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Lodo Schifani: ci riproveranno?

Sospensione dei processi alle più alte cariche dello Stato e Pubblici Ministeri sotto tiro.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n°24/2004 che annulla il lodo Schifani è stata depositata anche la sentenza n°25/2004 che dichiara ammissibile il referendum sul medesimo lodo. Sembra una contraddizione, ma non lo è. Infatti il giudizio di ammissibilità del referendum non può e non deve essere un preventivo giudizio sulla normativa che ne risulta, come talvolta è accaduto.

L’illegittimità del lodo Schifani era largamente prevedibile, ma non lo era invece la ratio decidendi. La sentenza infatti non individua l’incostituzionalità nella sua forma di legge ordinaria, o nella sua natura di immunità mascherata, ma esclusivamente nella sua struttura: "La sospensione (dei processi) in esame è generale, automatica e di durata non determinata... e solo in ragione di ciò lede gli articoli 3 e 24 della Costituzione" (vedi prof. Andrea Pugiotto in Diritto e Giustizia, febbraio 2004, n°5, p. 11 ). Una sospensione automatica per qualunque reato in qualsiasi fase processuale, in qualunque epoca siano stati commessi i reati, estranei alle attività inerenti alla carica, viola il diritto di difesa dell’imputato e della parte civile. Per esempio il Presidente del Consiglio sarebbe costretto a svolgere il suo alto incarico sotto l’incubo di una accusa non verificabile nel processo. Quanto alla parte civile, è privata dell’azione risarcitoria per il divieto inderogabile dell’articolo 75 del Codice di procedura penale. Palese è infine la diversità di trattamento riservata alle più alte cariche dello Stato rispetto alla collettività dei cittadini, il che lede il principio di eguaglianza stabilito dall’articolo 3 della Costituzione.

Così commenta il prof. Pugiotto: "Dunque c’è ancora un giudice a Berlino. Lavora a Roma, a Palazzo della Consulta, chiamato a svolgere un compito di garanzia tanto delicato quanto essenziale, affidatogli quando al governo degli uomini si è sostituito il governo delle leggi e, sopra queste, la legge delle leggi: la Costituzione" (ibidem, p. 10).

Tuttavia la sentenza si presta a qualche perplessità se letta congiuntamente all’altra con cui si dichiara ammissibile il referendum abrogativo del lodo annullato. Nella seconda motivazione si legge che "il sereno svolgimento delle rilevanti funzioni" proprie della 5 alte cariche dello Stato "può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto". Come? Con un intervento del legislatore ordinario? La sentenza non lo dice.

E’ fondato quindi il timore di un lodo bis che, con una legge ordinaria, preveda il rinvio dell’azione punitiva dello Stato in nome di un apprezzabile interesse pubblico a tutelare in qualche modo il sereno svolgimento della alte cariche dello Stato. Il prof . Pugiotto ritiene che ciò non sia possibile, proprio per il silenzio della Costituzione che andrebbe interpretato come divieto di regimi speciali ulteriori a quelli dettati dagli articoli 68, 90, 96 della Costituzione e 3 comma secondo della legge costituzionale 1/1948. Qualcuno certamente ci proverà, "ma il ricorso alla legge per introdurre vere e proprie "modificazioni tacite alla Costituzione, quasi che la nostra Carta fosse flessibile, è una prospettiva che dovrebbe essere considerata inammissibile"(A. Pizzorusso, ibidem, pag.13). Sono d’accordo.

Un interessante articolo del prof. Glauco Giostra (Diritto e Giustizia n° 5, 7 febbraio 2004, p. 26) mi induce ad un’ulteriore riflessione sulla sentenza della Corte Costituzionale sul lodo Schifani. La sentenza infatti non indica i rimedi per tutelare la "serenità" delle alte cariche dello Stato durante lo svolgimento delle loro funzioni, limitandosi a dichiarare la inviolabilità dell’articolo 3 della Costituzione (eguaglianza dei cittadini). Ma forse c’è una ragione. La sospensione dei procedimenti così come proposta dalla legge n° 24/2004 non ha copertura costituzionale, comunque non è un bene cui possa essere sacrificato il principio dell’eguaglianza dei cives di fronte alla giurisdizione.

Il prof. Giostra fa notare che gli eventi in grado di vulnerare le "serenità" sono tanti e così eterogenei che non è tecnicamente possibile stabilire una scala di efficienza perturbativa di tali fattori. Un processo per bancarotta sarebbe più grave di un omicidio volontario? Una diffamazione a mezzo stampa avrebbe un effetto ansiogeno più pericoloso o no di un’accusa di aver compravenduto sentenze? Se il Presidente del Consiglio fosse accusato di pedofilia, ciò sarebbe più devastante di un processo per corruzione di giudici?

Gli esempi potrebbero essere infiniti. Ma forse più convincente è il ragionamento che tocca le prove: sarebbe inconcepibile non prevedere meccanismi di assicurazione della prova deperibile o irripetibile (per esempio un testimone che sta per morire), mentre il processo resta sospeso. Va ricordato inoltre che per Costituzione non vengono sospesi i processi a carico delle 5 alte cariche dello Stato per fatti inerenti alle loro funzioni (i cosiddetti reati ministeriali), che possono essere assai più distruttivi di quelli comuni per chi ha la carica, per esempio, di Presidente del Consiglio: si faccia l’ipotesi che egli abbia, abusando della sua posizione, assunto a un alto ufficio una persona a lui vicina o abbia favorito una banca che poi ha truffato i creditori.

Infatti gli articoli 90 e 96 della Costituzione e l’art. 3 della legge 1/48 stabiliscono che il Presidente del Consiglio possa continuare a mantenere la sua carica e nello stesso tempo possa subire un processo penale per i reati collegati alla funzione svolta. Forse si può concludere con il prof. Giostra che "nella ricerca legittima di ulteriori meccanismi di tutela delle più alte cariche istituzionali, la sospensione del processo penale è opzione costituzionalmente e tecnicamente impraticabile".

Pubblico ministero sotto tiro. Tutti sanno che è in discussione in Parlamento la riforma dell’Ordinamento giudiziario. Me ne sono già occupato su queste pagine, ma ora mi sono accorto, rileggendo il testo della maggioranza governativa e i commenti di alcuni giuristi, che l’organo più minacciato è quello del Pubblico Ministero.

L’art. 5 già approvato al Senato intende realizzare l’antico modello verticistico, "quasi militare" (secondo la definizione del magistrato Fabio Roia), che vigeva sotto il fascismo, eliminando i momenti di autonomia esterna e di garanzia interna per il singolo magistrato nei confronti del Capo della Procura. Dal 1948, con l’entrata in vigore della Costituzione, interventi normativi e giurisprudenziali avevano modulato un sistema che garantiva l’indipendenza interna al magistrato del Pubblico Ministero nei confronti del titolare dell’ufficio, e di indipendenza esterna all’intera struttura di investigazione e di rappresentanza dell’accusa in giudizio. Rovesciare questo impianto che finora ha funzionato egregiamente confligge con il principio costituzionale della pari dignità funzionale dei magistrati, stabilito dall’art. 107 comma 3 della Costituzione La gerarchizzazione dell’ufficio della Procura, che trasferisce al Capo tutti i poteri è dimostrato:

1. Dalla reintroduzione del concetto di delega per ogni singola indagine che comporta la titolarità esclusiva dell’esercizio dell’azione penale da parte del Capo della Procura; il dovere del delegato di attenersi strettamente alle indicazioni anche di merito fornite dal Capo; la delega può essere ritirata anche immotivatamente in qualunque momento. 2. Dalla eliminazione dei procuratori aggiunti e dalla loro sostituzione con magistrati vicari secondo criteri discrezionali e quindi potenzialmente arbitrari. 3. Dal controllo sulla decisione di merito del magistrato delegato, qualora si decida su diritti reali o sulla libertà personale. 4. Dall’accentramento in capo al dirigente della Procura di tutti i rapporti con la stampa e la TV. 5. Dal potere di avocazione dell’indagine da parte del Procuratore Generale in situazioni non tipizzate da legislatore (art. 5 lettera g).

In altre parole, secondo il disegno di legge della maggioranza berlusconiana, l’autonomia del Pubblico Ministero dovrebbe essere assicurata solo attraverso l’indipendenza esclusiva del Capo dell’ufficio, di un unico soggetto che, proprio perché investito di poteri enormi, potrebbe cedere a pressioni ambientali o politiche per orientare le indagini e l’esito dei processi.

La riorganizzazione dell’ufficio del Pubblico Ministero secondo i criteri sopra esposti incide direttamente sull’esercizio dell’azione penale, e tende a ledere il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Non è dunque una riforma ma una contro riforma che deve e preoccuparci.