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Basterebbe un ritocco

La decorrenza potrebbe partire dalla scoperta del presunto colpevole

Gianfranco de Bertolini sviluppa nel suo intervento una esplorazione complessa del problema della prescrizione del reato. Io mi limiterò ad alcune brevi ma essenziali considerazioni.

L’istituto della prescrizione deriva da alcune caratteristiche molto importanti che riguardano la punizione pubblica dei reati. Da una parte lo Stato, titolare del potere punitivo che ha bisogno di disporre del tempo necessario per accertare i fatti. Quindi un limite temporale delle sue procedure non esiste. Esse sono complesse, appesantite dalle garanzie assicurate all’imputato e pertanto il procedimento penale non subisce termine di durata. D’altra parte il cittadino (o la cittadina) investito dal sospetto di avere commesso un reato, e magari innocente, non può essere afflitto dal destino di essere sottoposto ad un procedimento penale interminabile. È colpevole o innocente! Non può essere “accusato” a vita senza condanna o assoluzione. Da questa fondamentale esigenza deriva l’istituto della prescrizione. Cioè il passare di un certo tempo dal momento in cui il reato è stato commesso ne estingue la punibilità. Non si può pretendere che una persona si senta soggetto a procedimento penale per tutta la vita, questa esigenza del resto coincide con l’altra esigenza che i procedimenti penali abbiano un decorso celermente conclusivo. Da ciò deriva la ragionevolezza dell’istituto della prescrizione, da sempre esistito nel nostro ordinamento, ed abolito ora da una riforma che abolisce appunto la prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado.

Una modifica alla prescrizione preesistente forse potrebbe essere condivisa. Cioè stabilire che la decorrenza del termine prescrizionale non coincida con il momento del commesso reato, ma col momento della scoperta del suo autore. Questa potrebbe essere una riforma che vanifica tutte le inutili discussioni di questi giorni.