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Elettricità: conviene cambiare?

Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti

Una famiglia trentina con un consumo annuo di 2.700kwh e una potenza impegnata di 3kw può risparmiare al massimo 74,58 euro in un anno scegliendo il fornitore di energia più conveniente; si passa a 94,72 euro per un consumo di 3.500Kwh e a soli 36,81 se il consumo scende a 1.200kwh annui. Ancora troppo poco! I consumatori si aspettano di più! Il mercato liberalizzato dell’energia non consente ancora vantaggi competitivi.

Di recente l’Autorità per l’Energia, per aiutare i consumatori a comparare le tariffe elettriche e scegliere il fornitore più conveniente, ha messo a disposizione un sistema di confronto delle tariffe chiamato Trovaprezzi, accessibile direttamente dal sito dell’Autorità www.autorita.energia.it.

Ma il problema tariffario non è l’unico a riguardare il mercato dell’energia; i consumatori devono fare i conti con fatture incomprensibili, che vengono spesso inviate senza rispettare le normali cadenze mensili o bimestrali, pagamenti fatti sulla base di stime e quindi denaro che l’utente anticipa all’azienda, strumenti di misura (contatori) il cui corretto funzionamento viene verificato, nella maggioranza dei casi, a richiesta e a spese dell’utente! Chiediamo dunque alle aziende uno sforzo particolare per aumentare la trasparenza nel calcolo dei consumi e nella regolarità delle fatturazioni, oltre ad un incremento di professionalità e organizzazione richiesto alle strutture commerciali e ai call center delle aziende per poter gestire al meglio i passaggi dell’utenza da un operatore all’altro.

Proprio per invitare al cambio, ricordiamo le principali regole del cambio di fornitore di energia elettrica e del gas, precisando che grazie ad una legislazione particolarmente rigorosa sono diverse e maggiormente garantiste rispetto quelle in essere nel campo della telefonia, termine di paragone noto ai più come fonte di problemi.

Scegliere un nuovo contratto o un venditore non comporta spese, a condizione che lo stesso cliente non abbia già cambiato venditore nei dodici mesi precedenti: solo in questo caso il distributore addebiterà un contributo fisso di 27 euro al venditore prescelto, che potrà a sua volta addebitarlo al cliente. Il contributo non è mai dovuto se il cliente intende tornare dal mercato libero al servizio di maggior tutela. Sul nuovo contratto è dovuta l’imposta di bollo (14,62 euro), in conformità alla normativa fiscale.

È facile passare da un fornitore ad un altro? Sì. Per aderire ad una nuova offerta, basta stipulare il contratto con il fornitore prescelto: sarà lui ad inoltrare la richiesta di recesso al vecchio fornitore e ad occuparsi delle procedure necessarie ad attivare la nuova fornitura. Non va fatto alcun intervento sugli impianti e sui contatori: cambia infatti solo la gestione commerciale e amministrativa della fornitura. Una volta completato il passaggio, sarà il nuovo fornitore ad inviare le bollette. La continuità e sicurezza del servizio deve restare assicurata. L’impresa di distribuzione, che gestisce la rete elettrica locale, rimane la stessa anche se si sceglie di cambiare il proprio fornitore.

Se cambio venditore rischio di pagare due volte gli stessi consumi?

No, o meglio questo non deve succedere! Quando si cambia venditore viene registrata una lettura del contatore, in modo che il vecchio venditore possa emettere la bolletta di chiusura del rapporto. L’ultima lettura viene utilizzata dal nuovo venditore come punto di partenza per conteggiare i consumi ed emettere le nuove bollette. Nessun venditore può chiedere pagamenti per un servizio fornito da altri: in questo caso il cliente, se ha già pagato per errore, può farsi restituire l’intera somma maggiorata degli interessi legali.

È possibile modificare le proprie scelte? E dopo quanto tempo? Chi ha scelto un nuovo venditore può sempre cambiare scegliendone liberamente un altro, oppure tornare alle condizioni fissate dall’Autorità. L’Autorità ha fissato tempi favorevoli ai consumatori per esercitare il “diritto di recesso” che estingue un contratto: a un cliente domestico può essere chiesto al massimo un mese di preavviso per passare a nuovo venditore; per una piccola impresa il preavviso massimo è di un mese quando sceglie per la prima volta di cambiare fornitore ed entrare nel mercato libero, mentre è di tre mesi per tutti i cambi successivi.

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