La naja è abolita, i reati connessi no
Una strana sentenza della Cassazione.
E’ mai possibile? Sì, è possibile secondo la Cassazione, che con sentenza 31 marzo 2005 n° 12316 (la prima in materia) ha dichiarato la perdurante punibilità del delitto di rifiuto di prestare il servizio militare.
Il Tribunale di Viterbo aveva assolto l’imputato, che si era appunto rifiutato di prestare il servizio militare, osservando che il servizio di leva obbligatorio era stato abolito con legge 226/04 e pertanto doveva applicarsi l’articolo 2 del Codice penale: "Nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce reato... se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo".
La Cassazione riconosce tale principio, respingendo le argomentazioni del Procuratore generale di Firenze che aveva proposto ricorso, e afferma: "L’abolizione del servizio di leva, mediante l’istituzione di Forze Armate esclusivamente professionali, comporta la non punibilità della condotta di chi in precedenza, quando detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo. Né ha rilevanza il fatto che la legge preveda la possibilità del ripristino della leva obbligatoria in caso di guerra o di grave crisi internazionale. Infatti il ripristino della leva obbligatoria non è automatico, ma necessita di un apposito decreto (Dpr), previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ne deriva che il servizio militare obbligatorio non è sospeso (come impropriamente si esprime la legge) ma abolito".
Ciò detto con una motivazione lineare, la Cassazione si addentra poi in un ragionamento, secondo me contraddittorio, che finisce per riprendere il concetto di sospensione (invece che di abolizione) del servizio di leva, o meglio di graduale passaggio all’esercito professionale.
In effetti la legge prevede la graduale sostituzione, entro 7 anni, dei militari di leva con volontari di truppa, e stabilisce che fino al 31 dicembre 2006 le esigenze delle Forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani nati entro il 1985. Ma, a mio giudizio, tutto ciò attiene alla logistica, cioè alla transizione tra due sistemi, e non incide sul fatto che il servizio di leva è stato abolito, consentendo quindi l’applicazione dell’articolo 2 del Codice penale.
In altre parole, se rimane l’obbligo di leva ancora per determinati scaglioni (periodo di transizione), la proclamata abolizione della coscrizione obbligatoria fa venir meno il reato di cui all’articolo 14 della legge 230/98 (servizio civile, obiezione di coscienza e servizio militare). A chi si rifiuta potranno essere applicate misure amministrative, ma non penali.
La Cassazione invece, poiché l’imputato era nato entro il 1985, ha annullato la sua assoluzione e ha disposto un nuovo giudizio avanti il Tribunale di Firenze, che sarà obbligato a rispettare il principio affermato dalla Cassazione.
Staremo a vedere, e non escludo che il caso finisca di fronte alla Corte Costituzionale (prima che venga cambiata la sua composizione, come vuole la maggioranza berlusconiana).