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Polizze legate ai mutui: finalmente nuove regole

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Chi accende un mutuo per l’acquisto di un immobile, di solito riceve dalla banca stessa diverse offerte per la stipula di polizze assicurative, oppure, la sottoscrizione di tali polizze è addirittura imposta contrattualmente dalla banca per ottenere il mutuo stesso. Si parla di polizze vita caso morte o polizze incendio-scoppio, che possono essere polizze i cui premi vengono corrisposti annualmente, oppure, come nel caso del signor Rossi che vedremo, contratti pluriennali che prevedono il pagamento del premio in un’unica soluzione.

Nel 2007 il signor Rossi ha acceso un mutuo; su consiglio della sua banca ha stipulato anche una polizza vita caso morte, per proteggere gli eredi nel caso di sua morte. Nel caso in cui si dovesse verificare tale condizione, il debito residuo verso la banca verrà pagato dalla compagnia assicuratrice. Il contratto firmato dal sig. Rossi aveva una durata di 15 anni e prevedeva il pagamento di un premio unico pari ad euro 3.993,30.

Nel gennaio del 2011 il signor Rossi ha deciso di estinguere il mutuo e accenderne uno a condizioni migliori presso un’altra banca; pensava di disdire la polizza collegata, stipulata nel 2007 e di chiedere il rimborso della parte del premio versata e non usufruita. Questo per due motivi: primo, perché il beneficiario della polizza risultava la vecchia banca, e secondo, perché gli sembrava preferibile avere mutuo e polizza presso la stessa - nuova - banca.

Pertanto ha inviato la richiesta di rimborso del premio alla vecchia banca ed alla compagnia assicuratrice. Questa però, dopo aver rifiutato la richiesta del sig. Rossi, gli ha riconosciuto unicamente la possibilità di cambiare il beneficiario della polizza, inserendo al posto della vecchia banca la moglie o la nuova banca.

Il cambio del beneficiario è previsto dalle “direttive ABI-ANIA” del 2009, applicate fino ad oggi a casi simili. Nei casi di anticipata estinzione di mutui, queste direttive suggerivano alle compagnie di rimborsare le quote dei premi non godute oppure di offrire ai mutuatari la possibilità di inserire un nuovo beneficiario. Si trattava però solo di un suggerimento per nulla vincolante: le compagnie potevano anche rifiutare ambedue queste vie e semplicemente estinguere la polizza.

Ora finalmente l’istituto di vigilanze sulle assicurazioni ISVAP ha chiarito la materia: l’art. 49 del regolamento 35/2010 infatti garantisce ai consumatori la volontà di scegliere se chiedere il rimborso della quota di premio non goduta o se cambiare il beneficiario delle polizze. Le compagnie assicuratrici sono tenute ad eseguire le richieste dei consumatori. Queste disposizioni valgono per tutti i contratti pluriennali con versamento del premio in soluzione unica stipulati dal 01/12/2010.

Vediamo quindi con favore il chiarimento della questione nell’interesse dei consumatori.

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