La casa dei sogni
I nuovi diritti di chi acquista una casa in multiproprietà.
Il signor Giulio V. il guaio se lo è andato a cercare. Nel mese di marzo dello scorso anno, rispondendo all’invito di un’organizzazione che vende appartamenti in multiproprietà, si è ritrovato con altre persone in un lussuoso albergo, tra luci soffuse, musica ad alto volume e affascinanti hostess. E ha finito col firmare un contratto che lo impegna all’acquisto di un appartamento - in multiproprietà appunto - in un’isola dei Caraibi, di quelle da cartolina. A convincerlo ha probabilmente contribuito anche la promessa, fattagli dai venditori, di un viaggio gratuito in quella lontana località per lui e la sua famiglia, da effettuare quando vorrà.
Promessa mantenuta: a novembre, con moglie e figli, il signor Giulio attraversa l’oceano per vedere di persona i luoghi in cui, d’ora in poi, potrà trascorrere le sue vacanze - in periodi ben definiti, s’intende. Al ritorno dal viaggio, sorgono le prime perplessità: la casa è bella, il posto è bellissimo, niente da dire, ma un po’ lontano per passarci ogni anno le ferie. Solo le spese di viaggio... Insomma, il signor Giulio ci ripensa, vorrebbe esercitare il famoso "diritto di recesso" e si rivolge al Codacons per farsi aiutare. Ma dal momento della firma del contratto sono trascorsi più di otto mesi e non c’è più niente da fare: il signor Giulio il suo appartamento ai Tropici se l’è comprato, e se lo deve tenere.
In altri casi analoghi, invece, fino a qualche tempo fa, si verificavano delle gravi ingiustizie: acquirenti di case in multiproprietà, pentitisi magari già all’indomani della firma sul contratto, e senza aver goduto del viaggio gratuito spesso offerto dai venditori, erano però impossibilitati a usufruire del diritto di recesso, e questo perché la legge italiana non prevedeva tale diritto per i contratti stipulati fuori dai "locali commerciali" - cioè le sedi legali di organizzazioni e agenzie. E siccome solitamente queste vendite vengono effettuate, come nell’episodio sopra citato, - in terreno "neutro" come alberghi e simili, una volta apposta la firma non si poteva più tornare indietro.
Dal febbraio ’99 la situazione è cambiata, con l’entrata in vigore di un decreto legislativo che, dopo cinque anni di attesa, ha dato finalmente attuazione a una Direttiva comunitaria del 1994 che elimina quella stravagante anomalia.
Con la nuova regolamentazione, l’acquirente può rinunciare all’acquisto entro dieci giorni dalla conclusione del contratto, senza bisogno di spiegarne le ragioni e senza pagare nessuna penale. Il tempo a disposizione per il ripensamento sale poi a tre mesi qualora il venditore, a suo tempo, non abbia fornito una serie di informazioni riguardanti, ad esempio, l’identità e il domicilio del venditore, o, se l’immobile è ancora in costruzione, i servizi e le strutture comuni cui il compratore avrà accesso.
Inoltre, fino alla scadenza dei termini concessi per esercitare il diritto di recesso, il venditore non può richiedere nessun versamento di denaro a titolo di anticipo, acconto, caparra.
Altre due norme, infine, si propongono di evitare, per il futuro, altri tipi di inconvenienti. Una prescrive che, in caso di controversia legale, la competenza sia del giudice del luogo di residenza dell’acquirente (in precedenza poteva capitare di dover affrontare vertenze in tribunali stranieri, con ovvi disagi e aggravio di spese); l’altra norma prevede l’obbligo, per chi vende, di prestare fidejussione bancaria o assicurativa per garantire l’ultimazione dei lavori di costruzione: fidejussione che deve essere menzionata nel contratto, pena la sua nullità.
Da non sottovalutare, poi, le normali avvertenze da ricordare ogni volta che si firma un qualcosa, particolarmente importanti ovviamente quando i soldi in ballo sono molti. Consigli banali ma troppo spesso trascurati: - prima di firmare qualunque contratto, leggere attentamente le clausole, il prezzo, le condizioni e le modalità di pagamento; - evitare di firmare cambiali all’atto del contratto: se è possibile recedere dal contratto, è però molto più difficile rientrare in possesso delle cambiali; - chiedere sempre una copia del contratto stipulato; - non sottoscrivere nulla lasciando la data in bianco; - se si è in regola, non farsi intimorire da lettere di sollecitazione al pagamento in stile burocratico inviate dai legali della ditta con cui avete stipulato il contratto; - non farsi intimidire da eventuali citazioni in tribunale: spesso tali citazioni vengono richieste a puro scopo intimidatorio e spesso non vengono neppure iscritte a ruolo.
Comunque, non appena ricevete una citazione, rivolgetevi ai nostri sportelli o a quelli di altre associazioni a difesa dei consumatori per avere consiglio ed assistenza legale.