nel 2000.
Il sistema IBA è divenuto in sede europea lo strumento per ottemperare agli obblighi in materia di designazione delle ZPS, anche a seguito di alcune sentenza della Corte di Giustizia Europea che hanno stabilito lo status delle IBA come riferimento vincolante per l’applicazione della Direttiva Uccelli e quindi della realizzazione di Rete Natura 2000.
Per quanto riguarda l’individuazione dei SIC destinati a ad essere designati in Zone Speciali di Conservazione, l’iter è ormai giunto a conclusione. I SIC proposti dalle Regioni e dalle Province Autonome italiane offrono nel complesso un buon grado di copertura al patrimonio naturale italiano, pur con l’individuazione di diverse lacune che sono in parte già state colmate.
Molto più preoccupante è la situazione per quanto riguarda le Zone di Protezione Speciale. Il processo è rimasto a lungo disatteso; infatti, pur essendo la direttiva del 1979 ed il suo recepimento in Italia del 1992, pochissime sono state fino agli anni Novanta le ZPS designate. Successivamente all’apertura di una procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea a carico dell’Italia, le cose hanno iniziato a muoversi. Nel marzo del 2003 è giunta la condanna da parte della Corte di Giustizia Europea per violazione della direttiva "Uccelli" ed insufficiente designazione delle ZPS. Ma nemmeno questa condanna è riuscita a smuovere la situazione ed attualmente l’Italia è sottoposta ad una nuova procedura di infrazione per violazione della sentenza della Corte.
E’ quindi possibile affermare che Rete Natura 2000 in Italia è incompleta anche dal punto di vista puramente formale della designazione dei siti.
La situazione della Provincia Autonoma di Trento è del tutto analoga a quella delle altre Regioni italiane, con un ulteriore ritardo dovuto ai ricorsi presentati dalla Provincia al TAR del Lazio e alla Corte Costituzionale, entrambi respinti, in merito alle procedure adottate per la designazione dei siti.
Anche successivamente alla sentenza della Corte del 2003 l’aggiunta di alcune ZPS non può ritenersi sufficiente per garantire quel grado di tutela che la direttiva individua per gli uccelli selvatici.
E’ sufficiente raffrontare le IBA individuate per la nostra provincia, riconosciute come riferimento per la designazione delle ZPS dalla stessa Corte, con le ZPS designate dalla Provincia per rendersi conto come queste siano insufficienti .
La situazione è ancora più grave se entriamo nel dettaglio della gestione e riconoscimento normativo della Rete Natura 2000, ma questo sarà l’argomento di un prossimo intervento.
Vittorio Cavallaro, vicepresidente nazionale della LIPU