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Fumo e pubblicità ingannevole

L'impostura delle sigarette "leggere". E inoltre: vertenze bancarie, vacanze a rischio e uno spot da vietare.

Da Ala ci chiedono se può ritenersi pubblicità ingannevole la dicitura posta sui pacchetti di sigarette per indicare che si tratta di sigarette "leggere": Lights, Leggera,Ultra Lights, Super Lights

Ebbene, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento n. 11809 del 2003 ha deliberato che tali messaggi pubblicitari configurano una fattispecie di pubblicità ingannevole, in quanto idonei ad indurre in errore i consumatori riguardo alle caratteristiche dei relativi prodotti e, di conseguenza, a spingerli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza con evidente pericolo per la loro salute.

Di fronte e contro tale decisione la Philip Morris, la Bat e altri produttori di tabacco hanno opposto ricorso dinanzi al Tar del Lazio, sostenendo che l’apposizione del termine lights sulle sigarette da loro prodotte e commercializzate costituisce parte integrante del marchio e come tale non può essere soggetto ad un giudizio di ingannevolezza.

L’associazione dei consumatori, intervenuta in giudizio a fianco dell’Antitrust, difendendo il provvedimento dell’Autorità e chiedendo ai giudici del Tar di rigettare il ricorso delle lobbies del tabacco, ha affermato: "Contrariamente a quanto sostenuto dalle società ricorrenti, le diciture lights e simili apposte sui pacchetti di sigarette, pur essendo parte dei relativi marchi, contengono un vero e proprio messaggio pubblicitario, ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 74/92. In virtù di quest’ultimo, s’intende per pubblicità qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni…

Nel caso di specie, nel marchio è stata inserita una espressione che, presentando con immediatezza all’occhio dei destinatari una caratteristica qualitativa distintiva del prodotto, ha natura di messaggio promozionale ed è certamente idonea ad orientare le scelte di acquisto. Nel caso in esame, l’Autorità ha ritenuto opportuno, per valutare l’ingannevolezza del messaggio in relazione alla percezione che i consumatori hanno delle diciture lights ed equivalenti, di basarsi sui sondaggi già commissionati in un precedente caso analogo alle società Eurisko ed Ac Nielsen CRA. Nel provvedimento della cui validità si discute, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato conclude che entrambi i sondaggi addivengono alla conclusione per cui i consumatori associano alla dicitura light, in primo luogo, l’individuazione di un prodotto che si connota per un gusto diverso e più leggero rispetto a quello delle sigarette normali e per un minor tenore di condensato e nicotina. Come ulteriore decodifica viene indicata la minore dannosità per la salute delle sigarette light rispetto alle sigarette normali.

Il fatto di attribuire ai termini light, mild, leggero o analoghi la valenza di sinonimi di "meno nocivo per la salute" influenza dunque il comportamento dei fumatori che hanno intenzione di smettere di fumare, nel senso di spostare il consumo su un prodotto ritenuto meno dannoso. Coloro che invece non hanno maturato l’intenzione di rinunciare possono essere addirittura indotti a consumare una maggiore quantità di sigarette, nell’erronea convinzione che il prodotto arrechi minor danno alla salute rispetto al prodotto full flavour".

La I sezione del Tar del Lazio, proprio in questi giorni, ha rigettato il ricorso dei produttori di tabacco, accogliendo le tesi dell’associazione dei consumatori e confermando il provvedimento dell’Autorità Antitrust, riconoscendo quindi la valenza ingannevole della dicitura lights sui pacchetti di sigarette.

Due vertenze bancarie. C. G. di Rovereto ha sottoposto alla nostra attenzione due questioni riguardanti le banche: se può ritenersi chiusa la vertenza concernente i bond argentini e i costi dei servizi bancari.

Per quanto riguarda la prima questione, come Federconsumatori del Trentino non riteniamo affatto chiusa la vertenza finché la prescrizione non porrà fine al caso ( ovvero fino a dicembre 2006, in quanto il fallimento argentino è stato dichiarato nel dicembre 2001). Siamo peraltro in attesa di essere convocati dal Presidente della Federazione delle Cooperative, dott. Schelfi, in ordine ai nominativi da noi presentati e considerati meritevoli di attenzione da parte della Commissione argentina istituita dalla Federazione in occasione dell’elaborazione della proposta di solidarietà.

In secondo luogo, con i legali dell’associazione si sta elaborando una serie di azioni cumulative nei confronti delle diverse banche (sia Casse Rurali, sia banche commerciali) che, a breve, partiranno da Rovereto, ma poi verranno presentate anche a Trento. Cogliamo l’occasione per ribadire i diversi aspetti positivi di tali iniziative: costi ridotti per i consumatori; maggiore forza contrattuale nei confronti della controparte, ovvero delle banche; maggiore snellezza e rapidità dei processi.

E’ da registrare poi un’importante sentenza che conferma e considera legittima la multa di 473.200 euro inflitta dal ministero dell’Economia, su proposta della Consob, nei confronti di Unicredit per il collocamento dei bond argentini ai risparmiatori. La terza sezione civile della Corte di Appello di Bologna ha precisato che "il ministero ha fatto corretta applicazione" delle norme in questione, e dunque l’opposizione di Unicredit Banca "deve essere respinta in quanto infondata".

Secondo il giudice, il fatto che "il default di un titolo di Stato non fosse all’epoca dei fatti facilmente prevedibile" non cancella la responsabilità della banca nel collocamento dei bond, poiché la violazione delle norme "si incentra sulla mancata comunicazione alla clientela di tutte quelle informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell’operazione che ben potevano essere acquisite dalla banca".

Questa decisione spiana la strada ai risparmiatori italiani coinvolti nel crac dei bond argentini, in quanto aumenta la possibilità di ottenere risarcimenti per quegli investitori che hanno perso i propri risparmi a causa dello scorretto comportamento delle banche. Grazie a questa sentenza non sarà più difficile per i risparmiatori provare le responsabilità delle banche nella collocazione di quei titoli.

Per quanto riguarda poi i costi dei servizi bancari, abbiamo colto favorevolmente la notizia secondo la quale l’Antitrust ha annunciato l’apertura di un ‘ indagine sui costi dei servizi bancari. Notificheremo subito la partecipazione dell’associazione dei consumatori al procedimento istruttorio sui costi bancari, ai sensi della legge 241/90 e chiederemo di essere sentiti e poter depositare gli esposti e le proteste raccolte da parte di titolari di conti correnti e clienti di banche, che si sono rivolti a noi.

Speriamo che questa indagine tuteli i consumatori dallo strapotere degli istituti di credito e porti ad una sensibile riduzione dei costi dei servizi bancari, che, in Italia, risultano i più elevati d’Europa.

Chi deve pagare le vacanze a rischio? T. I. di Trento ci chiede se riteniamo giusto che lo Stato si sobbarchi le spese per le vacanze a rischio dei cittadini, e molti altri sono intervenuti sull’argomento dichiarandosi contrari al fatto che dei soldi pubblici vengano spesi per l’incoscienza di qualcuno .

A questo proposito è da segnalare l’iniziativa presa dal Codacons, che ha presentato il 9 gennaio un esposto al Procuratore Generale della Corte dei Conti della Regione Lazio con il quale si chiede, da parte dei 5 ostaggi italiani rapiti nello Yemen, la restituzione dei 600.000 euro spesi dallo Stato italiano per la vicenda del rapimento, soldi della collettività che non sarebbero stati spesi se costoro avessero seguito i consigli del Ministero degli Esteri e degli altri enti preposti alla sicurezza e non si fossero recati in un Paese fortemente a rischio.

Freddy Krueger

Alla base dell’iniziativa vi sono le attribuzioni stesse della Corte dei Conti, la quale "giudica sulle responsabilità per danni arrecati all’erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell’esercizio delle loro funzioni". In questo caso ad essere coinvolto è il Ministero degli Esteri, che dovrà poi rivalersi sui 5 italiani rapiti, secondo le regole ordinarie della responsabilità civile. L’associazione dei consumatori ha chiesto anche il sequestro dei beni personali degli ostaggi, che dovranno essere utilizzati per risarcire lo Stato italiano dei 600.000 euro.

Uno spot terrorizzante. M.E. di Trento si lamenta per la pubblicità delle patatine "Fonzies". Per chi non lo sapesse, il protagonista di tale spot è Freddy Krueger, il noto protagonista del film horror della saga "Nightmare", che ha terrorizzato generazioni di ragazzi.

Diversi sono stati i genitori che ci hanno chiamato, protestando perché, durante la pubblicità in televisione, i propri figli si sono ritrovati davanti lo spaventoso mostro Krueger che degustava le patatine e, ovviamente, sono rimasti traumatizzati dalla visione di un personaggio da film horror.

Capiamo che nella pubblicità si voglia carpire l’attenzione degli spettatori, ma in questo caso si è dimenticato che davanti alla Tv ci sono anche i bambini, e mandare in onda uno spot del genere anche nella fascia protetta, significa praticare violenza nei confronti dei minori. Per tale ragione le associazioni dei consumatori hanno chiesto l’immediata sospensione dello spot da tutte le reti televisive nazionali e locali.