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S.O.S Turista

I mancati riconoscimenti del "diritto alla paura": recedere dalla vacanza in località disastrate. Le altre lamentele degli italiani in viaggio ed altre questioni connesse.

Visto il gran numero di consumatori trentini che in quest’ultimo anno si sono rivolti al nostro sportello,pensiamo di svolgere un utile servizio pubblicando i dati che ci sono pervenuti dallo Sportello nazionale di tutela del turista (chi vuole può rivolgersi ad esso direttamente ai seguenti indirizzi:

- Sportello S.O.S Turista, c.p. 220 Modena Centro, 41100 Modena

- tel. 059/2032557 - Fax 059/2032659

- e-mail: info@sosvacanze.it - http://www.sos.vacanze.it

Lo Sportello nazionale di tutela del turista ha assistito, tra semplici consulenze e vere e proprie pratiche di assistenza,oltre 3.600 persone, corrispondenti a 1.106 consulenze, ovvero già più di quante furono trattate nell’intero 2004.

TipologieTotale%
Calamità/terrorismo40136,3
Pacchetti tutto compreso26123,6
Trasporto aereo1029,2
Albergo948,5
Fallimento compagnia aerea696,2
Campeggi/Villaggi242,2
Locazione di immobili232,1
Notizie sull’Agenzia/T.O.151,4
Trasporto ferroviario100,9
Camper/roulotte100,9
Multiproprietà70,6
Informazioni generali70,6
Agriturismo60,5
Camere in affitto/B&B50,5
Agenzia50,5
Trasporto marittimo50,5
Scuola lingue50,5
Documenti per l’espatrio50,5
Assistenza sanitaria20,2
Bus20,2
Stabilimento balneare20,2
Nolo auto10,1
Piste da sci10,1
Altro444,0
Totale1106100,0

Causa di tanto aumento è soprattutto la situazione internazionale e i gravi fatti che hanno colpito zone di grande interesse turistico: si pensi agli attentati di Londra e di Istanbul e soprattutto di Sharm, ma anche allo Tsunami di fine dicembre nel sud-est asiatico, alle alluvioni in India e all’uragano Emily in Messico .

Tutto ciò fa sì che circa il 40% del lavoro abbia riguardato proprio l’annullamento di viaggi a seguito delle calamità citate, con una punta tra luglio e agosto, in corrispondenza dell’attentato di Sharm. A questo proposito, è opportuno rivendicare ancora con forza il "diritto alla paura" da parte dei consumatori e per conseguenza l’invito ai Tour Operator a non applicare le penali per annullamento in siffatte ipotesi, considerandole come cause di impossibilità sopravvenuta. Purtroppo va invece rilevata la scarsa collaborazione di molti operatori, che non hanno talvolta rispettato il diritto al rimborso senza penali, neppure per ipotesi eclatanti come le partenze per Sharm di fine luglio, proponendo magari buoni da convertire in denaro soltanto se non utilizzati entro fine anno.

Restano, a nostro avviso, le responsabilità del Ministero degli Esteri che non solo, specialmente in occasione dell’attentato egiziano, ha emesso comunicati ambigui e generici, ma soprattutto, come era già avvenuto con le Maldive al tempo dello Tsunami, ha revocato prematuramente il consiglio di non partire, legittimando in tal modo molti Tour Operator a voler far partire i propri clienti, salvo costringerli, in alternativa, a pagare penali spesso assai prossime al 100%.

Niente di nuovo invece rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda le altre tipologie di lamentela: in testa a tutto, i pacchetti tutto compreso, mentre la seconda tipologia per frequenza è quella del trasporto aereo, seguita dal contenzioso alberghiero, in decisa crescita rispetto al passato, probabilmente anche a causa di una modifica nel modo di fare vacanza (sicuramente indotta in parte dalla stessa situazione internazionale di cui sopra ).

Un altro aspetto da richiamare è quello che concerne il fallimento della compagnia aerea: oltre alla East African Airlines, il caso più rilevante è naturalmente l’amministrazione straordinaria della società Volare Web, per la quale lo sportello, grazie alla collaborazione con partner stranieri, sta assistendo anche diversi cittadini spagnoli e tedeschi per il recupero delle somme versate per biglietti mai usufruiti. Si tratta di una situazione alquanto delicata, che pone il serio interrogativo se non sia auspicabile l’istituzione di un fondo di garanzia analogo a quello previsto per i pacchetti, onde assicurare una corsia preferenziale per gli acquirenti dei biglietti, che, nella massa del passivo fallimentare, non hanno certo grandi probabilità di un risarcimento dei danni subiti (sono diversi i consumatori trentini che si sono rivolti a noi per tale questione ). Il che, tra l’altro, potrebbe dare anche maggiore fiducia a chi si accinga ad acquistare questo servizio tramite Internet, ed in particolare presso compagnie low cost. Intanto, non ci resta che attendere la prima udienza, che si svolgerà in autunno, per cercare di capire come potrà evolversi la procedura concorsuale.

A proposito di Fondo di garanzia, sempre aperta è poi la questione Festival Crociere, per la quale diverse persone non hanno ottenuto, nonostante il fallimento della società, alcun rimborso, in quanto Festival era soltanto armatore e Medov, società con stessa sede e strettamente collegata alla prima, il Tour Operator.

Ebbene, il Fondo di garanzia, applicando a stretto rigore il regolamento ministeriale, ha negato il risarcimento di quanti avevano pagato ferie mai godute dopo il fallimento della Festival, perché non trattavasi di Tour Operator e lo ha negato alla seconda richiesta dopo il fallimento di Medov, perché nel frattempo erano trascorsi tre mesi dalla data di rientro.

Si tratta di una decisione assurda, che ha portato lo Sportello nazionale di tutela del turista ad impugnare non solo alcune decisioni del secondo rigetto, ma anche ad investire della questione la Commissione Europea, con un esposto per violazione della direttiva 90/314/CE, che impone di assicurare immediate ed adeguate forme di risarcimento per i consumatori in caso di fallimento del Tour Operator.

Infine, sul tema attuale della sicurezza aerea, ci preme ricordare come lo Sportello abbia già rivolto all’ Enac l’invito a disporre che al gate dell’aeroporto venga esposta una fotocopia dell’ultima revisione completa del velivolo, la quale non deve essere vecchia di più di sei mesi. Chi non otterrà questa possibilità potrà rifiutare di imbarcarsi e chiedere un volo di linea in alternativa. Inoltre, pensiamo che sarebbe opportuno che i Tour Operators dichiarassero nel pacchetto turistico, al momento della sua vendita, il tipo di aeromobile e la compagnia, e, se questo non sarà fatto, l’acquirente, al momento della partenza, se non gradirà la compagnia o il velivolo, dovrà poter rifiutare di imbarcarsi. Del resto, già il decreto legislativo n. 111 del 1995 prevede tra gli elementi che il contratto di vendita del pacchetto debba contenere l’indicazione di tipologia, mezzi e caratteristiche del trasporto (oltre naturalmente a orario, aeroporto di arrivo e partenza, ecc..), così che la stessa normativa vigente sembra già comprendere l’obbligo di indicazione del nome del vettore e del tipo di velivolo utilizzato.

Bisogna poi che anche il nostro Governo si attenga alle decisioni dell’ Unione Europea in materia di pubblicazione delle "black list", affinché i turisti-consumatori sappiano quali sono le compagnie ed i vettori inseriti nella lista nera e che comunque vadano omogeneizzate le procedure e potenziati i controlli ispettivi in Italia e in tutti i Paesi dell’Unione.