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Una buona legge e il problema porfido

Definito il "dominio collettivo" e ne disciplina l'utilizzo da parte della collettività

Massimo Sighel, Walter Ferrari

Il 26 ottobre 2017 la Camera approvava in via definitiva la proposta di legge dei senatori Pagliari, Astorre, Dirindin e Palermo, già approvata dal Senato il 31 maggio, recante nuove norme in materia di domini collettivi. Si tratta di soli 3 articoli che però hanno operato un significativo riconoscimento di una forma di proprietà fin qui non rientrante in quelle previste dalla Costituzione, che all’art. 42 stabilisce che “la proprietà è pubblica o privata”. Con la nuova norma sono stati riconosciuti “i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie”, “soggetto alla Costituzione”, “dotato di capacità di autonormazione” e di “gestione del patrimonio naturale economico e culturale”. Si precisa inoltre che “gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico... hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria”. A 90 anni dalla legge del 1927 che imponeva la liquidazione degli “usi civici”, il legislatore ha riconosciuto dignità a una forma di proprietà le cui radici affondano in tempi remoti.

La Consulta Nazionale della proprietà collettiva, commentando la nuova legge, sottolinea come “la fonte di queste realtà giuridiche è l’uso, ossia una fonte che viene dal basso e che esprime le esigenze, gli interessi e i valori circolanti all’interno delle comunità locali”.

Questo importante risultato era stato illustrato in un convegno svoltosi a Trento nel novembre scorso presso la Facoltà di Economia al quale era presente il Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi che, insieme al prof. Pietro Nervi (fondatore del Centro Studi sugli Usi civici e le proprietà collettive), è stato uno degli ispiratori di tale legge, la cui proposta era stata ufficializzata proprio a Trento nel 2007 sulla base di un testo elaborato dai professori Pietro Nervi, Paolo Grossi, Vincenzo Cerulli-Irelli, Paolo Vitucci e Alberto Germanò.

Ma cos’è un “dominio collettivo”? Esso è caratterizzato, come detta la nuova legge, “dall’esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni e insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva”. L’uso civico può essere definito come l’utilizzazione di un bene comune da parte di una collettività, ovvero diritti che spettano a ciascun residente non come singolo ma come membro della comunità. Esso si regge sul concetto che la terra appartiene collettivamente a tutta la popolazione. Queste sono le ragioni per cui la proprietà collettiva è riconosciuta come inalienabile, indivisibile, inusucapibile e inespropriabile e spetta alle comunità stabilire le regole affinché le risorse derivanti dai “domini collettivi” siano equamente distribuite. Per quanto riguarda la loro amministrazione, l’art. 2 precisa che “i beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari” o, in loro assenza, “sono gestiti dai comuni con amministrazione separata”, riconoscendo alle popolazioni interessate la facoltà di costituire i comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali.

Quasi il 10% del terreno agricolo italiano (1,668 milioni di ettari su 17 milioni) ricade in questa forma di proprietà, a cui vanno aggiunti boschi, pascoli e coste che portano la superficie complessiva a 5 milioni di ettari (il 3,6% del territorio italiano). Ne sono interessate principalmente le regioni montuose: in Abruzzo la proprietà collettiva copre il 49% del territorio e in Trentino il 42%.; terre di uso civico che sono state sottoposte a vincolo paesaggistico e di tutela ambientale con la legge “Galasso” del 1985.

Le forme sono le più varie, si va dalle Asuc trentine alle Asbuc del centro e sud Italia, dalle Comunalie parmensi alle Regole di Spinale e Manez, dalla Magnifica Comunità di Fiemme alla Partecipanza di Trino Vercellese, dalle Università agrarie del Lazio alle Partecipanze emiliane, dalle Comunanze umbre fino alle Vicinie e alle Jus friulane, per un totale di circa 2.500 soggetti.

La nuova legge stabilisce che entro 12 mesi dall’entrata in vigore le Regioni, nel nostro caso la PAT, devono aggiornare le rispettive normative in materia.

A questo punto viene la nota dolente: la Consulta Nazionale delle proprietà collettive afferma che “lo stesso territorio appartenente alle proprietà collettive viene, specie in alcune regioni, continuamente violentato da interessi locali con una continua aggressione al paesaggio e diventa fonte di arricchimento per privati a danno della qualità della vita e della salute della cittadinanza”. Un tale giudizio è valido anche per la nostra provincia, in particolare per la zona del porfido, la cui estrazione avviene quasi totalmente su territorio soggetto ad uso civico. La legge provinciale del 2005 in materia, infatti, pur ponendosi finalità condivisibili e pur avendo una buona impostazione, contiene però alcune contraddizioni.

In particolare, il comma 4 dell’art. 15 nel quale è stabilito che “il corrispettivo riferito a concessioni minerarie deve uniformarsi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, al fine di uniformare il contributo di concessione a livello provinciale”, contraddice il comma 3, dove è stabilito che nel caso di concessione in uso di un bene collettivo “il corrispettivo deve essere congruo”. Il comma 4, inserito per volontà dell’allora consigliere provinciale Tiziano Odorizzi (rappresentante della lobby del porfido) e la gestione fin qui operata in merito ai canoni di concessione delle cave contraddicono quanto stabilito all’art. 13 delle stessa legge, secondo cui “la gestione dei beni di uso civico è volta a conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni” e ciò deve avvenire “a condizione che ne consegua un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti della frazione o del comune”.

Nella zona del porfido così non è stato: i canoni sono stati e sono tutt’altro che congrui e il porfido è stato utilizzato quale fonte di arricchimento per pochi concessionari, spesso con enormi danni ambientali. Ci auguriamo che il legislatore provinciale provveda a una reale tutela dei “domini collettivi”, riconoscendo la potestà degli stessi anche sui diritti di sfruttamento idroelettrico, concessioni sulle acque minerali e gli impianti sciistici perché, come ha scritto la Consulta Nazionale della proprietà collettiva, si tratta di “un ritorno al passato che diventa un’importante azione per il futuro”.

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