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Il lodo Schifani è incostituzionale

Una norma che viola in più punti la Carta costituzionale.

Nel noto processo penale a carico del Presidente del Consiglio on. Berlusconi a Milano, i difensori dell’imputato hanno chiesto la sospensione del dibattimento ai sensi della legge n° 140/03, nota come lodo Maccanico ma che più esattamente dovrebbe chiamarsi lodo Schifani, che ne fu il proponente a nome della maggioranza parlamentare.

Renato Schifani.

L’articolo 1 della legge 140/03 stabilisce al primo comma la non sottoposizione a processo penale (impunità) per le cinque alte cariche dello Stato tra cui il Presidente del Consiglio; il secondo comma prevede la conseguente sospensione a tempo indeterminato dei processi in corso. L’impunità è collegata direttamente ad una prerogativa costituzionale che si attribuisce alle alte cariche dello Stato e non ha nulla a che vedere con cause o motivazioni endoprocessuali.

Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta dei difensori di Berlusconi e ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale sotto vari profili. Il primo consiste nella violazione dell’articolo 3 della Costituzione, principio fondante dell’ordinamento, che stabilisce che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali.

Il lodo Schifani incide direttamente sul principio di eguaglianza stabilendo un privilegio di tipo feudale per cinque persone che vengono sottratte alla giurisdizione ordinaria non per reati connessi alla loro funzione, ma solo per la loro carica. Si verifica così il paradosso che il Presidente del Consiglio, con gli altri quattro, rimane sottoposto alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercizio della sua funzione (previa autorizzazione della Camera o del Senato), mentre è legibus solutus, cioè non perseguibile per i reati comuni: dall’omicidio, al furto e alla corruzione. Ciò è sommamente irragionevole.

Inoltre è anticostituzionale perchè stabilito con legge ordinaria. Considerando la eccezionalità della norma, le conseguenze gravi che essa provoca e la inderogabilità dell’art. 3, essa avrebbe dovuto essere approvata quanto meno a norma dell’articolo 138 della Costituzione. Sarebbe stata egualmente un gran pasticcio, ma almeno il legislatore avrebbe salvato la forma.

Il rilievo risulta confermato dal fatto che altre prerogative riguardanti funzioni costituzionali sono disciplinate dalla stessa Costituzione (articoli 90 e 96) ovvero da leggi costituzionali successive. Va inoltre considerato che il lodo Schifani incide direttamente anche sull’articolo 111 della Costituzione, perché impedisce l’esercizio della azione penale che di fatto non può più essere esercitata nel dibattimento.

Un altro aspetto di incostituzionalità esaminato dall’ordinanza del Tribunale di Milano, recentemente resa pubblica, è la violazione dei diritti della parte offesa costituitasi parte civile nel processo penale sospeso per effetto della legge Schifani. Viene infatti impedito l’esercizio dell’azione civile a causa dell’articolo 75 cpp, che al suo 3° comma così dispone: "Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile... il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale, non più soggetta ad impugnazione". Il che vuol dire, nel caso di specie, per un tempo indeterminato pressoché infinito.

In soldoni: se - per fare un esempio - l’on. Berlusconi avesse derubato una vecchietta, non solo non potrebbe essere processato penalmente, ma la vecchietta non potrebbe neppure citarlo per danni di fronte a un Tribunale civile. Incredibile ma vero. Va osservato a questo punto che la indeterminatezza del termine di durata del privilegio immunitario è in contrasto con il principio del giusto processo che secondo l’articolo 111 deve avere una durata ragionevole.

Per concludere, in questi ultimi tempi la maggioranza parlamentare, per favorire alcune persone e per salvarle dalla condanna e dal carcere, ha stravolto alcuni principi costituzionali fondamentali: dalle leggi sulle rogatorie al falso in bilancio, dalla rimessione del processo alla legge Fini-Bossi, dalla legge Cirami al lodo Schifani.. Per quanto riguarda quest’ultimo non resta che sperare nella saggezza della Corte costituzionale.