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L’appello e la separazione delle carriere

Due temi controversi.

Tempo fa scrissi un articolo in cui proponevo, per snellire la procedura in ossequio ai principi del giusto processo, di abolire l’appello, cioè il secondo grado di giudizio, sia per l’imputato che per il PM, lasciando solo la Cassazione come ultimo giudizio di legittimità.

Ho riflettuto poi sul problema e mi sono convinto che la mia proposta era sbagliata. Il problema vero è di riformare l’appello. Così come oggi è formulato non offre alcuna garanzia all’imputato e neppure alla pubblica accusa.

Si faccia il caso di un imputato assolto in primo grado e condannato in appello senza che vengano assunte nuove prove. In tal caso i giudici d’Appello si limitano a rivalutare materiale probatorio non formatosi dinanzi a loro, il che è contrario alle regole del giusto processo che si basa sul rito accusatorio (contraddittorio) e sull’oralità. Né vale, per le medesime ragioni, la proposta avanzata dall’on. Berlusconi, di abolire l’Appello solo in caso di assoluzione dell’imputato, perché è anch’essa contraria ai riti accusatori in vigore nei paesi di democrazia occidentale.

Nei paesi di common law, e non solo, sono stati introdotti rimedi per chi lamenta una decisione di primo grado errata in diritto e in ogni caso iniqua. Così nei riti anglosassoni il PM (Prosecutor) può sempre appellare la sentenza di assoluzione emessa in primo grado mediante il "writ of error", cioè per un errore di diritto.

In tal caso, ecco il punto, lo scopo per la pubblica accusa non è di ottenere la condanna in secondo grado dopo l’assoluzione in primo, bensì di ottenere l’annullamento della sentenza viziata da errore di diritto e la "rinnovazione" del processo.

Il magistrato Roberto Olivieri del Castillo sostiene giustamente che bisognerebbe muoversi in questa direzione, inquadrando l’Appello come "querela nullitatis". Tale riforma "avrebbe molte chances di approdare a risultati favorevoli e molto più avanzati dal punto di vista delle garanzie del cittadino, che non sarebbe più condannato per la prima volta in appello dopo un’assoluzione in primo grado"(Diritto e Giustizia, 3 aprile 2004, pag. 8).

Avendo modificato la mia posizione, come dicevo all’inizio, sono completamente d’accordo con del Castillo.

Il messaggio con cui il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere la riforma dell’ordinamento giudiziario è talmente chiaro che non ha bisogno di commenti. La legge è apertamente incostituzionale su alcuni punti decisivi. Vedremo come il Parlamento risponderà alle osservazioni del Capo dello Stato. Io vorrei limitarmi ad alcune notazioni a margine che non mi pare abbiano avuto sufficiente spazio nel dibattito.

1. Test attitudinali: la legge di riforma respinta dal Capo dello Stato prevede uno specifico requisito di ammissione alle prove orali consistente nella positiva valutazione di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato. Io non ci vedrei nulla di male se il test fosse a prova di scientificità e il giudizio fosse di competenza di una Authority indipendente dal Governo. Ma non è così: la riforma chiede una cosa praticamente impossibile: distinguere i criteri di valutazione per i test di idoneità per l’esercizio della funzione requirente (Pm) e quelli per l’esercizio della funzione giudicante; inoltre non indica quale autorità istituzionale o scientifica abbia i requisiti di competenza a indicare i modelli di giudice e di Pm in relazione ai quali dovrebbero essere elaborati i test psico-attitudinali; non specifica chi dovrebbe interpretare i risultati dei test; infine non indica l’organo che dovrebbe formulare il giudizio finale sulla valutazione dei test per l’ammissione agli orali. Tutto ciò è un pasticcio, che nasconde la volontà del Governo di ingerirsi nella valutazione di idoneità all’esercizio della funzione: chi può fare il Pm e chi il magistrato giudicante. Ciò viola apertamente gli articoli 106 e 105 della Costituzione.

2. La separazione delle carriere tra Pm e magistratura giudicante non è attuabile non solo perché la Costituzione lo vieta (artt. 104 e 107), ma perché il nostro sistema giudiziario ha bisogno di assicurare una piattaforma culturale comune a tutti i magistrati (prof. Giuseppe Riccio, in Diritto e Giustizia, n. 4, novembre 2004, pp. 87-sgg.).

Con l’entrata in vigore del processo accusatorio nel 1989, che pone al centro del dibattimento il contraddittorio e la formazione della prova davanti al Giudice è necessario agganciare ancora più strettamente il Pm alla logica della prova come garanzia di libertà del cittadino, e come garanzia di efficienza e di effettività della giurisdizione. In questo senso ha significato la formula riassuntiva della "unica cultura della giurisdizione". La presunzione di innocenza significa tra l’altro che il Pm chieda il rinvio a giudizio non sulla base del sospetto, ma di prove che poi saranno verificate in contraddittorio davanti al Giudice terzo. Il sospetto è il motore delle indagini di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, ma non del Pm. Il Pubblico Ministero può far fronte al suo compito solo se condivide con il Giudice "la cultura della prova". Il prof Riccio giustamente scrive che pensare a un Pm "investigatore" significa non cogliere la forza garantista dell’ articolo 112 della Costituzione e del nuovo 111.