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No alle polizie regionali

Bossi le vuole, ma la Corte Costituzionale...

Quando il Parlamento dovrà discutere, in seconda lettura , la "devoluzione" voluta da Umberto Bossi, che la brandisce come una clava minacciando la crisi di Governo, non potrà non tener conto di una recentissima sentenza della Corte Costituzionale in data 13-21 ottobre 2003 n°313, presidente Chieppa-relatore Zagrebelsky, pubblicata su "Diritto e Giustizia" del 29 novembre 2003, n°42 pag.49 e seguenti. E’ una sentenza che è opportuno riportare in alcune sue parti per il rigore del ragionamento e la chiarezza espositiva.

Uno dei punti qualificanti della devoluzione di Bossi è la creazione di polizie regionali, che se approvato sgretolerebbe di fatto una delle intelaiature unitarie della Repubblica. La Corte Costituzionale ha respinto questo progetto affermando che le Regioni non possono creare organi di polizia, né tanto meno stabilire chi è ufficiale di polizia giudiziaria e chi no. Il divieto vale anche per le qualifiche sulla polizia di sicurezza. Con la legge n° 2/2002 la Regione Lombardia (Presidente Formigoni) ha attribuito al personale del Corpo forestale regionale la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a norma dell’articolo 57 del codice di procedura penale, nonché la possibilità di riconoscere allo stesso personale la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza. La Corte ha rilevato il contrasto dell’articolo 4 comma terzo della legge 2/2002 con la riserva che l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione stabilisce in via esclusiva a favore della legislazione dello Stato in materia di ordine pubblico e di sicurezza (lettera h) e in materia di giurisdizione e norme processuali (lettera 1).

Nella motivazione, che sarebbe troppo lungo riportare per intero, la Corte definisce la difesa della Regione "un girare intorno alla questione". E aggiunge: "Essa consiste nello stabilire se esista una competenza legislativa della Regione in materia di corpi di polizia giudiziaria e di corpi di polizia di sicurezza... Quanto alla polizia giudiziaria che, a norma dell’articolo 57 del codice di procedura penale opera di propria iniziativa e per disposizione o delega dell’Autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione della legge penale, l’esclusione della competenza regionale risulta dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale disposta dalla lettera 1) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione. Quanto alla polizia di sicurezza, finalizzata ad adottare le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico sul quale si regge l’ordinata e civile convivenza della comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni, la competenza legislativa in materia è oggetto di riserva esclusiva dello Stato a norma della lettera h) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione".

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