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Telefonia: quando si cambia gestore

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È recente fa la notizia della sanzione per complessivi 9 milioni irrogata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a 5 dei principali operatori telefonici (Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali) per contratti conclusi a distanza, eseguiti già prima della scadenza del termine di recesso, senza richiesta esplicita da parte del cliente, e perché non avevano informato correttamente sui costi nel caso di recesso in presenza di attivazione anticipata. Il Codice del Consumo prevede sì la possibilità di un’attivazione già durante il periodo di recesso di 14 giorni, ma solo se l’utente ne fa richiesta. La speranza è che la sanzione abbia un effetto positivo sul mercato a distanza.

Questa è anche un’occasione per ricordare alcune cose. Ci arrivano quotidianamente segnalazioni di utenti cui vengono comunicati aumenti, o che vengono “costretti” a migrare verso un altro gestore o ad attivare un nuovo numero. Ricordiamo che ogni variazione o comunicazione deve avvenire per iscritto e pertanto è bene non accettare proposte e non fornire dati se non si è assolutamente certi di conoscere l’identità dell’interlocutore.

Infatti, sono frequenti i disservizi a seguito di un recesso per ripensamento successivo alla stipula di contratti inerenti un cambio operatore con “esecuzione anticipata”.

Se viene inviata una richiesta di recesso, il nuovo gestore “annulla” il contratto, ma nel momento in cui questo sia già attivo (o comunque in fase di attivazione con contestuale disattivazione presso il vecchio gestore), lo stesso non è tenuto a far tornare l’utenza al precedente gestore. Ci si trova pertanto spesso senza linea, o a metà strada tra un gestore e l’altro e resta comunque poi impossibile recuperare magari una vecchia offerta, attiva col precedente gestore. Capita così che si resti senza linea per diverso tempo e ci si trovi per sfinimento “obbligati” ad attivare un nuovo numero. Dare dunque il consenso all’esecuzione anticipata prima della scadenza dei 14 giorni previsti per il recesso è sconsigliabile, e l’accettazione di tale clausola non può avere alcun effetto sulla validità dell’offerta.

Invitiamo dunque a diffidare delle offerte telefoniche con premesse poco chiare.

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