Menù
Home
QT
Questotrentino
Mensile di informazione e approfondimento
Utente
Cerca

Lettera aperta all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente

Il circolo Legambiente di Trento

Nell’estate del 2025, con una storica sentenza di primo grado, il Tribunale di Rovereto ha condannato i vertici dello stabilimento farmaceutico Suanfarma (ex Sandoz) per il reato di inquinamento ambientale del Rio Coste, corso d’acqua che confluisce nell’Adige all’altezza della zona industriale di Rovereto.

La sentenza è di particolare rilievo, perché ha accertato il deterioramento significativo e misurabile del corso d’acqua interessato dallo scarico industriale e ha condannato i vertici aziendali al ripristino delle condizioni naturali del Rio Coste. Inoltre, il Tribunale ha definito “palesemente illegittima” l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) allora rilasciata da APPA (Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente) allo stabilimento. L’autorizzazione prevedeva infatti che il controllo delle acque reflue industriali avvenisse a valle della miscelazione con acque pulite, alterando inevitabilmente i risultati delle analisi a vantaggio della ditta.

APPA ha corretto l’A.I.A. censurata dal giudice soltanto all’inizio di marzo 2026, stabilendo lo spostamento del punto di controllo all’uscita dell’impianto di trattamento dei reflui. Contestualmente, però, ha concesso all’azienda una deroga ai limiti di legge per alcuni contaminanti, autorizzando valori fino a tre volte e mezzo superiori a quelli previsti dalla normativa vigente. È il caso, ad esempio, dell’azoto totale, per il quale è stato consentito un valore fino a 35 mg/l, a fronte del limite di 10 mg/l previsto in Trentino. Una decisione che appare difficilmente conciliabile con l’obbligo di ripristino delle condizioni naturali del corso d’acqua disposto dal Tribunale di Rovereto.

Nel mese di maggio, con un nuovo provvedimento di APPA, la deroga è stata ulteriormente prorogata fino al 30 settembre 2026. Inoltre, per alcuni parametri (temperatura, azoto totale e COD ) tale proroga consente allo stabilimento di continuare a superare i limiti previsti per gli scarichi nei corsi d’acqua, rispetto ai valori fissati dal Testo Unico Provinciale sulla Tutela dell’Ambiente dagli Inquinamenti, anche oltre il termine del 30 settembre 2026.

Infatti, il provvedimento non sembra fissare un termine perentorio entro il quale debbano essere applicati i valori massimi previsti dalla normativa. Di fatto, si rischia quindi di consentire all’azienda di non rispettare a tempo indeterminato i limiti provinciali di legge.

Alla luce di questi fatti, chiediamo ad APPA:

1. In base a quale criterio normativo è stata concessa una deroga a una società già condannata, in primo grado, per inquinamento ambientale, autorizzando limiti fino a tre volte e mezzo superiori ai valori massimi previsti per gli altri impianti e fissati a tutela della qualità ambientale?

2. Perché si è scelto di trasferire sulla collettività i costi ambientali dell’inquinamento, anziché imporre alla società i costi economici di una riduzione della produzione o dello smaltimento alternativo dei reflui, almeno fino all’installazione di tecnologie adeguate all’abbattimento degli specifici inquinanti?

3. In base a quale principio si consente all’impianto, anche dopo la scadenza delle deroghe fissate al 30 settembre 2026, di non rispettare i valori stabiliti dalla normativa ambientale trentina? L’articolo 29-sexies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, infatti, stabilisce che “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l’installazione”.

Il Circolo di Trento di Legambiente chiede pertanto che non vengano concesse ulteriori deroghe oltre quella già prevista fino al 30 settembre 2026. I limiti di legge posti a tutela del territorio trentino e dell’ambiente — anche quando risultano più restrittivi rispetto a quelli nazionali — devono essere correttamente monitorati e pienamente rispettati. La protezione del Rio Coste e dell’Adige non può essere subordinata alle esigenze produttive dell’azienda, né essere trasformata in un costo a carico della collettività e della qualità dell’ambiente.

Commenti (0)

Nessun commento.

Scrivi un commento

L'indirizzo e-mail non sarà pubblicato. Gli utenti registrati non devono inserire altre verifiche e possono modificare il proprio commento dopo averlo inserito.

Riporta il codice di 5 lettere minuscole scritto nell'immagine. Puoi generare un nuovo codice cliccando qui .

Attenzione: Questotrentino si riserva la facoltà di cancellare commenti inopportuni.