“Era tutto uno scherzo”
Inchiesta Romeo, la Procura fa dietro front. Incredibile e devastante
L’inchiesta Romeo, che ha squarciato un velo sulle commistioni tra politica e affarismi tra Bolzano e Riva del Garda e che a dicembre 2024 aveva portato all’arresto, tra gli altri, di Heinz Peter Hager, Paolo Signoretti, dell’allora sindaca di Riva Cristina Santi, è stata parzialmente ridimensionata con il rigetto del Tribunale dell’accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso (articolo 416 bis). Ora la Procura, cambiati i vertici che erano anche i firmatari delle richieste di misure cautelari (il Procuratore Sandro Raimondi è ora in pensione, il sostituto Davide Ognibene è fuori dall’indagine per modifiche organizzative interne, mentre è rimasto il sostituto Alessandro Clemente) cambia completamente registro: non esiste più nemmeno la associazione per delinquere “semplice”, l’art. 416 senza “bis”, che comunque così recita: “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni”.

Teniamolo presente il dettato dell’articolo, perché illumina diversi aspetti.
Dunque, la nuova Procura, ora ritiene che non vi sia più una ragionevole previsione di condanna per l’insieme degli indagati, compreso il potente trio al vertice dell’organizzazione, ossia il finanziere (oggi bancarottiere) austriaco Renè Benko, e gli imprenditori Peter Heinz Hager e Paolo Signoretti.
Prima di entrare nel vivo della questione, vogliamo sottolineare come gli attuali sostituti Procuratori dipingano un quadro fosco delle figure – esponenti politici, pubblici ufficiali e liberi professionisti - che sistematicamente intercedevano con gli enti pubblici per perseguire il tornaconto economico-finanziario della triade.

Focalizziamoci sui politici nostrani. Alla sindaca Cristina Santi – scrivono i Pm - viene imputata una gran messe di condotte illecite oggi non più perseguibili grazie all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, e inoltre altre condotte penalmente rilevanti perseguite per il proprio tornaconto politico ed economico come pure per favorire le imprese di Signoretti; il senatore Vittorio Fravezzi, a sua volta, viene descritto mentre batteva in lungo e in largo il Basso Sarca per perseguire obiettivi sistematicamente illeciti e funzionali agli interessi imprenditoriali di Signoretti; del sindaco di Arco Alessandro Betta viene descritto l’accordo corruttivo intercorso sempre con Signoretti… e così via. Analogamente, e forse ancor più pervasivamente, a Bolzano (dove l’arroganza della consorteria aveva raggiunto vertici grotteschi, come quella – sottolineata sullo scorso numero di QT da Alessandra Zendron - di far spostare al Comune la fermata dei bus dalla stazione ferroviaria all’ingresso del centro commerciale del Waltherpark, con conseguenti obbligati trasferimenti pedonali per i viaggiatori di ogni età, con pacchi e valigie, con il bello e brutto tempo).
Insomma, i Pm descrivono un quadro politico-sociale compromesso, un’allarmante permeabilità delle pubbliche amministrazioni alle più aperte, e finanche un po’ disgustose, illegalità. Però ora, alzano le mani: la giustizia queste illegalità – scrivono – non le può perseguire.
In buona sostanza, saremmo di fronte a una magistratura impossibilitata a compiere il proprio mestiere. Come mai? Perché, scrivono i Pm nel frattempo, tra la richiesta di arresti e l’attuale richiesta di archiviazione ci sono state modifiche legislative che hanno terremotato l’impianto accusatorio: abolendo il reato di abuso d’ufficio e rendendo non utilizzabili come fonti di prova gran parte delle intercettazioni.

Tutta colpa del governo, quindi, della politica romana, protesa a coprirsi le spalle dalle fastidiose indagini giudiziarie? Troppo facile. A nostro avviso i Pm sbagliano, l’avvento delle sopracitate “riforme” non inficia l’accusa di associazione per delinquere che il loro stesso ufficio sosteneva un anno fa.
Le intercettazioni: da gettare nel cestino?

Iniziamo dalle intercettazioni, che sono una delle principali fonti di prova. La nuova normativa stabilisce che le intercettazioni, che sono sempre richieste per uno specifico reato (nel nostro caso per atti contrari ai doveri d’ufficio in cambio di denaro od altra utilità, art. 319; poi estese all’associazione per delinquere di stampo mafioso, art. 416 bis e al riciclaggio 648 bis) non possono poi essere utilizzate quali prove per altri reati. Cioè l’autorità giudiziaria non può avviare un’indagine per far luce su un delitto, poi accorgersi che questo non c’è, ce ne sono altri, e allora utilizzare le intercettazioni per incriminare per questi ultimi. Si tratterebbe di quella che è stata chiamata “pesca a strascico”: i Pm intercettano, e poi vedono cosa salta fuori.
Però, calma: se i reati scovati con le intercettazioni sono gravi, allora vanno comunque perseguiti. Quanto gravi? Quando si tratta di delitti “per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni” mentre se si tratta di delitti contro la pubblica amministrazione, la pena massima non deve più superare i 5 anni, basta che sia di cinque anni (punto non indifferente, come vedremo).
Eallora, nel nostro caso? Il reato di associazione per delinquere (senza bis, quindi senza metodo mafioso) su cui si è concentrato il Tribunale, come abbiamo scritto in apertura prevede una pena massima di sette anni, il riciclaggio una pena massima di 12 anni, la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319) una pena di dieci anni. Pertanto tutte le intercettazioni utili a provare questi
Insomma, di cosa stiamo parlando? Restano fuori, rivelati dalle intercettazioni molti altri reati: la rivelazione di segreti di ufficio, il falso in atto pubblico, il traffico di influenze illecite peraltro ulteriormente depenalizzato: queste condotte, se non provate con altre fonti che non siano le intercettazioni, non verranno perseguite. Ma se invece risultano praticate all’interno del meccanismo messo in piedi dalla nostra consorteria, le relative intercettazioni sono pienamente utilizzabili per suffragare l’esistenza o meno dell’associazione per delinquere.
Conclusione: stanti le cose in questi termini, non si capisce proprio come i Pm, che quelle intercettazioni le avevano usate per chiedere le misure restrittive, ora dicano che non valgono più.
Benko, Hager, Signoretti: i tre promotori?
Perché ci sia associazione criminale, i partecipanti devono essere almeno tre. Nell’ordinanza di custodia cautelare, erano stati individuati, come facenti parte del sodalizio: Renè Benko come capo, Heinz Peter Hager e Paolo Signoretti come promotori, Vittorio Fravezzi, Cristina Santi e i bolzanini Andrea Saccani, Fabio Rossa, Daniela Eisenstecken, Lorenzo Barzon come partecipi.
Ora i Pm hanno di molto alleggerito la posizione degli ultimi sei: non li ritengono più partecipi di alcuna associazione a delinquere, hanno agito non per favorire sistematicamente il sodalizio, ma per altri motivi. Motivi spesso poco nobili – tornaconto personale, economico o politico – perseguito attraverso modalità discutibili, illecite, talora anche penalmente rilevanti da definire in altro processo. Ma che non indicano una contiguità stabile con gli altri indagati. Insomma, i sei non sono mammolette ma comunque non si sono comportati come appartenenti a un’associazione. Non discutiamo questa conclusione.
Rimangono quindi i tre promotori, il multimiliardario austriaco Renè Benko attualmente in carcere, che nei progetti ci metteva centinaia e centinaia di milioni, il plenipotenziario Heinz Peter Hager, a Bolzano potentissimo in proprio, l’imprenditore Paolo Signoretti che intesseva rapporti con politici e funzionari soprattutto in Trentino: per configurare un’associazione per delinquere tre persone bastano, è il numero minimo.
A questo punto i Pm cercano di sfilare Benko. Dalle intercettazioni – scrivono - “emergono poche e scarne conversazioni tra Benko e Hager... non ci sono prove che egli fosse artefice di ogni progetto pur di dettaglio ... o che avesse il polso della situazione in quanto costantemente aggiornato da Hager, al quale poi avrebbe fornito le sue direttive per superare questa o quella resistenza politica.” Insomma, per i Pm seconda versione, Benko non può far parte dell’associazione per delinquere perché, avviati i progetti, sostanzialmente se ne disinteressa, “non si è raggiunta prova dell’esistenza di un sodalizio che andasse oltre i soliti Hager e Signoretti”.
Qui trasecoliamo. Perché un anno prima il Gip Enrico Borrelli, nell’ordinanza in cui accoglieva le richieste di custodia cautelare della stessa Procura, scriveva l’esatto contrario. E non solo su valutazioni e conclusioni, ma sui fatti accertati: “Tutte le operazioni risultano ordinate (o, in parte, ratificate) da Benko... I continui contatti, spesso personali, con Hager costituivano occasione per la programmazione degli aspetti strategici ed operativi degli affari illeciti; la conferma si ha in una sorta di continua ‘rendicontazione’ compiuta da Hager nei confronti di Benko”. Seguono due pagine in cui si esemplificano, corredati dai rimandi alle prove, questi “continui contatti” i “progetti seguiti personalmente da Benko”, i suoi interventi sulle strutture bancarie locali, “in particolare nella fase di soggiogamento e minaccia”. Ed altro ancora.
Ma come fanno ora i Pm a trasformare tutto questo in “poche e scarne conversazioni”? Tutto questo è al di la’ dell’umana comprensione.
I “nuovi elementi” inesistenti
Perché, dalle carte prodotte dalla Procura un anno or sono, e tradotte dal Gip Borrelli in Ordinanza di custodia cautelare, la consorteria Benko-Hager-Signoretti c’è, eccome. E non si è trattato di un riccone e due traffichini occasionalmente riuniti per fare un colpaccio. Bensì di una struttura che, con analoghe modalità, si è riprodotta, nel tempo e nello spazio. A Bolzano, oltre alla grande speculazione del Waltherpark (per permettere la quale si dovette approvare una legge provinciale che fece strame delle norme urbanistiche, e che raggiunto lo scopo fu poi subito abrogata e non a caso fu ribattezzata “legge Benko”) ci fu l’ampliamento dell’aeroporto, la realizzazione del “Gries Village” grazie al mutamento di destinazione urbanistica (ottenuta grazie a tangenti, scrive Borrelli) il progetto del Virgolo con lo spostamento della mummia Otzi e l’organizzazione di campagne stampa contro gli avversari del progetto (“particolare ruolo risulta assunto dai due nei confronti del mondo giornalistico” scrive il giudice).
Spostandoci in regione, a Trento, Hager a nome di Benko incontrava prima il sindaco Andreatta proponendogli lo spostamento della stazione delle corriere e la realizzazione al suo posto di un centro commerciale come il Waltherpark, e poi incontrava Ianeselli con questo biglietto di presentazione “Noi vi portiamo 400 milioni”. A Rovereto, una speculazione sull’area della Favorita e dell’ex Marangoni. E poi ancora, a Verona, progetti sull’areale ferroviario e sull’area ex-Tabacchi; al Comune di Firenze, a Pavia…
I nostri andavano anche oltre il business, cercavano di porre le basi di un controllo più stringente sulla politica, che andasse oltre la corruzione spicciola del singolo assessore all’urbanistica. Così si finanzia la carriera del sindaco di Arco Alessandro Betta perché scali il PD e diventi presidente della PAT, si progetta analoga carriera dell’ex consigliere Luca Zeni, anch’egli Pd, al Parlamento; e in Lombardia si cerca di entrare nel gioco politico finanziando un consigliere regionale.
Questo ha scritto il giudice, sulla base delle investigazioni dei Pm. E ora, quali nuovi elementi farebbero ribaltare questa ricostruzione?
Uno solo, a noi risulta. L’interrogatorio di Daniela Eisenstecken, Direttrice dell'Ufficio Gestione del Territorio del Comune di Bolzano, che riesce a convincere i Pm che le sue condotte (in cui, secondo gli stessi Pm si configurano ipotesi di reato da perseguire in altro procedimento) avevano sì favorito i progetti della consorteria (in Particolare il Waltherpark), ma non erano state assunte per interesse personale, né per timore del potere assunto da Hager, ma perché le direttive del Comune erano di favorire la buona riuscita del progetto, superando i possibili intoppi. Di qui, secondo i Pm, la non appartenenza della Eisenstecken al sodalizio.
In questo caso non abbiamo molto da obiettare. Ma altri nuovi elementi che smontino le prove accumulate, non li troviamo proprio. Per cui, a nostro avviso, il castello dell’accusa – ben illustrato dall’ordinanza di custodia cautelare di Borrelli – rimane intatto, ancorato a fatti precisi e rigorosamente documentati; mentre quello dei Pm che ora chiedono l’archiviazione risulta fondato solo su parole senza alcun nuovo fondamento, anzi contraddette dalle risultanze documentali
L’estorsione
Centrale è poi, per valutare esistenza e pericolosità dell’associazione per delinquere, la cosiddetta “questione Mosaner”. Dal nome dell’allora sindaco di Riva Adalberto Mosaner, “reo” di aver contrastato i progetti di sviluppo edilizio di Hager e Signoretti sulla famigerata “area Cattoi”, e per questo investito da una causa da 20 milioni di euro, cifra da far tremare le vene dei polsi. Su questo episodio i Pm si danno un po’, secondo i nostri esperti e la nostra ricostruzione dei fatti, la zappa sui piedi.
Nel corso delle indagini – anch’esse confermate dal Gip al momento degli arresti di dicembre 2024 - la Procura aveva sostenuto che quella causa dalle dimensioni spropositate era una vera e propria minaccia estorsiva, cui si era aggiunta una campagna di stampa, per costringerlo a far cadere la variante urbanistica che, se approvata, avrebbe messo una pietra sopra i sogni edificatori dei nostri sull’area.
Comportamenti questi che secondo gli inquirenti costituivano il reato di tentata estorsione. Solo tentata in quanto, dicevano allora, alla fine la variante era andata in votazione nel consiglio comunale.
E ora? I Pm nella richiesta di archiviazione hanno cambiato idea, e sostengono che non ci sono prove per quel reato. E la famosa causa - la cui sola esistenza aveva comportato l’incompatibilità di Adalberto Mosaner, escludendolo da ogni attività politica relativa alla questione - non è altro che una “lite temeraria”, ovvero un’azione giudiziaria civile che viene fatta solo per mettere bastoni tra le ruote.
Perché arrivano a questa conclusione? Perchè, dicono i Pm, per avere davvero un tentativo di estorsione ai danni di un organo politico la minaccia dovrebbe essere rivolta come minimo ad un nutrito gruppo di esponenti e dovrebbe avere un effetto perlomeno indiretto su tutti coloro che devano decidere (il consiglio comunale). In questo caso, affermano i Pm, dov’è il timore, la paura che avrebbero sofferto tutti i consiglieri comunali? Quindi, dicono i magistrati inquirenti, la causa ha “solo” reso l’allora sindaco incompatibile.
Ora, innanzitutto una considerazione non di stretta giurisprudenza: far fuori per via giudiziaria strumentale un sindaco, eliminandolo dal processo decisionale su una questione urbanistica cruciale, dovrebbe avere comunque delle conseguenze. Inoltre: per coartare un organo politico come una giunta o un consiglio comunale, non occorre minacciare singolarmente ogni componente, bensì basta e avanza colpire la persona più in vista, il sindaco, soprattutto quando la minaccia - ridurre una persona in miseria (questo il risultato di dover pagare 20 milioni) – è così esiziale.

Ma c’è dell’altro: serenamente diciamo che sulla vicenda forse non si è indagato a fondo.
Perché è vero che la variante urbanistica è poi finita davanti al consiglio comunale. Ma come è andata? Le tempistiche dicono molto.
Siamo al 20 gennaio 2020. In quel momento Adalberto Mosaner comunica ufficialmente che gli è arrivata la notifica di una causa civile contro di lui fatta da Hager e Signoretti nella quale i due gli chiedono 20 milioni di euro di danni perché è stata respinta la loro richiesta di poter costruire sull’area Cattoi (nella variante l’area veniva destinata a verde pubblico).
Ma poi, assumono implicitamente i Pm nella loro ricostruzione, la variante è andata comunque in votazione. Quindi il consiglio comunale ha potuto deliberare. Ma anche no!
Perché il giorno dopo, nella seduta del 21 gennaio 2020, il consiglio comunale di Riva del Garda, letteralmente, si liquefa. Nel corso della seduta, al momento di votare la variante urbanistica, un bel po’ di consiglieri sia di minoranza che alcuni della maggioranza, si alzano e se ne vanno dall’aula, facendo così volutamente mancare il numero legale. Il procedimento a quel punto collassa.
Perché l’hanno fatto? Qualche investigatore ha chiesto loro come mai hanno impedito quella votazione? Si erano sentiti minacciati? A noi non risulta alcuna investigazione in tal senso.
Il contesto: la diffamazione via video
E poi c’è un’altra questioncella relativa all’estorsione, molto tecnica, ma proviamo a spiegarla.
Per giustificare l’inesistenza del tentativo di estorsione da parte di Hager e Signoretti, i Pm si richiamano all’oracolo massimo, la Cassazione. Che in una sentenza del 2024 ha detto la seguente cosa: la minaccia di portarti in tribunale per esorbitanti danni se non fai quello che voglio io è un’estorsione. Ma se mi porti effettivamente davanti ad un giudice quella minaccia - e quindi il reato - non esiste perché comunque sarà il giudice a dire che i danni non sono realistici e, insomma, il reato non può esistere perchè il comportamento giuridicamente aberrante è stato comunque filtrato da un giudice che saprà saggiamente difendere la vittima.
Piccolo particolare. I Pm citano solo una parte delle sagge parole della Cassazione. Perché nella stessa sentenza i massimi giudici specificano che comunque va valutato anche il contesto complessivo e se nel contesto ci sono altre azioni in qualche modo persecutorie, allora anche andare davanti ad un giudice può non bastare a farti sentire sicuro. Quindi la tentata estorsione può esserci comunque.
Ci pare che i Pm sorvolino totalmente sul suddetto contesto. Perché dalle loro considerazioni spariscono sia la campagna di stampa contro l’allora sindaco, sia un altro pezzo della vicenda che i Pm sembrano dimenticare di collegare a Mosaner.
Nel clima arroventato che nel 2019 aveva accompagnato tutto il percorso politico per arrivare alla variante urbanistica, ad un certo punto erano usciti sui social due video tecnicamente molto professionali in cui si insinuava che l’allora sindaco avesse consentito abusi edilizi per due recenti operazioni immobiliari: la costruzione del centro commerciale Blue Garden e quella del centro fieristico alla Baltera.

Due video che l’allora sindaco aveva ritenuto diffamatori e per i quali aveva presentato querela. Ma non si era trovato chi avesse prodotto e caricato i video. (Allora la Procura disse che siccome erano partiti da un server fuori Unione Europea, non era praticabile fare una rogatoria). Quindi la querela era stata archiviata.
Ma se i Pm dell’indagine Romeo avessero avuto a disposizione l’intelligenza artificiale, capace di incrociare anche i più minuti dettagli, avrebbero scoperto una cosa che era in bella vista. E cioè che la ex sindaca Cristina Santi quando va a farsi interrogare dal Gip subito dopo il suo arresto parla proprio di quei due video, quelli per cui Mosaner aveva presentato querela per diffamazione.
Santi al Gip dice che i filmati relativi al Blue Garden e al polo fieristico sono stati fatti da una nota società di produzione video trentina, la Film Work di Luca Dal Bosco. Che viene indagato e che per questo spiega al magistrato di aver prodotto quei due filmati su commissione della società VR101214, ovvero la società che Hager e Signoretti hanno creato per l’affare dell’area Cattoi. Questo è un altro elemento che costruisce quel contesto di cui parla la Cassazione.
Ma i Pm non collegano le due vicende. Non riavvolgono il filo fino a “tentata estorsione sì, tentata estorsione no”. Incomprensibilmente poi, almeno dal nostro punto di vista di comuni mortali, dicono anche che, siccome la fattura della Film Work era intestata alla società VR101214, non c’è prova che sia riconducibile a Paolo Signoretti come persona fisica e non alla sua società.
Qui è davvero dura. Perché non è che una società sia un ente etereo che agisce per ordini metafisici. È un’organizzazione su cui qualcuno ha il comando. Potevano i Pm perlomeno accertarsi su chi fosse il reale dominus della VR101214? Lo riveliamo noi: Heinz Peter Hager era presidente del consiglio di amministrazione. E Paolo Signoretti era consigliere d’amministrazione.
Infine, e il fatto può ricollegarsi al tema se ci fosse o meno un’associazione per delinquere, vale la pena ricordare che la storia della causa a Mosaner ritorna più volte nelle intercettazioni dell’ex senatore Vittorio Fravezzi (che per Paolo Signoretti curava i rapporti con le amministrazioni della Busa): in particolare afferma di aver “ricordato” a Mauro Malfer, assessore all’urbanistica di Riva che tardava ad approvare i progetti sull’area Cattoi, cosa era accaduto ad Aldalberto Mosaner, al quale avevano “fatto venire gli incubi”.
Conclusione
Ora la palla è passata al Gip, che è lo stesso Enrico Borrelli che aveva redatto l’ordinanza di custodia cautelare da noi più volte citata. E che non è sembrato convinto dal dietrofront della Procura e non ne ha accolto la richiesta di archiviazione, convocando i PM e le difese a un’udienza il 5 febbraio per decidere i passi successivi: archiviazione, oppure supplemento d’indagini, oppure ancora imputazione coatta, ossia obbligo per i Pm, anche se in disaccordo, di esercitare l’azione penale. Speriamo in bene.
A questo punto noi ci permettiamo una notazione sociale. In cui prescindiamo dal fatto che tutta una serie di reati “minori” non siano perseguibili per i limiti all’utilizzo delle intercettazioni di cui abbiamo parlato in apertura.
Il nostro discorso riguarda la società. Infatti la Procura più volte, anche nella richiesta di archiviazione, sottolinea il clima di illegalità in cui i nostri speculatori potevano muoversi, la facilità con cui, sollecitando il tornaconto personale, riuscivano ad ottenere favori a discapito del pubblico interesse. Insomma la Procura da una parte dà per scontata “la commissione di più fatti penalmente illeciti, che questi fossero di corruzione di pubblici ufficiali, di intimidazione estorsiva, di intermediazione illecita tra impresa e politica, di finanziamento illecito ai partiti”, in poche parole dipinge un quadro tragico dell’etica pubblica. Dall’altra però mette in campo tutta una serie di accorgimenti giuridici, o addirittura si scorda di fatti dalla stessa Procura a suo tempo accertati, con il risultato di arrivare all’archiviazione delle responsabilità dei promotori di questa sistematica degenerazione.
Siamo di fronte a vistosi eccessi di buonismo? Allo stravolgimento delle norme attraverso l’esasperata ricerca del cavillo? A sudditanza di fronte ai potenti (ricordiamo che Hager si è sempre proclamato, soprattutto durante le intercettazioni, tranquillo in quanto protetto in alto loco)?
Noi francamente non sappiamo. Però il messaggio che il Tribunale sta dando ai cittadini, ai funzionari, ai politici, agli imprenditori onesti, è semplicemente devastante.
Andare a Bolzano o a Riva del Garda per credere.