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Giustizia leggera ma non troppo

Diffamazione “a mezzo quadro”; sfruttamento via Internet; strade a luci rosse.

Si può commettere diffamazione con un’opera d’arte? La questione non mi era mai passata per la mente, convinto che l’artista fosse "insindacabile" a norma dell’art. 33 della Costituzione ("l’arte e la scienza sono libere") rafforzato dall’art. 21 (libertà di pensiero e di espressione). Una sentenza della Cassazione che si può leggere in Internet, e un commento del magistrato Vincenzo Pezzella ("Diritto e Giustizia", n° 44 del dicembre 2004) mi hanno messo in crisi e fortemente allarmato. Infatti il confine tra satira (anche ingiuriosa) e arte non è sottile, ma consiste in un vero e proprio salto di qualità.

Ho sempre ritenuto che la satira fosse uno strumento espressivo (non di per sé artistico) che permette lo scherno e l’invettiva sferzante contro vizi e virtù, costumi e comportamenti tipici di molti o di un solo individuo. Infatti essa si aggiunge come scriminante al diritto di cronaca e di critica, ampliando il raggio di impunità, a condizione naturalmente che rispetti il requisito della "continenza" (non cada cioè nel vilipendio gratuito). Ma l’arte è per sua natura incontinente. Se così non fosse dovremmo considerare diffamatori Dante, Rabelais, Orazio, Caravaggio e perfino Michelangelo! Ricorda il magistrato Pezzella nel suo commento che il grande artista, quando dipingeva la Cappella Sistina ; fu "invitato" dal Soderini a limitare i nudi. Poiché l’invito proveniva indirettamente dal Papa, Michelangelo fu costretto ad obbedire, ma si vendicò dipingendo il Soderini completamente nudo e divorato dalle fiamme dell’inferno. Diffamazione?

Famose sono le invettive di Dante e i fendenti da lui scagliati contro i papi e contro i potenti della politica. Quando lo scherno, l’invettiva, il tenere a vile, perfino l’ingiuria provengono da un’opera d’arte perdono secondo me ogni significato banalmente diffamatorio, acquistando grazie all’arte un tono profetico, uno spessore morale, una funzione critica liberatoria. La Cassazione non è di questo parere, e se ho capito bene neppure il Pezzella nel suo pregevole articolo. La vicenda è complessa e io mi limito per brevità all’essenziale.

Con sentenza n° 42375 del 29 ottobre 2004 la Cassazione ha condannato l’ex direttore dell’Accademia di belle arti di Napoli per diffamazione "a mezzo quadro" in danno di due suoi colleghi. Il soggetto in questione aveva dipinto una serie di quadri, esposti al pubblico, in due dei quali alludeva a due suoi colleghi (per altro non riconoscibili dai tratti) definiti "la vedova allegra" e "il Papa nero più stronzetto nero".

La Corte riconosce il carattere artistico delle due opere e non si nasconde il rischio di giudicare un’opera d’arte costituzionalmente protetta. Tuttavia con una serie di motivazioni, basandosi anche sulle dichiarazioni dell’autore che aveva voluto con i due dipinti evidenziare presunti vizi e riservate vicende personali dei colleghi, la Corte non ha esitato a condannare l’ex direttore dell’Accademia per diffamazione aggravata, ritenendo che anche la satira di natura artistica deve rispettare il requisito della continenza. Ne consegue che anche gli artisti (poeti, letterati, musicisti, scultori, registi, ecc.) che vogliano fustigare i vizi della società o di singole persone, debbono evitare le invettive, il disprezzo, lo scherno, la battuta che squarcia il velo e mostra le brutture, la corruzione che dilaga, il malgoverno che distrugge la nazione.

Non sono convinto, anche se mi rendo conto che alle volte è difficile distinguere l’opera d’arte da ciò che non lo è. Ma guai se questa sentenza fosse rivelatrice della volontà di mettere il bavaglio anche agli artisti per piegarli al potente di turno.

Sembrerebbe a prima vista che lo sfruttamento della prostituzione non possa avvenire in modo "virtuale", cioè senza contatto fisico tra cliente e prostituta. La Cassazione, sezione terza, è di parere contrario. Con provvedimento 26 maggio 2004 ha confermato l’ordinanza (annullata dal Tribunale) con cui il G.I.P. disponeva una misura cautelare nei confronti di un soggetto accusato del reato di cui all’art. 3, comma n° 4, 5, 7, e 8 della legge 20 febbraio 1958 n° 75. La fattispecie riguardava un sito Internet (gestito anche dall’imputato) che permetteva prestazioni sessuali con il cliente in video-conferenza. I giudici del Tribunale avevano escluso il reato di sfruttamento della prostituzione sul presupposto, apparentemente ragionevole, che il reato implicasse il diretto contatto fisico tra i soggetti della prestazione. La Cassazione gli ha dato torto prendendo le mosse dal significato etimologico e semantico di prostituzione.

Secondo l’elaborazione giurisprudenziale il concetto di prostituzione non si sovrappone né a quella di congiunzione carnale, né a quella di atti di libidine ("Diritto penale e processo", n° 9 del 2004, pag. 1085), ma significa qualsiasi prestazione sessuale a pagamento (nel senso che prostituzione significa commercio di prestazioni sessuali a pagamento). Ne consegue che l’elemento caratterizzante l’atto di prostituzione non è "costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì dal fatto che qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento". L’atto sessuale deve essere finalizzato a soddisfare la libidine di colui che ha pagato la prestazione. Lo stesso risultato può essere ottenuto, ha osservato la Corte, anche in Internet durante una video-conferenza, e ciò perché la legge non punisce la prostituzione (né il cliente né la prostituta), a meno che ciò non avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, sia a mezzo della stampa, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, cioè nel caso di specie a mezzo Internet. Se la prestazione fosse avvenuta nel chiuso dell’appartamento della prostituta, non vi sarebbe reato alcuno.

Tutto ciò è vero. C’è chi paga una prostituta e si accontenta di vederla nuda o di assistere ad atti sessuali che la donna compie su se stessa, chiusi in una medesima stanza ma senza contatto fisico tra i due soggetti. Questa può essere definita prostituzione virtuale solo per distinguerla dall’altra che implica un contatto fisico e magari un amplesso; ma entrambe non sono reato. Tuttavia a me sembra che l’incriminazione, nel caso di specie, sia troppo blanda, tenendo conto che la scena si svolgeva con un mezzo di pubblicità, cioè su Internet, accessibile a tutti.

Non sarebbe stato più ragionevole accusare l’imputato oltre che di violazione dell’articolo 3 comma 1, n° 4, 5, 7 e 8 della legge n°75/ 1958, anche di oscenità e di spettacoli osceni (art. 528 del Codice penale), dato il mezzo su cui venivano compiuti e trasmessi?

Al fine di contrastare la prostituzione stradale il sindaco di Alessandria aveva emanato un’ordinanza che vietava lungo una certa strada della città la fermata o l’arresto anche temporaneo dei veicoli per impedire turbative alla circolazione stradale. Si dava il caso che la presenza di prostitute lungo il marciapiede richiamava l’afflusso di automobilisti che si fermavano per le trattative della prestazione sessuale e poi ripartivano anche disordinatamente. Ciò costituiva turbativa alla regolare circolazione stradale.

A seguito di ricorso di un automobilista che era stato multato, il Giudice di pace aveva annullato la sanzione, perché lungo la strada mancava il segnale di divieto previsto dall’articolo 5 del codice stradale, secondo il quale le ordinanze adottate ex articoli 6 e 7 devono essere "note al pubblico mediante i prescritti segnali" previsti dall’articolo 38 dello stesso codice. Il Comune ricorreva specificando che l’ordinanza aveva lo scopo di contrastare "l’attività di meretricio e di spaccio di stupefacenti poste in essere" lungo la strada in questione e che per tale motivo l’ordinanza era stata pubblicata nell’albo pretorio del Comune, perché venisse portata a conoscenza del pubblico. Il che era certamente avvenuto per il clamore sollevato dalla stampa.

Con sentenza 7 ottobre 2004 n° 19995 la Cassazione civile, 1 ° sezione, respingeva il ricorso confermando la legittimità dell’ordinanza sindacale, anche se le sue motivazioni erano, in parte, estranee a quelle specificatamente indicate dal codice della strada; ma ribadiva che i cittadini dovevano essere avvertiti nelle forme previste dalla legge, e cioè con l’apposizione di segnaletica specifica del divieto di sosta o di arresto anche temporaneo del veicolo. La pubblicazione nell’albo pretorio non era sufficiente.

A mio parere la decisione del Giudice di pace e la sentenza della Cassazione sono giuste. I sindaci possono efficacemente contrastare le prostituzione stradale e anche lo spaccio di stupefacenti, se come nel caso di specie turbano la circolazione, anche con il divieto di sosta o di arresto temporaneo del veicolo, ma devono farlo rispettando le regole stabilite dalla legge. Commenta scherzosamente la rivista che pubblica la sentenza con il titolo: "Strade a luci rosse: multa nulla senza segnale". Anche il magistrato Luigi Salvato condivide l’impostazione della Cassazione, della quale non si rinvengono precedenti in merito.

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