Più diritti per i passeggeri in aereo
Lunghe attese per ritardi, bagagli mai consegnati o resi danneggiati sono alcuni dei disagi nei quali chi viaggi in aereo è forse incappato almeno una volta, vedendosi rimborsare, se del caso, somme solo simboliche.
A questo proposito, il 28 giugno scorso è entrato finalmente in vigore il regolamento CE n. 889/2002, che migliora ed amplifica i diritti dei passeggeri di aerei. Ecco alcuni esempi:
In caso di ritardi dei voli o di riconsegna dei bagagli, la compagnia aerea deve pagare un rimborso, a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitare i ritardi o che non fosse stato possibile prendere tali misure.
Per bagagli registrati andati distrutti, persi o danneggiati il vettore aereo risponde anche sine culpa.
In caso di lesioni o di morte del passeggero non vi sono limiti massimi di risarcimento dei danni. In più, per richieste a tale titolo di danni fino a 100.000.- DSP (alla data del 13 agosto corrispondevano a 119.790 euro) la compagnia aerea non può addurre opposizioni. Al di là di tale importo il vettore aereo può opporsi ad una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile a titolo di negligenza o di colpa.
Importante è infine la previsione dell’obbligo a carico dei vettori di pagare un anticipo in caso di lesioni o di morte di un passeggero. Infatti, entro 15 giorni dall’identificazione della persona avente titolo al risarcimento, la compagnia aerea deve versare una determinata somma per far fronte alle immediate necessità economiche..