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La Storia in tribunale

Risarcimenti agli italiani deportati in Germania e ombre che ancora avvolgono la strage alla stazione di Bologna.

Gli Italiani deportati in Germania e utilizzati nei campi di concentramento per il lavoro forzato durante la seconda guerra mondiale hanno il diritto di intentare causa civile presso i nostri Tribunali contro la Repubblica federale tedesca per ottenere il risarcimento dei danni morali e patrimoniali causati dalla deportazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n° 5044 pubblicata l’ 11 marzo. Un vero e proprio cambiamento di rotta nella giurisprudenza italiana e internazionale. Prima di questa sentenza valeva il principio contrario, cioè non potevano essere citati in giudizio perché godevano di una totale immunità dalla giurisdizione straniera, sia pure distinguendo tra atti compiuti jure imperii e quelli definiti jure gestionis. L’Italia è stata una delle prime a riconoscere l’immunità ristretta, limitata agli atti jure imperii.

Con questa sentenza si va oltre e si stabilisce per la prima volta "che la deportazione per costringere ad eseguire lavori forzati è un crimine di guerra internazionale imperscrittibile". Scrive la sentenza: "Il rispetto dei diritti inviolabili della persona hanno assunto valore di principio fondante dell’ordinamento internazionale e consentono il superamento della teoria della immunità ristretta, essendo prevalente la tutela di quei valori rispetto all’interesse del singolo Stato". Il principio invocato sta nella considerazione incontestabile che i crimini internazionali minacciano l’umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale.

La configurazione come "crimini internazionali" della deportazione e del lavoro forzato trova conferma nei Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla apposita Commissione delle Nazioni Unite. Essa è ribadita dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza del l993 e del 1994 con le quali sono stati adottati lo Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia e il Tribunale per il Ruanda, e infine dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 da 139 Stati ed entrata in vigore il 1° luglio 2002.

La gravità dei crimini di deportazione e di lavoro forzato è stata riconosciuta dalla stessa Germania, che facendosi carico della responsabilità politica e morale per le sofferenze inflitte dallo Stato nazista, ha istituito una Fondazione denominata "Memoria, responsabilità e futuro" allo scopo di mantenere vivo il ricordo della tragedia dei deportati e di assicurare loro un indennizzo. Dobbiamo essere grati alla Cassazione per questa sentenza innovativa che apre anche alla giurisprudenza degli altri Stati europei una strada nuova e coraggiosa.

Ancora ombre sulla strage di Bologna. La Cassazione ha stabilito con sentenza definitiva che Giusva Fioravanti e Francesca Mambro sono responsabili dell’attentato compiuto nel 1980 alla stazione di Bologna che causò la morte di 85 persone. Ma non tutte le ombre sono dissipate, anzi. La sentenza della Cassazione n° 2852 del 27 gennaio 2004, limitatamente all’imputato Ciavardini che aveva seguito un diverso iter giudiziario perché minorenne, ha fatto emergere un contrasto giurisprudenziale molto grave. La questione riguarda il ruolo di "organizzatore" di banda armata attribuita al Ciavardini dalla Corte di Appello di Bologna, sezione minori . Scrive in proposito la Cassazione: "La qualità di ‘organizzatore’ non implica il necessario svolgimento di compiti di coordinamento e di direzione dell’attività degli altri (rientrando detti compiti in quelli propri dei capi e dirigenti) ma richiede soltanto che l’attività del soggetto abbia i requisiti della essenzialità e della infungibilità, intesa quest’ ultima in senso relativo, e cioè come non facile intercambiabilità e non come assoluta insostituibilità". Tale definizione è supportata da consolidati orientamenti in altri processi di banda armata. Tuttavia la sentenza in questione non motiva, limitandosi a richiamare i precedenti giurisprudenziali, secondo cui i meri partecipi sono "coloro ai quali nella banda armata sono affidati compiti assolutamente marginali, e non contribuiscono alla formazione del programma, allo studio della concreta azione da svolgersi e alla sua attuazione".

Questa interpretazione è in contrasto con quella della stessa Cassazione in tema di banda armata di stampo mafioso. Il magistrato Giuseppe Borrelli osserva che "il legislatore ha adoperato termini assolutamente identici nell’art. 306 del Codice penale (coloro che organizzano l’associazione a delinquere di tipo mafioso e coloro che organizzano la banda armata), mentre la giurisprudenza è pervenuta a conclusioni del tutto diverse in materia di terrorismo rispetto alla mafia: ‘La qualifica di organizzatore (di mafia) spetta all’affiliato che esplica la funzione di coordinamento dell’attività degli altri elementi, l’impiego razionale delle strutture e delle risorse associative, assumendo funzioni decisionali, ferma ovviamente restando la distinzione con i capi’" (Diritto e Giustizia, marzo 2004).

E’ facile constatare la grave divergenza nella interpretazione di norme che meritano invece una ricostruzione unitaria. La conseguenza nel caso specifico, è che permangono ancora ombre dopo quasi 20 anni sul ruolo del "terzo uomo" che ha fatto parte del gruppo terrorista della strage di Bologna.

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