Affido, la legge dice così...
Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un’altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato" (art. 2 della legge n. 184 del 4 maggio 1983, "Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori").
"L’affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e, se opportuno, anche di età inferiore... Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni... L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto... quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato" (art. 4)
"L’affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine" (art. 5).