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Il progetto Pittelli

Una riforma dannosa che allunga i tempi processuali e mortifica l’efficienza del dibattimento.

Il disegno di legge che prende il nome dal relatore on. Pittelli, e che tornerà in discussione alla commissione Giustizia della Camera, ha un titolo ambizioso: "Modifiche al codice di procedura penale e norme collegate, in attuazione del giusto processo". Ma la sua lettura convince del contrario: non solo non vi è nulla che evochi l’idea di un processo giusto (art 111 Cost.), ma anzi vi contraddice colpendone due pilastri, l’efficienza, intesa anche come ragionevole durata, e la funzione cognitiva di accertare i fatti col metodo del contraddittorio nella formazione della prova.

Solo qualche esempio.

Lo stupefacente articolo 43 del progetto Pittelli conceme il potere del giudice di assumere nuove prove al termine dell’istruzione dibattimentale; tale potere viene ristretto all’ipotesi di prova insufficiente o contraddittoria e viene subordinato al consenso delle parti, e può essere esercitato al "solo fine di pervenire a una pronuncia ai sensi dell’articolo 530".

Cosa significa in pratica? Significa che le nuove prove assunte dal giudice, anche se dimostrassero in modo inconfutabile la colpevolezza dell’imputato, sarebbero inutili per la decisione, potendo il giudice valutarle solo ai fini del proscioglimento.

Tale incredibile formulazione presenta aspetti evidenti di incostituzionalità. Sotto il profilo dell’articolo 3 Cost. per l’inutilizzabilità della prova quando documenti la colpevolezza dell’imputato; in rapporto all’articolo 111 Cost. per l’ingiustificata disparità tra accusa e difesa, essendo il giudice autorizzato ad assumere prove solo nell’ottica del proscioglimento.

L'on. Giancarlo Pittelli.

Per quanto riguarda la ragionevole durata del processo, richiamata dall’articolo 111 Cost., l’articolo 11 del progetto Pittelli sopprime nell’attuale art. 190 cpp le parole "e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti". E’ una mostruosità giuridica togliere al giudice il potere di negare ingresso alle prove manifestamente irrilevanti o superflue, perché apre la strada all’assoluta libertà delle parti di produrre ogni prova, senza alcun limite di pertinenza e di necessità: esito folle, perché rischia di trasformare il processo in una telenovela senza fine.

Non meno stupefacenti gli articoli 39 e 40 del progetto Pittelli, i quali dichiarano immediatamente ricorribili per Cassazione tutte le ordinanze che decidono sulle richieste di prova, sulle questioni preliminari, sulla utilizzabilità degli atti e sulle nullità concernenti il decreto di rinvio a giudizio, e dispongono l’immediata sospensione del dibattimento per tutto il tempo necessario a definire il ricorso. Alla faccia della celerilà dei processi!

Un’ultima considerazione sulla modifica dell’articolo 192 cpp: il progetto Pittelli vuole introdurre un nuovo criterio legale di valutazione delle prove per quanto riguarda le dichiarazioni rese da coimputati in procedimenti connessi, per le quali esige "nuovi elementi di prova di diversa natura, documentale o testimoniale, che ne confermino l’attendibilità". Il ragionamento probatorio induttivo o deduttivo viene dunque escluso. Si restringe così ulteriormente il raggio d’azione del libero convincimento del giudice.

Per concludere questa breve nota, va detto che il progetto Pittelli è una riforma dannosa che dilata i tempi processuali e mortifica l’efficienza cognitiva del dibattimento. Va quindi combattuta con vigore per tutelare i principi del giusto processo.