Più poteri? No grazie
Con una nuova legge si vorrebbero ampliare le competenze del Difensore Civico. Ma è proprio lui a non volerle.
Si è chiusa con un bilancio di tutto rispetto l'attività del Difensore Civico della Provincia di Trento, per quanto riguarda il 1997. Pur evidenziando un leggero calo nel numero delle domande di intervento rispetto al 1996, la relazione annuale, presentata nei giorni scorsi dal dott. Alberto Olivo, ha ribadito un dato incontestabile: la figura del Difensore Civico è riuscita, nel corso degli anni, a ritagliarsi un efficace ruolo di filtro nell'ambito dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e collettività. Ne è riprova la quantità di pratiche che annualmente sono portate all'attenzione del Difensore Civico e che nel corso degli ultimi sette anni ha registrato un sensibile e costante incremento.
Nel triennio 1985-1988 infatti, i casi trattati sono stati 1390. Nel solo 1997 si è arrivati a toccare la cifra di 830. I numeri denotano, incontestabilmente, il successo di questa istituzione di raccordo tra pubblico e privato, creata con una legge provinciale nell'ormai lontano 1982, nonostante qualche perplessità fosse stata sollevata rispetto ad una figura che, pur dovendo tutelare il cittadino da abusi ed inefficienze della pubblica amministrazione, è, ciononostante, sprovvista di poteri particolarmente penetranti.
Ma, a quanto pare, il rischio di poca incisività negli interventi, che avrebbe potuto svilire l'attività di un'istituzione così innovativa, non le ha tuttavia impedito di imporsi come referente privilegiato dei cittadini nella ricerca di giustizia contro i non infrequenti casi di mala amministrazione.
La questione circa i poteri e le competenze affidate al Difensore Civico è tornata di attualità proprio in occasione della presentazione della relazione annuale. Nella circostanza il dott. Olivo ha assunto una posizione di netto contrasto rispetto alla legge 127/97, nella parte in cui questa prevede l'estensione, all'istituzione che egli rappresenta, di alcune competenze nuove e delicate. Si parla, innanzitutto, di un potere di controllo di legittimità delle deliberazioni di Giunta e Consiglio, in grado, in ipotesi di valutazione negativa, di sospenderne l'efficacia. E, in secondo luogo, della possibilità di nominare commissari ad acta per l'adozione di provvedimenti obbligatori non assunti da Comuni o Province nei termini previsti.
Si tratta, come è evidente, di poteri che estendono non di poco l'ambito delle attribuzioni di cui fino ad oggi il Difensore Civico è stato titolare e, come è ancor più evidente, ne rafforzano le possibilità di intervento, rendendole ancora più vincolanti per l'amministrazione, a tutto vantaggio dei cittadini.
Esito degli interventi
- Informazioni 167
- Negative 85
- Favorevoli 9
- Mancata risposta 19
- In corso 12
- Totale 292
Proprio per questo, stupisce a prima vista, quanto meno la presa di posizione del dott. Olivo, il quale, al contrario, ritiene che questo ampliamento di competenze rischi di snaturare la figura del Difensore Civico: "A mio modo di vedere - osserva il dott. Olivo - questa legge attribuisce all'istituzione che io rappresento, e che è nata appositamente come figura di moderazione esterna e terza tra Pubblica Amministrazione e cittadini, delle competenze che rischiano di trasformarla in un organo di autentica amministrazione attiva, che, seppur involontariamente, potrebbe rivelarsi, nelle scelte, favorevole a determinati cittadini, ma sfavorevole ad altri, e dunque a sua volta soggetto passivo di impugnazione in sede giurisdizionale. Verificare l'esistenza dei presupposti per il commissariamento di un organo o per la sospensione dell'efficacia di una delibera di giunta - prosegue Olivo - è procedimento delicato, che richiede spesso scelte di bilanciamento degli interessi in gioco, scelte che, proprio in quanto finiscono spesso per incidere direttamente nella sfera privata dei cittadini, richiederebbero quantomeno o una legittimazione democratica diretta, che il Difensore Civico non ha, in quanto nominalo da organi politici, o una investitura "neutra ", cioè tramite concorso, come quella dei magistrati."
Oltre che questioni sulla legittimazione delle scelte. Olivo solleva anche perplessità di ordine pratico, facendo notare che, se le nuove competenze gli fossero affidate, ciò comporterebbe un notevole sovraccarico di lavoro, per far fronte al quale, attualmente, il Difensore Civico non dispone dei mezzi sufficienti.
Ci troviamo di fronte al caso, senza dubbio insolito, di un organo istituzionale che si oppone, con una forte presa di posizione, alla prospettiva di un considerevole potenziamento di poteri e di allargamento di attribuzioni. Il che lascia a prima vista perplessi, se si considera che si tratta di competenze mirate a garantire una ulteriore e più efficace tutela del cittadino. Ma, a ben vedere, le ragioni del dott. Olivo non sono poi così infondate. E' per lo meno azzardato, in effetti, trasferire poteri che sono propri del giudice amministrativo, ad un ufficio, come è quello del Difensore Civico, nato per scopi che non hanno niente a che fare con la giustizia amministrativa in senso tecnico. Il Difensore Civico è figura creata per proporre, informare, dialogare, sollecitare, non per prendere provvedimenti vincolanti. Ora, se lo si vuole trasformare, con un colpo di bacchetta in organo con poteri direttamente incidenti nell'amministrazione attiva, non si può prescindere dal riorganizzarne complessivamente gli uffici, dal ridefinirne le funzioni, che oggi come oggi sono ben diverse da quelle di un giudice, e soprattutto dall'individuarne una diversa legittimazione (il controllore, cioè il Difensore Civico, non può essere nominato dal controllato, vale a dire il Consiglio Provinciale).
Questo concetto ci è stato ribadito dal Prof. Gregorio Arena, docente di diritto amministrativo all'Università di Trento: "Concordo in pieno con le valutazioni espresse dal dott. Olivo. Le competenze previste nella legge 127 sono un autentico 'regalo avvelenato ': se recepite, trasformerebbero di fatto il Difensore Civico in un giudice, stravolgendo un istituto che è riuscito negli anni a ritagliarsi uno spazio importante, con funzioni e modalità d'azione molto diverse da quelle del giudice amministrativo, ma altrettanto indispensabili.
Dei due poteri di cui si parla - prosegue Arena - mi riferisco in particolare a quello di controllo di legittimità, che a mio giudizio è inconciliabile con una figura neutrale, che fa della terzietà rispetto alla Pubblica Amministrazione la sua naturale legittimazione. Più possibilista sarei sul potere di commissariamento che non comporta oneri organizzativi ulteriori (in termini di personale e di carichi di lavoro) e che non pregiudica la neutralità del Difensore Civico, ma anzi ne rende più incisiva l'azione, costituendo un efficace deterrente contro macroscopici inadempimenti dell'Amministrazione, che per altro in Trentino non sono così frequenti come in altre regioni." Molto probabilmente, comunque, la legge 127/97 non sarà recepita dal nostro futuro Consiglio provinciale e dunque non entrerà in vigore, visto anche il parere negativo dato dallo stesso Difensore Civico, che ne è pur sempre il diretto interessato.
Un bel colpo per i nuovi consiglieri, i quali potranno sbarazzarsi di una legge ingombrante (un guardiano in meno sul loro operato) senza neanche rimetterci la faccia.