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QT n. 1, gennaio 2020 Servizi

Case Itea: il welfare di Fugatti

Se un membro della famiglia subisce una condanna, l’intera famiglia è sfrattata. Una norma irragionevole, disumana, e di assai dubbia costituzionalità

Giovanni Guarini

Non c’è pace per la disciplina degli alloggi residenziali pubblici in Trentino. Dopo aver reso indispensabile una residenza di almeno dieci anni in provincia per l’accesso alla casa pubblica, ora il disegno di legge 11 novembre 2019 n. 36, avente quale primo firmatario il Presidente della Provincia Fugatti, propone di apportare ulteriori e significative modifiche alla disciplina sulla casa. Le dichiarazioni che il primo firmatario si è affrettato a diffondere sui principali organi di stampa locali costituiscono una sintesi efficace della proposta: “Se uno delinque, tutta la famiglia verrà cacciata dalla casa Itea, senza sconti”.

A dire il vero, le disposizioni attuali già prevedono la revoca dell’alloggio in caso di commissione di reati, ma si tratta di delitti di violenza domestica commessi all’interno della famiglia; e le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione, anzi subentrano nella titolarità del contratto. La disposizione ha il logico intento di salvaguardare l’incolumità degli abitanti del nucleo, che sono vittime di reato per mano di un loro familiare assegnatario.

Al contrario, è molto più oscura la logica che presiede il disegno di legge testé voluto da Fugatti: si prevede la revoca dell’assegnazione nel caso di una condanna definitiva dell’assegnatario o di uno dei componenti del nucleo familiare, successiva all’assegnazione dell’alloggio, per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore a cinque anni, nonché per i reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (fra questi vi è il furto aggravato, lo spaccio di stupefacenti, il possesso di un documento falso valido per l’espatrio). Ad esempio, si pensi ad una famiglia che vive in un alloggio pubblico, economicamente modesta, ma di condotta morale specchiata. Se un giorno il figlio si rende protagonista di una bravata e invece di andare a scuola viene colto mentre ruba una maglietta in un grande magazzino rimuovendo un dispositivo antitaccheggio, e per questo viene condannato per furto, aggravato dalla violenza sulle cose, ebbene, con la nuova normativa sia il ragazzo, sia i suoi familiari dovranno uscire dall’alloggio pubblico, pure se in stato di bisogno economico.

Un altro esempio? Una famiglia che al suo interno ha la disgrazia di avere un tossicodipendente. Se costui per caso – come spesso succede – spaccia e viene colto e condannato, tutta la famiglia verrà cacciata dall’alloggio, genitori sfortunati e fratelli e sorelle innocenti.

Insomma, alla sanzione penale già prevista dalla legge a carico del reo, il legislatore provinciale fa discendere un’ulteriore punizione: la perdita dell’alloggio, e non solo da parte del colpevole, ma anche della sua famiglia, che nulla ha a che fare con il reato.

L’interrogativo che sorge spontaneo è se sia ragionevole e costituzionalmente legittima una tale previsione.

Per quanto riguarda la responsabilità penale, l’art. 27 della Costituzione stabilisce che è “personale”. Dai lavori preparatori della Costituzione del 1946 emerge la preoccupazione dei Padri Costituenti di evitare il ripetersi di quelle pratiche di giustizia sommaria perpetrate in occasione degli attentati alla vita di Mussolini, quando si erano perseguiti i familiari dell’attentatore e i componenti dei circoli politici cui egli era affiliato. Del resto la responsabilità personale non è un principio moderno, fu reso effettivo già nel 1500 e 1600 dal diritto canonico, che facendo risalire il delitto a un peccato dell’anima, lo aveva legato alla sfera strettamente personale.

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Ma allora, se la responsabilità penale è personale, che senso ha far seguire alla condanna penale del reo, la perdita dell’alloggio da parte dei famigliari? Che senso ha punire coloro ai quali nessun rimprovero può essere mosso?

Rispetto a questi interrogativi si potrebbe tuttavia obiettare che la revoca dell’alloggio pubblico non è certamente una sanzione penale e quindi non vi sarebbe nessuna interferenza con il principio di personalità della responsabilità penale. In verità, anche l’attività amministrativa, come è quella di revoca della casa Itea, deve seguire regole improntate al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, previsto dall’art. 3 della Costituzione. In passato la questione è stata affrontata da una sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III, Sent. 05-06-2015, n. 2763) rispetto ad un cittadino straniero, il quale aveva richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione, in quanto residente da oltre dieci anni sul territorio dello Stato. In quella occasione il Ministero dell’Interno aveva negato il conferimento dello status, in quanto il richiedente aveva un fratello che era stato arrestato alcuni anni prima nell’ambito di indagini sulle cellule integraliste islamiche legate al G.I.A. (Gruppo Islamico Armato), ed in quanto tale pericoloso e non meritevole del riconoscimento anelato. Ebbene, il Giudice diede, al contrario, ragione allo straniero, affermando che per quanto il Ministero goda di un’ ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la cittadinanza, negare un diritto in mancanza di ogni riscontro con riguardo ad una condotta di vita che possa identificare una situazione di pericolosità per la sicurezza dello Stato, determina un vero e proprio esercizio arbitrario del pubblico potere. Insomma, non si è pericolosi per il solo fatto di avere un famigliare che ha commesso un reato.

Quindi anche l’attività amministrativa deve uniformarsi al principio di logicità e ragionevolezza e non appare ragionevole negare un diritto a causa di responsabilità altrui.

A ciò si aggiunga, con riferimento agli alloggi pubblici in Trentino, che questi sono destinati a sopperire alle esigenze abitative di persone in stato di difficoltà economica, visto che per accedervi i nuclei familiari devono avere un coefficiente ICEF non superiore a 0,23. Versano pertanto in una situazione di necessità e aggravarla con la perdita dell’alloggio appare come un provvedimento lesivo del rispetto della dignità umana. Del resto la Corte costituzionale (sentenze numero 49 del 1987 e numero 217 e numero 404 del 1988) aveva già proclamato l’esistenza di un “dovere collettivo di impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione”. La Corte precisa che tale dovere assume una duplice valenza: da un lato, “connota la forma costituzionale di Stato sociale”; dall’altro lato, “riconosce un diritto sociale all’abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione”. La conclusione è inequivocabile: tra i “compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso”, al fine di “creare le condizioni minime di uno Stato sociale”, rientra quello di “concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione”, così contribuendo “a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana”.

Se così stanno le cose, l’unica logica che pare caratterizzare la recente proposta di legge è quella di confinare al di fuori della società civile il nemico immaginario, togliere un tetto a chi commette reati ed anche ai suoi famigliari, a prescindere; punire qualcuno non perché si è macchiato di una azione delittuosa, ma perché appartenente ad una categoria: se un famigliare delinque, si è delinquenti per osmosi. Senza pensare che in realtà il confine è molto labile e nella realtà il destinatario della misura potrebbe essere il vicino della porta accanto o chiunque, come pare rievocare il noto testo del pastore Martin Niemoller (1892-1984): “Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare”.