Tassi da usura: cosa si può fare?
Come rinegoziare il mutuo per la casa.
Con la pubblicazione del Decreto del Ministero del Tesoro 24 marzo 2000 n. 110, avvenuta il 9 maggio 2000, risulta finalmente completo il quadro normativo in materia di rinegoziazione dei mutui edilizi.
I principali riferimenti normativi consistono nella legge n. 108 del 1996, conosciuta come legge antiusura, e la legge 13 maggio 1999 n. 133 che all’art, 29 prevede :
- al comma 1, che gli Enti che concedono contributi agevolati, ma anche le persone fisiche o le società destinatarie di tali contributi possano, disgiuntamente, chiedere all’Istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento risulti superiore al tasso effettivo globale medio periodicamente determinato con Decreto del Ministero del Tesoro;
- al comma 3, che con regolamento del Ministro del Tesoro siano emanate le disposizioni di attuazione dello stesso articolo.
Il regolamento, come detto, è stato pubblicato lo scorso 9 maggio e prevede in sintesi quanto segue.
1. La rinegoziazione potrà essere richiesta tanto dagli enti che erogano i contributi, quanto dai mutuatari, i quali dovranno però essere in regola con i pagamenti delle rate, ed il tasso applicato sarà costituito dal tasso globale medio rilevato dal Ministero del Tesoro, in vigore alla data di presentazione della domanda (il tasso, per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2000, è pari al 5,82% ed il tasso di usura è dell’8,73%, ma nella realtà trentina moltissime persone stanno ancora pagando tassi superiori al 13-14%!).
2. Il nuovo tasso verrà applicato a decorrere dal primo intero rateo di interessi successivo alla data di presentazione della domanda, vale a dire, che per le domande presentate entro giugno i benefici saranno percepiti a partire dalla rata pagabile in dicembre.
3. In sede di prima applicazione, invece, il beneficio era retroattivo e decorreva dal 1° luglio 1999, con l’ulteriore vantaggio di veder applicato il minor tasso effettivo globale medio rilevato nel periodo luglio 1999 - giugno 2000, ma a godere di questi benefici sono stati solo coloro i quali hanno presentato domanda di rinegoziazione entro il 9 giugno 2000.
4. La commissione di rinegoziazione non potrà superare lo 0,5% del capitale residuo (mediamente gli istituti di credito applicavano l’1%).
Raccomandiamo dunque, a chi non avesse ancora inoltrato domanda di rinegoziazione, di affrettarsi a farlo, chiedendo i moduli al proprio Istituto Mutuante oppure al Servizio Edilizia Abitativa della Provincia Autonoma di Trento.
Una nota a parte va fatta invece per i soci delle cooperative edili i cui amministratori, con scuse di vario genere (solitamente la promessa di ipotetiche migliori condizioni future), rinviano ingiustificatamente la rinegoziazione dei mutui.
Nelle recenti assemblee dei soci non sono mancati scontri verbali e diffide rivolte agli amministratori che non si decidono a rinegoziare mutui con tassi prossimi o superiori al 14%, ma che, guarda caso, hanno già provveduto a rinegoziare da tempo i mutui accesi per l’alloggio a loro intestato.
Si tratta di fatti che si commentano da soli e, per quanto riferiscono i soci di Casa Insieme (Acli), reduci da un’assemblea infuocata, i mutui non rinegoziati rappresentano più la regola che l’eccezione, nonostante l’assemblea raccomandi da almeno due anni di rinegoziare. Il guaio è che ad inoltrare la richiesta devono essere i legali rappresentanti della cooperativa, mentre i singoli soci sono impossibilitati a farlo in proprio.
In tal caso, come Codacons, raccomandiamo di inoltrare al Presidente della Provincia ed alla cooperativa di cui si è soci una raccomandata, e se nessuno dovesse adempiere, danneggiando con ciò gli interessi sociali a tutto vantaggio degli istituti mutuanti, di segnalare la cosa ai legali della nostra associazione, per avviare le necessarie azioni risarcitorie.