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QT n. 11, novembre 2020 Servizi

NOT: attenti, pronti, via... Forse

L'ennesimo capitolo nella tormentata storia del bando di gara per la costruzione del nuovo ospedale di Trento.

L’area prevista per la costruzione del nuovo ospedale di Trento

La recente sentenza del TAR, con le sue lapidarie conclusioni (“dichiara nulli i verbali della Commissione tecnica del 13 luglio 2020”, “ordina all’Amministrazione di procedere all’aggiudicazione provvisoria in favore del RTI Pizzarotti”), sembra lasciare ben pochi margini di manovra alla Provincia.

Lo conferma la quasi immediata dichiarazione di Fugatti, che si è limitato a manifestare l’auspicio che si possa ora rapidamente avviare l’opera (implicitamente mostrando di non avere intenzione di resistere opponendosi alla sentenza).

Se la scelta del Governatore sarà confermata, essa non può che essere condivisa. Il ricorso al Consiglio di Stato da parte dell’impresa Guerrato, prima aggiudicataria provvisoria, rimane tra le possibilità future, ma evitare un ricorso della Provincia è già un bel passo. In realtà, così facendo, Fugatti ottiene un vantaggio indiretto: il suo “Va bene così” permette di stendere un velo su questioni su cui forse la politica non ha interesse ad indagare, ossia evita di ricercare e chiarire le responsabilità (della Commissione di gara? Della struttura tecnica provinciale? Del Responsabile del procedimento, ossia l’ing, Raffaele De Col?) che hanno portato a questa nuova imbarazzante situazione.

Per i nostri lettori la sentenza non rappresenta di certo una sorpresa. Nel numero di settembre, con il titolo “NOT, il buco nero”, avevamo ricostruito la lunga e sofferta storia di quest’appalto, mettendo in evidenza i tanti errori, imputabili sostanzialmente a chi aveva l’onere di gestirne l’assegnazione.

In particolare avevamo evidenziato come fosse scorretto e semplicistico indicare come unica causa dei ritardi la litigiosità delle imprese. Se è pur vero che, soprattutto a causa della forte riduzione del numero di opere pubbliche, i ricorsi non sono di certo andati diminuendo nel tempo, è ancora più vero che i loro effetti si riducono a ben poca cosa se le stazioni appaltanti svolgono il loro lavoro con competenza, predispongono i bandi in modo corretto, procedono alle assegnazioni attraverso valutazioni inattaccabili e rispettose di quanto richiesto dai capitolati d’appalto.

Se ciò non avviene, e purtroppo così è avvenuto nel caso NOT, le conseguenze sono facilmente prevedibili: enormi ritardi (ed evidenti danni, economici ma non solo, alla comunità che dell’opera dovrebbe beneficiare). Inutile, poi, prendersela con chi presenta il ricorso o, ancora peggio, imputare alla giustizia la colpa dei ritardi. Le sentenze della magistratura, che non può non prendere atto di questi errori e/o manchevolezze, finiscono spesso con il riconoscere la validità dei motivi addotti dal ricorrente e in tal modo rimettono tutto in discussione. Ma, lo ripetiamo ancora una volta, le cause di questo percorso ad ostacoli risiedono a monte.

Se la famosa “litigiosità” delle imprese fosse costretta ad utilizzare solo argomenti pretestuosi, non avendo a disposizione quelli validi, gli effetti dei ricorsi sarebbero ben diversi.

Un lungo iter

Tribunale regionale di Trento

Questo discorso generale viene ottimamente esemplificato da quest’ultima vicenda e dalla recente sentenza. Per capire, dobbiamo prima ricordare che la Provincia aveva dichiarato vincitrice della gara d’appalto l’impresa Guerrato, pur in presenza di fragilità finanziarie della stessa. Questa almeno, era la tesi di Pizzarotti; e anche la nostra, che non conta niente; ma anche – e conta di più – del TAR, che nella sentenza di giugno aveva riconosciuto la validità di tali dubbi in merito alle coperture finanziarie della Guerrato ed aveva imposto alla Provincia di annullare la delibera di assegnazione e riesaminare la coerenza del PEF (Piano Economico Finanziario) dell’impresa.

E cosa faceva la Commissione Tecnica della Provincia? Rispondeva che aveva riesaminato il PEF e l’aveva trovato a posto. Senza dare alcuna motivazione, alcuna cifra. Abbiamo stabilito noi che va bene, quindi va bene.

A noi era sembrato, e lo avevamo evidenziato nell’articolo di settembre, più un atto di arroganza nei confronti della Magistratura amministrativa che una attività di verifica come dalla stessa richiesto. E ancora peggio: arroganza a parte, ci era parsa incomprensibile questa difesa ad oltranza della scelta a favore di Guerrato, un’impresa con molte caratteristiche di fragilità poco compatibili con un appalto di tale importanza: stiamo parlando della più grande opera prevista in Trentino, per di più costruita attraverso il project financing, con in ballo quindi non solo la realizzazione, ma anche la gestione per i successivi 25 anni dell’intero complesso ospedaliero, macchinari specialistici compresi. Ed è proprio qui che è cascato l’asino: le coperture finanziarie in grado di garantire “nel lungo periodo” la solidità dell’assegnatario.

Volendo risparmiare al lettore la fatica di seguire i non semplici tecnicismi insiti nei procedimenti amministrativi e semplificando il linguaggio a livelli che faranno probabilmente inorridire gli addetti ai lavori, le cose si possono raccontare nel modo seguente.

Successivamente alla sentenza di giugno, lo studio legale di Pizzarotti esamina la delibera dell’ing. De Col, che riconferma l’assegnazione all’impresa Guerrato. I legali si convincono che i membri della Commissione tecnica non hanno per nulla fatto i compiti loro assegnati e presentano un “ricorso per ottemperanza”. In pratica, dicono ai giudici: “Secondo noi la Provincia non ha fatto quello che le avevate detto di fare”. Il TAR esamina il tutto e conferma in pieno i dubbi dei legali di Pizzarotti.

Riprendendo per un attimo il discorso della litigiosità delle imprese di cui abbiamo detto, è interessante notare che qui la litigiosità c’entra davvero poco. I giudici non sentenziano a favore di uno o dell’altro dei contendenti: nella sostanza la sentenza riguarda il comportamento della Stazione appaltante, ossia la Provincia.

È la stessa PAT ad avere voluto inserire nel bando di gara la richiesta di garanzie orientate ad assicurare la solidità e la consistenza nel tempo delle imprese partecipanti. Lo ha fatto a ragion veduta, utilizzando tutte le possibilità che la normativa in materia le consentiva.

I giudici del TAR di Trento, riuniti collegialmente, hanno riconosciuto la correttezza e la validità di tale scelta, ma hanno anche accertato che la Commissione giudicatrice e la Provincia avrebbero rinviato la verifica dell’effettiva consistenza e solidità dell’offerta di Guerrato ad una fase successiva all’aggiudicazione, in tal modo tentando di eludere sia la precedente sentenza di giugno dello stesso TAR, sia quanto previsto nel bando di gara. E noi aggiungiamo, parlando in termini un po’ brutali: la solidità dell’offerta è da verificare prima che si aggiudichino i lavori, non dopo.

Così il TAR è arrivato all’annullamento degli atti della Commissione, nonché della Provincia, e all’aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Pizzarotti.

Una considerazione finale. È la seconda volta in questa vicenda che la PAT viene sconfitta per non avere ottemperato ad una sentenza con cui le veniva richiesto di attuare delle disposizioni di un tribunale. Ci stiamo riferendo alla sentenza del Consiglio di Stato con cui, nel 2014, le veniva ordinato di rinnovare la gara di appalto del NOT. A fronte di tale disposizione, la Provincia aveva ritenuto di potere invece annullare la gara e bandire un concorso di progettazione. Scelta su cui aveva dovuto successivamente recedere (anche questo tema era stato trattato nell’articolo di settembre), causando sia una figuraccia internazionale con tutti i progettisti che nel frattempo avevano lavorato – invano - alla nuova progettazione, sia un un ritardo ulteriore nella realizzazione del nuovo ospedale. E anche quella sentenza ci spiega di chi siano le responsabilità sui ritardi di cui quest’appalto (come altri, d’altronde) da anni sta soffrendo.