L’ Accordo di Parigi del 5 settembre 1946
Agli abitanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della Provincia di Trento saranno garantite una completa uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca. In conformità con le disposizioni legislative già in vigore o in procinto d’esserlo agli abitanti di lingua tedesca sarà specialmente concesso:
- l’insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;
- la parità delle lingue italiana e tedesca negli uffici pubblici e nei documenti ufficiali, nonché nelle denominazione topografica bilingue;
- il dritto di ristabilire i cognomi tedeschi che sono stati italianizzati nel corso degli ultimi anni;
- l’uguaglianza di diritti per ciò che concerne l’ammissione nelle pubbliche amministrazioni con lo scopo di raggiungere nell’impiego una proporzione più adeguata tra i due gruppi etnici.
E’ concesso alle popolazioni delle zone sopramenzionate l’esercizio di un potere legislativo ed esecutivo regionale autonomo, nel quadro del quale queste disposizioni saranno applicate verrà stabilito consultando anche gli elementi locali rappresentativi di lingua tedesca.
Il governo italiano, con lo scopo di stabilire delle relazioni di buon vicinato tra l’Austria e l’Italia, s’impiegherà, in consultazione con il governo austriaco, e entro un anno a partire dalla firma del presente trattato:
- a rivedere, con spirito di equità e con ampia comprensione, la questione delle opzioni di cittadinanza avvenute in seguito agli accordi Hitler-Mussolini del 1939;
- a trovare un accordo per il mutuo riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari;
- a stabilire una convenzione per la libera circolazione delle persone e dei beni tra il Tirolo del Nord e il Tirolo orientale, sia su ferrovia sia, nella misura più ampia possibile, per strada;
- a concludere degli accordi speciali destinati a facilitare l’espansione del traffico scambi frontaliero e degli scambi locali di determinate quantità di prodotti e merci caratteristiche tra l’Austria e l’Italia.
Firmato da: Karl Gruber e Alcide Degasperi.