A proposito di bonus-malus
Il signor G., acquistata un’auto nuova fiammante, stipula per la prima volta la relativa assicurazione della responsabilità civile. Un bel giorno, mentre parcheggia, va a sbattere contro un veicolo fermo mandandone in frantumi il fanalino posteriore. Il danno è modesto: rottura del vetro del fanale e una piccola ammaccatura sulla carrozzeria. Ciò nonostante, il signor G. presenta la relativa denuncia all’assicurazione, con la conseguenza che il suo premio subisce un aumento, passando dai 1.000 euro della prima annualità a 1.449,28 euro per l’annualità successiva. Il tutto per una bottarella da poco, riparabile con 500 euro
C’è però una buona notizia: rimborsando alla compagnia assicuratrice l’importo da essa liquidato al terzo danneggiato, l’incidente del signor G. sarà eliminato dalla sua attestazione dello stato di rischio. Ciòé: al rinnovo del contratto gli sarà comunque riconosciuta l’assegnazione alla classe di merito inferiore e il premio per l’annualità successiva, anziché aumentare, scenderà a 724,64 euro, con un risparmio immediato di 224,64 euro.
Se il signor G. non fosse stato a conoscenza di questa opportunità, avrebbe pagato per diversi anni un premio maggiorato. Sapendo invece come comportarsi, potrà conseguire un risparmio quantificabile in quasi 2.000 euro nell’arco di un decennio.
Il dubbio affiora soprattutto nel caso di incidenti di modesta entità: meglio rimborsare all’assicurazione l’importo dalla stessa pagato ed evitare la maggiorazione del premio o rassegnarsi all’attribuzione del "malus"?
Molti non sanno che questa decisione può essere presa prima del rinnovo annuale della polizza. Insomma, l’incidente può benissimo essere denunciato all’assicurazione e questa procedere al risarcimento del terzo danneggiato. Poco prima della scadenza contrattuale si può quindi chiedere all’assicurazione l’entità dell’importo liquidato per il sinistro e a quel punto decidere se rimborsare alla compagnia la somma liquidata. Tale facoltà è data anche qualora il contratto assicurativo con la compagnia in questione sia già stato disdettato.
All’utente rimane tuttavia da chiarire quale delle due soluzioni gli convenga. Il nostro "calcolatore sinistri bonus-malus" è fatto apposta per sciogliere il dilemma. Basta immettere il nome dell’impresa assicuratrice, la classe di merito dell’assicurato, il premio lordo e l’importo liquidato a seguito di sinistro, e il programma calcola quanto l’assicurato dovrà pagare negli anni a venire a seconda che scelga di rimborsare il danno all’assicurazione o meno. Peraltro si tratta di un calcolo approssimativo, dal quale sono escluse eventuali maggiorazioni o riduzioni del premio applicate al di fuori delle regole evolutive per l’assegnazione della classe di merito. Pur considerando aumenti o diminuzioni nel contesto della normale evoluzione del bonus-malus, è evidente che il nostro calcolatore non può tenere conto di altre variazioni tariffarie che dovessero verificarsi in futuro.
Il "calcolatore sinistri bonus-malus" approntato dal CTCU è disponibile on line. Basta collegarsi alla pagina web http://www. centroconsumatori.it/calcolatoresinistri.php.