Schema di proposta di legge per la depenalizzazione dell’eutanasia
Art. 1 – Non punibilità
1. In deroga agli articoli 579 e 580 del codice penale, non è punibile il medico che provoca o agevola la morte di una persona che lo ha richiesto, a condizione che:
a. la persona si trovi in una delle seguenti situazioni:
- stato di malattia terminale
- stato patologico o accidentale gravemente invalidante e irreversibile, causa di sofferenze fisiche o psichiche insopportabili e senza prospettive di miglioramento;
b. la persona, in piena autonomia e libertà, abbia chiesto espressamente, in modo
ponderato e reiterato, di morire;
c. la persona, al momento della richiesta, sia pienamente capace di intendere e di volere.
2. (omissis)
3. (omissis)
Art. 2 – Testamento biologico
Non è altresì punibile il medico che provoca o agevola la morte di una persona che si trovi in uno stato di malattia che comporta la perdita delle facoltà intellettive e della integrità psichica, se la richiesta è stata formulata per iscritto quando la persona era pienamente capace di intendere e di volere.
Art. 3 – Requisiti e forma della richiesta
(omissis)
Art. 4 – Obiezione di coscienza
Il medico che non intenda partecipare alle procedure previste dalla presente legge deve manifestare all’Ordine dei medici la propria obiezione di coscienza… (omissis)
Art. 5 – Effetti giuridici
(omissis)